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Se è necessaria la concessione o altra autorizzazione edilizia per l'installazione di una recinzione in legno e rete metallica
La recinzione in legno e rete metallica non richiede il rilascio di titoli concessori
TAR Veneto, sez. II, sentenza 07.03.2006 n° 533


La recinzione in legno o in rete metallica di un terreno non richiede alcuna concessione o autorizzazione edilizia, in quanto costituisce non già trasformazione urbanistica (non comporta, infatti, trasformazione morfologica del territorio), ma estrinsecazione lecita dello jus excludendi alios, immanente al diritto di proprietà: a tale nozione si adatta egregiamente la recinzione che sia costituita da paletti infissi al suolo (senza cordolo di calcestruzzo) e collegati da una rete metallica, con conseguente illegittimità, dunque, dell’ordine di demolizione.-
Così ha stabilito il T.A.R. Veneto con riguardo alla necessità della sussistenza di titoli formali per l’installazione di una recinzione in pali e rete metallica (senza cordolo in cemento) di parziale recinzione di un superficie: tali opere, infatti, non comportano alcuna trasformazione del territorio, per cui non c’è necessità alcuna di avere disponibilità di titoli edificatori, i quali sono invece da richiedersi per mutazioni sostanziali della morfologia del territorio.-

T.A.R. Veneto
Sezione II
Sentenza 7 marzo 2006, n. 533
Pres. Zuballi, Est. Rovis
(omissis)
FATTO
Gli odierni ricorrenti sono comproprietari di un terreno sito in Pallestrina con destinazione a "zona rurale e per industrie alimentari".-
Sul terreno in questione, limitrofo ad uno stabilimento industriale per la trasformazione e la conservazione dei prodotti ittici, sono state realizzate due gettate in calcestruzzo a livello di campagna (di m 16x30 e, rispettivamente, di m 7,50x3), asseritamente utilizzate come aree di scarico e di carico dei prodotti ittici prima e dopo la lavorazione, nonché un manufatto in legno (di m 56x7,50x2) a servire come deposito materiali ed attrezzi strumentale al processo produttivo dell’industria.-
Parte dell’area è stata altresì recintata con pali e rete metallica, senza cordolo di cemento.-
Con provvedimento 31.7.1990, notificato soltanto alla signora G. G., il Comune di Venezia, accertata l’abusività della piattaforma di calcestruzzo di m 16x30, ne ordinava la demolizione.-
Con successivo provvedimento 24.4.1991, analogamente notificato alla sola Grezzo, il Comune, verificata l’inottemperanza all’ordine demolitorio, dichiarava l’acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e della relativa area.-
Nelle more, peraltro, il Comune di Venezia, accertata l’abusività anche delle ulteriori opere, aveva adottato l’ordinanza 27.3.1991 – pure questa notificata alla sola G. - con cui disponeva la demolizione di entrambe le piattaforme in calcestruzzo (parzialmente reiterando, dunque, il precedente ordine), del manufatto in legno e della recinzione.-
Tali provvedimenti venivano impugnati con separati ricorsi (1928 e 1929 del 1991) dagli odierni ricorrenti lamentando, pregiudizialmente, la mancata notifica degli stessi al comproprietario Germano Ballarin, e, nel merito, che sia le piattaforme che il fabbricato erano strumentali all’attività di trasformazione dei prodotti ittici che si svolgeva nel limitrofo stabilimento industriale e, dunque, conformi alla destinazione urbanistica dell’area (zona rurale per industrie alimentari): la recinzione, peraltro, era priva di cordolo in cemento e, quindi, non costituendo trasformazione urbanistica, non era assoggettata a concessione o autorizzazione e non poteva ordinarsene la demolizione.-
Con provvedimento 5.6.1991 il Comune, constatando che la signora G. non era l’unica proprietaria dell’area ove sorgevano le opere abusive, annullava i propri precedenti provvedimenti 31.7.1990 e 24.4.1991 con cui aveva ordinato la demolizione della gettata in calcestruzzo 16x30 e, rispettivamente, dichiarato l’acquisizione dell’opera e della relativa area e, con ulteriore provvedimento di pari data (prot. n. 91/2913/149), reiterava il contenuto del precedente provvedimento 27.3.1991 (notificato alla sola G.) ordinando la demolizione delle due piattaforme, del fabbricato e della recinzione e notificandolo ad entrambi i proprietari: i quali, dal canto loro, lo impugnavano congiuntamente (ric. RG n. 1911/91) riproponendo le medesime censure già evidenziate nei ricorsi n.i 1928 e 1929 avverso l’atto sindacale 27.3.1991.-
Nelle more degli epigrafati giudizi il Comune di Venezia accoglieva, rilasciando...

... continua
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