Se per la chiusura di un balcone è necessario richiedere la concessione edilizia.-
Opere soggette a concessione edilizia: chiusura di un balcone
TAR Campania-Napoli, sez. IV, sentenza 28.02.2006 n° 2451
Sono assoggettate a concessione edilizia non le sole attività di edificazione, ma tutte quelle consistenti nella modificazione dello stato materiale a della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio, in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica.
E’ perciò soggetta a concessione edilizia l'installazione di pannelli in vetro ed alluminio sul parapetto di un balcone già chiuso per i restanti lati dai muri perimetrali dell'edificio preesistente in quanto determina la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, l'aumento della superficie utile e la modifica della sagoma dell'edificio stesso e, come tale, implica il previo rilascio del titolo concessorio, a nulla rilevando l’eventuale precarietà strutturale dell’opera realizzata, in quanto non si traduca in un uso per fini contingenti e specifici.
Sono questi i principi rammentati dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, il quale – respingendo il ricorso proposto per l’annullamento di un’ordinanza di demolizione del nuovo volume derivato dall’installazione di pannelli in alluminio e metallo a chiusura di un preesistente balcone – ha avuto occasione di ricordare quale principio generale governa l’assoggettamento degli interventi edilizi alla concessione, sottolineando come il caso di specie rientrasse proprio tra quelli nei quali chi intende intervenire con opere e trasformazioni deve munirsi di un valido titolo legittimante.
A ciò si aggiunga l’importanza della notazione che il Collegio giudicante fa con riguardo alla definizione dei c.d. volumi tecnici: una volta per tutte, chiarisce che «per l'identificazione della nozione di volume tecnico assumono valore in materia tre ordini di parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, ossia che il manufatto abbia un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti», giungendo dunque ad affermare che «tale nozione può essere applicata con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico -funzionali della costruzione stessa; pertanto, al di fuori di tale ambito, il concetto non può essere utilizzato né dall'amministrazione né dal privato al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi, comunque, esistenti nella realtà fisica».
T.A.R.
Campania - Napoli
Sezione IV
Sentenza 28 febbraio 2006, n. 2451
Pres. Pugliese, Est. Pisano
(omissis)
F A T T O
Con ricorso notificato il 15.11.1999 al Comune di Napoli la sig.ra D’A. espone di essere proprietaria di un’appartamento sito in Napoli alla via xxxxxx ove nel 1998, spinta dalla necessità di salvaguardare dagli agenti atmosferici alcuni elettrodomestici (caldaia e lavabiancheria) posti sul più piccolo dei due balconi del suo appartamento, aveva fatto realizzare- a protezione e chiusura del balcone in questione- un infisso smontabile in alluminio e vetro in relazione al quale presentava al Comune di Napoli in data 19.10.1998 prot. n. 19617 istanza di autorizzazione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47\85 la quale, malgrado il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Integrata in data 15.4.1999, veniva respinta con disposizione dirigenziale n.320 del 16.6.1999 nella considerazione che l’installazione della veranda in alluminio preverniciato non può essere sanata in quanto contrasta con l’art. 16 della variante di salvaguardia al P.R.G., che in sottozona A\2 consente solo interventi conservativi dei volumi legittimi esistenti. Contestualmente, il Comune di Napoli disponeva il ripristino dello stato dei luoghi.
Con ordinanza 15.12.1999 n. 5038 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione, limitatamente all’ordine di ripristini dello stato dei luoghi.
Con memoria depositata il 9.12.2005 l’Amministrazione resistente, costituita in giudizio, ha dedotto l’infondatezza del gravame, concludendo in conseguenza.
Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2005, udito l’Avv.Carpentieri per l’Avvocatura Municipale, la causa è passata in decisione.
D I R I T T O
1. Il Collegio ritiene di dover affrontare prioritariamente il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l’illegittimità dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi atteso che tale sanzione è prevista esclusivamente per le opere eseguite in assenza di concessione, mentre l’opera in questione era assentibile con mera autorizzazione, e quindi punibile con la sola sanzione pecuniaria. La censura è infondata.
Sono infatti assoggettate a concessione edilizia non le sole attività di edificazione, ma tutte quelle consistenti nella modificazione dello stato materiale a della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio, in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica.
Nella specie, la chiusura del preesistente balcone mediante apposizione di un infisso – per quanto smontabile- in alluminio e vetro comporta trasformazione urbanistica in ragione della sua destinazione ad uso non limitato nel tempo e della alterazione prodotta nello stato del territorio, stante il suo rilievo ambientale e funzionale.
E’ perciò soggetta a concessione edilizia l'installazione di pannelli in vetro ed alluminio sul parapetto di un balcone già chiuso per i restanti lati dai muri perimetrali dell'edificio preesistente in quanto determina la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, l'aumento della superficie utile e la modifica della sagoma dell'edificio stesso e, come tale, implica il previo rilascio del titolo concessorio, a nulla rilevando l’eventuale precarietà strutturale dell’opera realizzata, in quanto non si traduca in un uso per fini contingenti e specifici (Consiglio Stato, sez. V, 8 aprile 1999, n. 394; T.A.R. Lazio, sez. II, 17 luglio 1986, n. 1156).
Di conseguenza, legittimamente l’amministrazione ha disposto la demolizione dell’opera in questione, realizzata in assenza di concessione e non assentibile per violazione dell’art. 16 comma 5 della variante di salvaguardia al P.R.G. approvato con d. P.G.R.C. n. 9297 del 29.6.1998, come infatti rilevato nel parere della Commissione Edilizia del 22 aprile 1999, benché in data 15 aprile 1999 la Commissione edilizia integrata avesse espresso parere ambientale in considerazione del modesto impatto ambientale dell’opera.
Infatti nella sottozona A2, dove è ubicato il prefabbricato di che trattasi, ai sensi dell’art. 16 della variante cit. comma 5 sono consentiti infatti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31 c. 1° della legge n. 457\78 "a parità di volume". Nella specie tale requisito non sussiste, in quanto...
... continua