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Se le opere edilizie abusive che siano in contrasto con un vincolo di inedificabilità possono fruire di sanatoria.-
Condono edilizio in fascia di rispetto cimiteriale
TAR Veneto, sez. II, sentenza 08.05.2006 n° 1161

La demolizione di 3 annessi rustici e la successiva costruzione di un unico corpo di fabbrica, con conseguente aumento di volume, adibito ad abitazione integra un’ipotesi di nuova costruzione e non di ristrutturazione. L’art. 33, comma I, lett. d) della legge n. 47/85, come modificato dall’art. 39, XX comma della legge n. 724/94, esclude dalla sanatoria le opere edilizie abusive che siano in contrasto con un vincolo di inedificabilità (fascia di rispetto cimiteriale) che sia stato imposto prima dell’esecuzione delle opere stesse.
Il TAR Veneto con la pronuncia in esame ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui un comune aveva diniegato l’istanza di condono edilizio per la realizzazione di un unico corpo di fabbrica, destinato ad abitazione, in luogo di tre annessi rustici, già ricadenti in area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta (“impianti speciali-cimitero”).Tale pronunciamento ribadisce alcuni principi fondamentali in materia edilizia.
Innanzi tutto, il Giudice di primo grado chiarisce come nel concetto di ristrutturazione edilizia non possa rientrare l’abuso commesso, in quanto la demolizione di tre annessi rustici con la successiva ricostruzione di un unico corpo di fabbrica (con anche l’ampliamento del volume complessivo) ad uso abitativo, difetta del necessario presupposto della ricostruzione “fedele” di quanto demolito. Sul punto era recentemente intervenuto anche il Consiglio di Stato, che aveva espressamente escluso la possibilità di configurare un’ipotesi di ristrutturazione edilizia ogniqualvolta l’opera ricostruita non fosse stata identica a quella demolita per sagoma, volume e superficie (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 luglio 2005, n. 4011). Sicché, qualora la ricostruzione comporti l’accorpamento, in un unico edificio, di due o più distinti immobili e/o il nuovo corpo di fabbrica sia in ampliamento a quello/i demolito/i, l’abuso edilizio dovrà essere considerato, ai fini della sanatoria, nuova costruzione e non ristrutturazione (sul punto anche TAR Liguria, sez. I, 24 gennaio 2002, n. 53 e TAR Sicilia Catania, sez. I, 29 giugno 2004, n. 1748).
Con la medesima pronuncia il TAR Veneto, dopo aver stabilito che l’abuso consisteva in nuova edificazione, ha anche precisato che, ricadendo quest’ultimo in area destinata a fascia di rispetto cimiteriale, comportante dunque un vincolo di inedificabilità assoluta, vincolo imposto prima della realizzazione dell’abuso, il condono non poteva essere rilasciato in forza del disposto di cui all’art. 33, comma I, lett. d) della legge 47/85, così come modificato dall’art. 39, XX comma della legge n. 724/94, che esclude la sanatoria delle opere abusive che siano in contrasto con un vincolo di inedificabilità che sia stato imposto prima dell’esecuzione delle opere stesse.
Con riferimento alle fasce di rispetto cimiteriale, l’art. 28 della l. 166/2002 ha parzialmente riscritto l’art. 338 del RD 1265/1934, prevedendo che, fermo restando il divieto di costruire nuovi edifici all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, all’interno di quest’ultima, “per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c), e d) del primo comma dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457” (ovvero manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia). La giurisprudenza all’interno delle c.d. “zone di rispetto” ha sempre negato ogni tipo di attività edilizia “costruttiva”, ferme restando i soli corpi di fabbrica già esistenti all’interno di detta fascia (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 10 febbraio 2004, n. 476 eConsiglio di Stato, sez. V, 12 novembre 1999, n. 1871); tuttavia, ai fini dell’applicabilità dell’art. 33 cit., occorre appurare in concreto se il manufatto abusivo sia stato o meno realizzato dopo l’imposizione del vincolo, poiché solo nel caso in cui il vincolo sia preesistente all’abuso non sarà possibile rilasciare la sanatoria, mentre nel caso contrario tale valutaz...

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