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Legge 14 maggio 2005, n. 80
Legge 14 maggio 2005, n. 80
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 - Supplemento ordinario n. 91

Art. 1.
    1. Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
    2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile. Il decreto, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi ed ai criteri direttivi previsti dal comma 3, provvede a realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti ed è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonchè sottoposto al parere della Assemblea generale della Corte suprema di cassazione ai sensi dell’articolo 93 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Lo schema di decreto è successivamente trasmesso al Parlamento, perchè sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di centoventi giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 3 e con la procedura di cui al presente comma.     3. Nell’attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
        a) disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba riguardare un fatto controverso; l’obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto; l’estensione del sindacato diretto della Corte sull’interpretazione e sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3) dell’articolo 360 del codice di procedura civile; la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui all’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, e possa invece essere assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in precedenza pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata; l’estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di norme processuali; l’enunciazione del principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell’impugnazione e con riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi idonei, modellati sull’attuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire l’esercitabilità della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione. Prevedere la revocazione straordinaria e l’opposizione di terzo contro le sentenze di merito della Corte di cassazione, disciplinandone la competenza;
        b) riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell’arbitrato prevedendo: la disponibilità dell’oggetto come unico e sufficiente presupposto dell’arbitrato, salva diversa disposizione di legge; che, per la stipulazione di compromesso e di clausola compromissoria, vi sia un unico criterio di capacità, riferito al potere di disporre in relazione al rapporto controverso; una disciplina relativa all’arbitrato con pluralità di parti, che garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti, nonchè relativa alla successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei princìpi fondamentali dell’istituto; una disciplina specifica finalizzata a garantire l’indipendenza e l’imparzialità degli arbitri; una disciplina unitaria e completa della responsabilità degli arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie; una disciplina dell’istruzione probatoria, con la previsione di adeguate forme di assistenza giudiziaria; che gli arbitri possano conoscere in via incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per legge sia necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo; una razionalizzazione della disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche con riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi; una semplificazione e una razionalizzazione delle forme e delle modalità di pronuncia del lodo; che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una sentenza; una razionalizzazione delle ipotesi attualmente esistenti di impugnazione per nullità secondo i seguenti princìpi: 1) subordinare la controllabilità del lodo ai sensi del secondo comma dell’articolo 829 del codice di procedura civile alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge e salvo il contrasto con i princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico, 2) disciplinare il procedimento, prevedendo le ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del giudice dell’impugnazione per nullità, 3) disciplinare in generale i rapporti fra arbitro e giudice, ivi compresa l’eccezione di patto compromissorio; una disciplina dell’arbitrato amministrato, assicurando che l’intervento dell’istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni compiute da queste ultime siano vincolanti; la soppressione del capo dedicato all’arbitrato internazionale, con tendenziale estensione della relativa disciplina all’arbitrato interno, salvi gli opportuni adattamenti, con esclusione di quanto previsto dall’articolo 838 del codice di procedura civile; che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare.
    4. Nell’esercizio della delega di cui ai commi 2 e 3, il Governo può revisionare la formulazione letterale e la collocazione degli articoli del vigente codice e delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente investiti dai princìpi di delega in modo da accordarli con le modifiche apportate dal decreto legislativo adottato nell’esercizio della predetta delega.
    5. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al comma 6, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nonchè la riconduzione della disciplina della transazione in sede fiscale per insolvenza o assoggettamento a procedure concorsuali al concordato preventivo come disciplinato in attuazione della presente legge. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.
    6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
        a) modificare la disciplina del fallimento, secondo i seguenti princìpi:             1) semplificare la disciplina attraverso l’estensione dei soggetti esonerati dall’applicabilità dell’istituto e l’accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia;
            2) ampliare le competenze del comitato dei creditori, consentendo una maggiore partecipazione dell’organo alla gestione della crisi dell’impresa; coordinare i poteri degli altri organi della procedura;             3) modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a curatore, annoverando tra i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi professionali associati, le società tra professionisti, nonchè coloro che abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale;             4) modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni alla libertà di residenza e di corrispondenza del fallito siano connesse alle sole esigenze della procedura;             5) modificare la disciplina degli effetti della revocazione, prevedendo che essi si rivolgano nei confronti dell’effettivo destinatario della prestazione;             6) ridurre il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione revocatoria;             7) modificare la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, ampliando i termini entro i quali il curatore deve manifestare la propria scelta in ordine allo scioglimento dei relativi contratti e prevedendo una disciplina per i patrimoni destinati ad uno specifico affare e per i contratti di locazione finanziaria;             8) modificare la disciplina della continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa, ampliando i poteri del comitato dei creditori e del curatore ed introducendo l’obbligo di informativa periodica da parte del curatore al comitato dei creditori sulla gestione provvisoria;             9) modificare la disciplina dell’accertamento del passivo, abbreviando i tempi della procedura, semplificando le modalità di presentazione delle relative domande di ammissione e prevedendo che in sede di adunanza per l’esame dello stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei crediti insinuati, confermare o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nonchè confermare il curatore ovvero richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo nominativo;             10) prevedere che, entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario, il curatore predisponga un programma di liquidazione da sottoporre, previa approvazione del comitato dei creditori, all’autorizzazione del giudice delegato contenente le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell’attivo, specificando:
                10.1) se è opportuno disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa o di singoli rami di azienda, anche tramite l’affitto a terzi;
                10.2) la sussistenza di proposte di concordato;                 10.3) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;                 10.4) le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;                 10.5) le condizioni della vendita dei singoli cespiti, e che il comitato dei creditori possa proporre al curatore modifiche al programma presentato, prima di procedere alla sua votazione, e che l’approvazione del programma sia subordinata all’esito favorevole della votazione, da parte del comitato dei creditori;
            11) modificare la disciplina della ripartizione dell’attivo, abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli adempimenti connessi;
            12) modificare la disciplina del concordato fallimentare, accelerando i tempi della procedura e prevedendo l’eventuale suddivisione dei creditori in classi che tengano conto della posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie categorie di creditori, nonchè trattamenti differenziati per i creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare le modalità di voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto di voto i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare al privilegio; disciplinare le modalità di approvazione del concordato, modificando altresì la disciplina delle impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerità dei relativi procedimenti;             13) introdurre la disciplina dell’esdebitazione e disciplinare il relativo procedimento, prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:
                13.1) abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;
                13.2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura;                 13.3) non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione della propria corrispondenza;                 13.4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;                 13.5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;                 13.6) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.
            14) abrogare la disciplina del procedimento sommario;         b) prevedere l’abrogazione dell’amministrazione controllata;
        c) prevedere che i crediti di rivalsa verso il cessionario previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili, abbiano privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui tuttavia è posposto.
    7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005- Supplemento ordinario n. 91
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Capo I SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO E APERTURA DEI MERCATI
Art. 1. (Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo).
1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo di consentire l'ingresso e l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei traffici, nonche' per l'incentivazione dei sistemi logistici nazionali in grado di rendere piu' efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definito, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, il riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, con l'individuazione di forme di semplificazione e di coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioni che concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque nell'osservanza dei principi della massima riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e della uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', dell'adeguamento delle procedure alle tecnologie informatiche, del piu' ampio ricorso alle forme di autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia. E' fatta salva la disciplina in materia di circolazione in ambito internazionale dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le prescritte certificazioni possono comunque consentire, in alternativa, la presentazione di certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato.
3. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "Agenzia delle entrate" sono inserite le seguenti: "e all'Agenzia delle dogane".
4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delle apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle dogane installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale, favorire la presenza delle imprese sul mercato attraverso lo snellimento delle operazioni doganali corrette ed il contrasto di quelle fraudolente, nonche' assicurare un elevato livello di deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla criminalita' internazionale, l'Agenzia delle dogane utilizza, entro il limite di ottanta milioni di euro, le maggiori somme rispetto all'esercizio precedente versate all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto del n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l'acquisizione di mezzi tecnici e strumentali nonche' finalizzate al potenziamento delle attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.
5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di cui al presente comma si provvede: a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3; c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero.
6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e' elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero che riguardano attivita' aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni di imprese, "joint-venture" o altro e che garantiscano il mantenimento delle capacita' produttive interne. Resta ferma la facolta' del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualita' o per la condizione di chi le offre o per l'entita' del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprieta' intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione.
9. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "fallaci indicazioni di provenienza" sono inserite le seguenti: "o di origine".
10. All'articolo 517 del codice penale, le parole: "due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila euro".
11. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater opera in stretto coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri.
12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attivita' di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonche' di una parte sostanziale delle attivita produttive.
13. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attivita' all'estero in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che intendono reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle previsioni in materia di contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003.
14. Allo scopo di favorire l'attivita' di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della societa' nel caso in cui le imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto.
15. I funzionari delegati di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore su capitoli relativi all'acquisizione di beni e servizi nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Uffici all'estero" dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente motivati, sono comunicati al competente centro di responsabilita', all'ufficio centrale del bilancio e alla Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del controllo e delle conseguenti variazioni di bilancio da disporre con decreto del Ministro degli affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione delle norme di cui al presente comma.
15-bis. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalita' della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli organi deliberanti.
15-ter. Ai fondi di cui al comma 15-bis, accreditati nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario di competenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 61-bis, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ove cio' sia indispensabile alla prosecuzione o al completamento dell'intervento, progetto o programma, debitamente attestati da parte del capo missione.
15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di una attestazione da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. La rendicontazione finale e' altresi' corredata da una relazione del capo missione, attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento, progetto o programma ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
15-quinquies. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e di controllo dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano sia alla gestione dei finanziamenti disposti a valere sull'ex "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo", sia alla gestione di quelli disposti sui pertinenti capitoli di bilancio successivamente istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo missione puo' stipulare convenzioni con le organizzazioni non governative che operano localmente. La congruita' dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non governative per la realizzazione di programmi di microcredito e' attestata dal capo della rappresentanza diplomatica.
Art. 1-bis. (Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)
1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, il comma 6 e' abrogato; b) all'articolo 34, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di eta' ovvero da lavoratori con piu' di quarantacinque anni di eta', anche pensionati"; c) all'articolo 59, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non puo' essere inferiore, per piu' di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e' preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale"; d) all'articolo 70, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera: "e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi"; e) all'articolo 70, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: "2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attivita' che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare; 2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro"; f) all'articolo 72, il comma 4 e' sostituito dai seguenti: "4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese; 4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera e-bis), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato".
g) all'articolo 72, comma 5, la parola: "metropolitane" e' soppressa.
Art. 1-ter. (Quote massime di lavoratori stranieri per esigenze di carattere stagionale)
1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti gia' adottati.
Art. 1-quater. (Alto Commissario per la lotta alla contraffazione)
1. E' istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di: a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale ed intellettuale; b) monitoraggio sulle attivita' di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione.
2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle attivita' produttive.
3. L'Alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici delle competenti direzioni generali del Ministero delle attivita' produttive.
4. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di composizione e di funzionamento dell'Alto Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Art. 2. (Disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile nonche' in materia di libere professioni, di cartolarizzazione dei crediti e relative alla Consob).
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente: "Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). - Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purche' non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado; d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis; f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali."; b) l'articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito dal seguente: "Art. 70. (Effetti della revocazione)". - La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle societa' previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale e' provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito."; c) nella rubrica del Titolo III, del regio decreto n. 267 del 1942 sono aggiunte, in fine, le parole: "e degli accordi di ristrutturazione"; d) l'articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito dal seguente: "Art. 160 (Condizioni per l'ammissione alla procedura). - L'imprenditore che si trova in stato di crisi puo' proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che puo' prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o societa' da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse."; e) l'articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito dal seguente: "Art. 161 (Domanda di concordato). - La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. Il debitore deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita' e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprieta' o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all'articolo 28 che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano medesimo. Per la societa' la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152."; f) l'articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito dal seguente: "Art. 163 (Ammissione alla procedura). - Il tribunale, verificata la completezza e la regolarita' della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale: 1) delega un giudice alla procedura di concordato; 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29; 4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura. Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma."; g) l'articolo 177 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito dal seguente: "Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato). - Il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, puo' approvare il concordato nonostante il dissenso di una o piu' classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia puo' essere anche parziale, purche' non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato."; h) l'articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito al seguente: "Art. 180 (Approvazione del concordato e giudizio di omologazione). - Il tribunale fissa un'udienza in camera de consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale. Dispone che il provvedimento venga affisso all'albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti. Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere. Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l'espletamento dell'istruttoria. Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177 e' raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177, puo' approvare il concordato nonostante il dissenso di una o piu' classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il decreto e' comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed e' pubblicato e affisso a norma dell'articolo 17. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo."; i) l'articolo 181 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito dal seguente: "Art. 181 (Chiusura della procedura). - La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine puo' essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni,"; l) dopo l'articolo 182 del regio decreto n. 267 del 1942 e' inserito il seguente: "Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). - Il debitore puo' depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull'attuabilita' dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneita' ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giomi dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese.".
2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresi' ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Al codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 133 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'avviso di cui al secondo comma puo' essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso"; b) all'articolo 134 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'avviso di cui al secondo comma puo' essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso"; b-bis) all'articolo 164, ultimo comma, la parola: "ultimo"" e' sostituita dalla seguente: "secondo". b-ter) all'articolo 167, secondo comma, dopo le parole: "le eventuali domande riconvenzionali" sono inserite le seguenti: "e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio"; c) all'articolo 176 secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Al fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.; c-bis) l'articolo 180 e' sostituito dal seguente: "Art. 180 (Forma di trattazione). -- La trattazione della causa e' orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale."; c-ter) gli articoli 183 e 184 sono sostituiti dai seguenti: "Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa). - All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia. i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma. Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione. Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l'udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Quando e' disposta la comparizione personale, le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore e' valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Nella stessa udienza l'attore puo' proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Puo' altresi' chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate. Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gia' proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonche' un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modaicate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l'indicazione di prova contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunziata fuori dell'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni, fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. L'ordinanza di cui al sesto comma e' comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonche' a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti. Art. 184 (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). -- Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal sesto comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte puo' dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con l'ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi."; d) all'articolo 250 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza puo' essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformita' all'originale, e l'avviso di ricevimento."; e) al libro III sono apportate le seguenti modificazioni: 1) l'articolo 474 e' sostituito dal seguente: "Art. 474 (Titolo esecutivo). -- L'esecuzione forzata non puo' avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute. L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo' aver luogo che in virtu' dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma."; 2) all'articolo 476, quarto comma, le parole: "non superiore a 5 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 a 5.000"; 3) all'articolo 479, secondo comma, le parole da: "ma se esso" fino a: "a norma dell'articolo 170" sono soppresse; 4) all'articolo 490 sono apportate le seguenti modificazioni: 4.1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, e' altresi' inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto."; 4.2) nel terzo comma, dopo le parole: "sia inserito" sono inserite le seguenti: "almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto."; 5) l'articolo 492 e' sostituito dal seguente: "Art. 492 (Forma del pignoramento). - Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. Il pignoramento deve altresi' contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano. Della dichiarazione del debitore e' redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi, dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente puo' richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facolta' di cui all'articolo 499, terzo comma. In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, puo', su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante piu' soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalita' di ciascuno, nonche' quelle dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione. L'ufficiale giudiziario ha altresi' facolta' di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione puo' concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma."; 6) all'articolo 495 sono apportate le seguenti modificazioni: 6.1) al primo comma, le parole: "In qualsiasi momento anteriore alla vendita" sono sostituite dalle seguenti: "Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569"; 6.2) al quarto comma, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"; 7) all'articolo 499 sono apportate le seguenti modificazioni: 7.1) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonche' i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno."; 7.2) e' aggiunto, infine, il seguente comma: "Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facolta' di indicare, con atto notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione."; 8) all'articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, infine, le parole: "e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo"; 9) l'articolo 512 e' sostituito dal seguente: "Art. 512 (Risoluzione delle controversie). - Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o piu' crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma. Il giudice puo', anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata."; 10) all'articolo 524, secondo comma, le parole: "nell'articolo 525, secondo comma" e le parole: "nel terzo comma dell'articolo 525" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "nell'articolo 525, primo comma" e: "nel secondo comma dell'articolo 525"; 11) all'articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni: 11.1) il primo comma e' abrogato; 11.2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529."; 12) all'articolo 526, le parole: "a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'articolo 525"; 13) l'articolo 527 e' abrogato; 14) all'articolo 528, il primo comma e' sostituito dal seguente: "I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza."; 15) all'articolo 530, quinto comma, le parole: "terzo comma", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma"; 16) all'articolo 532, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: "Il giudice dell'esecuzione puo' disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinche' proceda alla vendita in qualita' di commissionario. Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarita' del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e puo' imporre al commissionario una cauzione."; 17) l'articolo 534-bis e' sostituito dal seguente: "Art. 534-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, puo', sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondano o a un avvocato o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione."; 18) all'articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni: 18.1) dopo le parole: "da lui dovute" sono inserite le seguenti: "e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della meta"; 18.2) e' aggiunto, infine, il seguente comma: "Nel caso di pignoramento eseguito presso piu' terzi, il debitore puo' chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza."; 19) all'articolo 557, secondo comma, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni"; 20) all'articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni: 20.1) al secondo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore."; 20.2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi: "Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti. Il giudice, se custode dei beni pignorati e' il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilita', dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui e' autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534. Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, e' nominato custode altro soggetto."; 21) all'articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni: 21.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Modalita' di nomina e revoca del custode. Modo della custodia)"; 21.2) al primo comma e' anteposto il seguente: "I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonche' l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485."; 21.3) sono aggiunti, infine, i seguenti commi: "Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalita' con cui il custode deve adoperarsi perche' gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell 'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita'."; 22) l'articolo 563 e' abrogato; 23) l'articolo 564 e' sostituito dal seguente: "Art. 564 (Facolta' dei creditori intervenuti). I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti."; 24) agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole: "nell'articolo 563, secondo comma," sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 564"; 25) l'articolo 567 e' sostituito dal seguente: "Art. 567 (Istanza di vendita). - Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonche' i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione puo' essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Il termine di cui al secondo comma puo' essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Se la proroga non e' richiesta o non e' concessa, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non e' stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia e' dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresi' l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati."; 26) l'articolo 569 e' sostituito dal seguente: "Art. 569 (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita). - A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a se' per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere piu' di novanta giorni. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalita' della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute dal diritto di proporle. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione. Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi."; 27) gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti: "Art. 571 (Offerte d'acquisto). - Ognuno, tranne il debitore, e' ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine piu' lungo non e' fissato dall'offerente, l'offerta non puo' essere revocata prima di venti giorni. L'offerta non e' efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se e' inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalita' stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se e' stabilito che la cauzione e' da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti. Art. 572 (Deliberazione sull'offerta). - Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. Se l'offerta e' superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa e' senz'altro accolta. Se l'offerta e' inferiore a tale valore, il giudice non puo' far luogo alla vendita se vi e' il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi e' seria possibilita' di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569. Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577. Art. 573 (Gara tra gli offerenti). - Se vi sono piu' offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta piu' alta. Se la gara non puo' avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice puo' disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto."; 28) l'articolo 575 e' abrogato; 29) all'articolo 576, primo comma, il numero 5) e' sostituito dal seguente: "5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti"; 30) l'articolo 580 e' sostituito dal seguente: "Art. 580 (Prestazione della cauzione). - Per offrire all'incanto e' necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576. Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e' immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione e' restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte e' trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione."; 31) gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti: "Art. 584 (Offerte dopo l'incanto). - Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto. Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580. Il giudice, verificata la regolarita' delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere da' pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma. Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma. Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo e' trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione. Art. 585 (Versamento del prezzo). - L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento. Se l'immobile e' stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario e' stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione puo' limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti. Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non puo' eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all`iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata."; 32) all'articolo 586, al primo comma, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento."; 33) gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis e 591-ter sono sostituiti dai seguenti: "Art. 588 (Termine per l'istanza di assegnazione). - Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, puo' presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte. Art. 589 (Istanza di assegnazione). - L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell'articolo 568. Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi puo' presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese. Art. 590 (Provvedimento di assegnazione). - Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586. Art. 591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto). - Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perche' si proceda a nuovo incanto. In quest'ultimo caso il giudice puo' stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicita', fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresi' un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.
1/2 3-bis. DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA
Art. 591-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, puo', sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondano o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalita' indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalita' della pubblicita', il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge l'incanto. Il professionista delegato provvede: 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio dell'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma; 2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508; 3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma; 4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591; 5) alla esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonche' all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586; 6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583; 7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell 'articolo 596. In caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto, il professionista provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonche' a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attivita', che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal professionista incaricato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice. Il professionista delegato provvede altresi' alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalita' delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attivita' svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario. Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma. Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il professionista delegato ne da' tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo. Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma e' proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617. Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca indicata dal giudice. I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto. Art. 591-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). - Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficolta', il professionista delegato puo' rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonche' avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617."; 34) all'articolo 596, primo comma, dopo le parole: "dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis"; 35) all'articolo 598, dopo le parole: "dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "o professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis"; 36) all'articolo 600, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se la separazione in natura non e' chiesta o non e' possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568."; 37) all'articolo 608, il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che e' tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procedera'."; 38) dopo l'articolo 608 e' inserito il seguente: "Art. 608-bis (Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante). - L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente."; 39) all'articolo 611, secondo comma, dopo le parole: "giudice dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "a norma degli articoli 91 e seguenti"; 40) all'articolo 615, primo comma, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo."; 41) all'articolo 617 sono apportate le seguenti modificazioni: 41.1) al primo comma, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni"; 41.2) al secondo comma, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni"; 42) l'articolo 624 e' sostituito dai seguenti: "Art. 624 (Sospensione per opposizione all'esecuzione). - Se e' proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615, secondo comma, e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma. Art. 624-bis (Sospensione su istanza delle parti). - Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, puo', sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione e' disposta per una sola volta. L'ordinanza e' revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire."; 43) all'articolo 630, al terzo comma, dopo le parole: "e' ammesso reclamo" sono inserite le seguenti: "da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e"; dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: "e-bis) al capo III del titolo I del libro IV sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 669-quinquies, dopo le parole: "in arbitri" sono inserite le seguenti: "anche non rituali"; 2) all'articolo 669-octies sono apportate le seguenti modificazioni: 2.1) al primo comma, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; 2.2) al secondo comma, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; 2.3) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti: "Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonche' ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito. L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda e' stata proposta in corso di causa. L'autorita' del provvedimento cautelare non e' invocabile in un diverso processo"; 3) all'articolo 669-decies, il primo comma e' sostituito dai seguenti: "Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito puo', su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verficano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza. Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza."; 4) all'articolo 669-terdecies sono apportate le seguenti modificazioni: 4.1) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Contro l'ordinanza con la quale e' stato concesso o negato il provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore."; 4.2) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non e' consentita la rimessione al primo giudice."; 5) all'articolo 696 sono apportate le seguenti modificazioni: 5.1) al primo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta."; 5.2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "L'accertamento tecnico di cui al primo comma puo' comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica."; 6) dopo l'articolo 696 e' inserito il seguente: "Art. 696-bis (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). - L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, puo' essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il processo verbale e' esente dall'imposta di registro. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte puo' chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili."; 7) all'articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni: 7.1) il secondo comma e' sostituito dal seguente. "Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili."; 7.2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi: "L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda e' reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies. Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a se' l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma."; 8) all'articolo 704, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La reintegrazione nel possesso puo' essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale da' i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti puo' proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703."; e-ter) al capo I del titolo 11 del libro IV gli articoli 706, 707, 708 e 709 sono sostituiti dai seguenti: "Art. 706 (Forma della domanda). - La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e' fondata. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi e' residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a se', che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto puo' depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio. Art. 707 (Comparizione personale delle parti). I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. Art. 708 (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente). - All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore. Art. 709 (Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza). - L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e' notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed e' comunicata al pubblico ministero. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a meta'. Con l'ordinanza il presidente assegna altresi' termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno piu' essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore. Art. 709-bis (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore). - All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo. Si applica altresi' l'articolo 184."; 3-bis. L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi e' residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta puo' essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge. 2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso e' fondata. 3. Del ricorso il cancelliere da' comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto. 4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio. 5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a se', che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto puo' depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente incapace. 6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate. 7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione. 8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonche', qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro eta', i figli minori, da', anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente puo' essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. 9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a meta'. 10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresi' termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno piu' essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. 11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresi' l'articolo 184 del medesimo codice. 12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza e' ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10. 13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, puo' disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda. 14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva. 15. L'appello e' deciso in camera di consiglio. 16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, e' proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8". 3-ter. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 70-bis e' inserito il seguente: "Art. 70-ter (Notificazione della comparsa di risposta). - La citazione puo' anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice, l'invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralita' degli stessi, a notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell'articolo 163-bis del codice. Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5."; b) l'articolo 169-bis e' sostituito dal seguente: "Art. 169-bis (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con il decreto di cui all'articolo 179-bis e' stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai dottori commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri."; c) l'articolo 169-ter e' sostituito dal seguente: "Art. 169-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita). - Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri."; d) dopo l'articolo 173, sono inseriti i seguenti: "Art. 173-bis (Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto). - L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare: 1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali; 2) una sommaria descrizione del bene; 3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale e' occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento; 4) l'esistenza di formalita', vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico; 5) l'esistenza di formalita', vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente; 6) la verifica della regolarita' edilizia e urbanistica del bene nonche' l'esistenza della dichiarazione di agibilita' dello stesso. L'esperto, prima di ogni attivita', controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei. L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purche' abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalita' fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti. Art. 173-ter (Pubblicita' degli avvisi tramite internet). - Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalita' con cui gli stessi sono formati e resi disponibili. Art. 173-quater - (Avviso delle operazioni di vendita con incanto da parte del professionista delegato). - L'avviso di cui al terzo comma dell'articolo 591-bis del codice deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullita' di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potra', ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47."; e) gli articoli 179-bis e 179-ter sono sostituiti dai seguenti: "Art. 179-bis. - (Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e' stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati, dottori commercialisti e esperti contabili per le operazioni di vendita di beni immobili. Il compenso dovuto al professionista e' liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo. Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita). - Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondano, rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali. Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi. Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o piu' procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis, primo comma, del codice. I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo."; f) l'articolo 181 e' sostituito dal seguente: "Art. 181 (Disposizioni sulla divisione). - Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti. Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza davanti a se' per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte piu' diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica del l'ordinanza". 3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter entrano in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 4. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione e' sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso."; b) all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: "per telegrafo" sono inserite le seguenti: "o in via telematica"; c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non puo' recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza e' data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica e' stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito e' stato effettuato, nonche' l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sara' restituito al mittente."; 2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento e' immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e' stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso e' restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della data di restituzione."; 3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore."; 4) al quinto comma, dopo le parole: "presso l'ufficio postale" sono inserite le seguenti: "o una sua dipendenza"; 5) il sesto comma e' abrogato. 4-bis. I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, sono posti a carico del mittente indicato nell'avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tarffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti. 4-ter. Nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti: "Art. 7-bis (Obbligazioni bancarie garantite). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonche' di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di societa' il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto ditali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al comma 1.
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente, e' dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonche' comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. Aifinanziamenti concessi alle societa' di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime societa' si applica l'articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia di tali attivita' e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonche' le caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalita' di integrazione, nonche' i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite di societa' di revisione allo scopo incaricate.
7. Ogni imposta e tassa e' dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso o garantito dalla medesima banca cedente.
Art. 7-ter (Norme applicabili). - 1. Alla costituzione di patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all'articolo 7-bis, comma 1, e alla destinazione dei relativi proventi, effettuate ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei portatori delle obbligazioni emesse da banche di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6".
4-quater. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e sostituito dal seguente: "L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresi' avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.".
4-quinquies. All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresi' avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.".
4-sexies. All'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, il quinto comma e' sostituito dal seguente: "I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresi' avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni".
4-septies. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto e' determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantita' degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali. 2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovra', udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potra' essere modificata parzialmente anche entro un termine piu' breve, quando ne sia dimostrata l'opportunita'.".
4-octies. In via transitoria e in sede di prima applicazione: a) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16febbraio 1913, n. 89, come sostituito dal comma 4-septies del presente articolo, ha luogo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; b) e' a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nel citato art. 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, 89, l'adozione delle misure che assicurano l'equilibrio economico e finanziario ella gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-novies. Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili gia' oggetto d atti di disposizione a titolo gratuito, nonche' di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata: a) al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 561, primo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione e' domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purche' la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri."; 2) all'articolo 563, primo comma, dopo le parole: "Se i donatari contro i quali e' stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati" sono inserite le seguenti: "e non sono trascorsi venti anni dalla donazione"; 3) all'articolo 563, secondo comma, dopo le parole: "Contro i terzi acquirenti puo' anche essere richiesta" sono inserite le seguenti: ", entro il termine di cui al primo comma,"; 4) all'articolo 563 e' aggiunto, infine, il seguente comma: "Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, e' sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente e' personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non e' rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione."; b) alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 187 e' inserito il seguente: "Art. 187-bis (Intangibilita' nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti). - In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo 1'aggiudicazione, anche provvisoria, o 1'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti ditali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non e' piu' procedibile".
4-decies. L'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si intende riferito anche ai beni immobili degli enti previdenziali pubblici.
4-undecies. La CONSOB e' autorizzata ad assumere entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per ragioni di urgenza derivanti da indifferibili esigenze di servizio, mediante nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato, non piu' di quindici persone che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonee all'immediato svolgimento dei compiti di istituto. La ripartizione del personale cosi' assunto e' stabilita con deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.
4-duodecies. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano in servizio,possono essere inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame-colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della CONSOB e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della CONSOB. L'esame-colloquio e' svolto nei sei mesi precedenti la scadenza dei contratti dei dipendenti interessati.
4-terdecies. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei commi 4-undecies e 4-duodecies sono coperti secondo i criteri e le procedure e con le risorse previste dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"; 5 - 8. (Soppressi).
Art. 2-bis. (Misure relative all'attuazione della programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2005-2006).
1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale "Azioni di sistema" 2000-2006 a titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 3, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2005-2006.
2. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla citata legge n. 183 del 1987.
Capo II SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE
Art. 3. (Semplificazione amministrativa)
1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente: "Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita). 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumita', del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente puo' richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non siano attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalita' e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E` fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione puo' adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data comunicazione all'interessato. 4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attivita' e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti. 5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".
2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) puo' anche essere effettuata per istanza dell'acquirente, attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Alla rubrica dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n 358, sono soppresse le seguenti parole: "e dichiarazione sostitutiva"; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo 8, nonche' l'allegato 1 del citato regolamento, sono abrogati.
4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi e' necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa puo' essere effettuata gratuitamente anche dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonche' dai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete modalita' applicative dell'attivita' di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.
6. L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilita' di svolgere l'attivita' di cui al comma 4 e' demandata ad un regolamento, adott...

... continua
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