Se il concetto di ricostruzione sia sovrapponibile a quello di ristrutturazione edilizia.-
Ricostruzione e ristrutturazione edilizia: ecco le differenze
Consiglio di Giustizia Amministrativa, sez. giurisdizionale, sentenza 08.05.2006 n° 178
Con riguardo alla tipologia di intervento edilizio di ricostruzione, i riferimenti "in luogo del primo" e "nel sito originario" vanno intesi nel senso che l’intervento stesso deve avvenire nell’ambito dello stesso lotto (inferiore a quello minimo), ma non necessariamente nello stesso identico segmento di terreno e con identica sagoma.
Non sembra che il concetto di ricostruzione sia sovrapponibile a quello di ristrutturazione edilizia, poiché quest’ultima implica la fedele ricostruzione del manufatto (perimetro, sagoma, altezza).
Nella ipotesi di ricostruzione tali elementi sono invece suscettibili di variazioni, sempre che (tale è il caso di specie) non incidano in aumento sui pregressi valori volumetrici e non configurino un edificio interamente nuovo.
Il Giudice amministrativo per la Regione Sicilia ha tracciato – con questa pronuncia di annullamento della sentenza di primo grado del T.A.R. Sicilia e perciò di riforma della stessa con reiezione della domanda del ricorrente – un indicativo confine di differenziazione fra due tipologie di intervento edilizio apparentemente affini se non addirittura da taluni considerate come equivalenti.
In particolare, secondo la pronuncia del collegio siciliano, il discrimine fra le due figure di intervento edilizio c’è, pur se non così netto e fermo come parrebbe potersi ritenere:
in base alla regolamentazione comunale, si afferma che «ricostruzione è l’operazione congiunta della demolizione di un edificio e successiva edificazione di un fabbricato in luogo del primo, autorizzato con la stessa concessione» e che, in aree ben individuate, «è ammessa mediante singola concessione la demolizione e ricostruzione di volumi esistenti purché la ricostruzione avvenga nel sito originario anche con il ripristino delle servitù e i diritti reali preesistenti»; il Consiglio siciliano precisa tuttavia che cosa debba intendersi per “in luogo del primo” e per “sito originario”, e cioè, quale sia la reale consistenza della nozione di ricostruzione. Ebbene, essa deve ricondursi alla possibilità di demolire un fabbricato e, ricostruendolo all’interno del medesimo lotto, procedere alla costruzione dello stesso anche con variazione di sagoma, perimetro e altezze, fermo restando che – ove ci si avvalga di quest’ultimo jus variandi – gli indici volumetrici debbono rimanere i medesimi della costruzione preesistente, senza perciò configurare un edificio del tutto nuovo;
la ristrutturazione edilizia consiste invece nella fedele ricostruzione del manufatto attraverso l’esecuzione di opere tali da non variare sagoma, perimetro e altezze rispetto alla precedente conformazione edilizia ma potendo semmai procedere a variazioni volumetriche le quali – nella misura consentita dagli strumenti di regolamentazione edilizia e disciplina urbanistica – possono trarsi dalla nuova distribuzione di volumi interni e delle superfici non calpestabili.
In tal senso, la pronuncia di seguito esposta pare offrire una rappresentazione chiara delle due tipologie di intervento.
Tuttavia, se è vero che nella ristrutturazione è logico e imprescindibile che l’edificio non sia del tutto nuovo, meno comprensibile è l’associazione di tale principio all’istituto della ricostruzione, se è vero che lo jus variandi è in quella fattispecie più ampio e che – ex facto – l’edificio è demolito e nuovamente ricostruito.
Consiglio di Giustizia Amministrativa
Sezione Giurisdizionale
Sentenza 8 maggio 2006, n. 178
(Pres. Barbagallo, Est. Trovato)
FATTO
1. In data 15 marzo 2000, il Comune di Lipari rilasciò ai signori A. R., R. D.A., R. R. e C. Russo. la concessione edilizia n. 11 per lavori di demolizione e di ricostruzione di un fabbricato destinato a civile abitazione in località Pianoconte (zona C2 del piano di fabbricazione).
La concessione era impugnata avanti al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, dalla signora N. D.A., proprietaria di immobile limitrofo, che deduceva:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 64 del regolamento edilizio comunale e del piano di fabbricazione; eccesso di potere, difetto assoluto di motivazione; illogicità e contraddittorietà manifesta, travisamento dei fatti, sul rilievo che l’intervento edilizio, non riproponendo fedelmente l’originaria struttura, concretava una nuova costruzione incompatibile con la normativa di zona e in particolare con l’art. 64 citato;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del r.d. n. 274 del 1929, dell’art. 1 del r.d. n. 2229/1939, degli artt. 1 e 2 della legge 5 novembre 1971 n. 1086 e dell’art. 57 della legge 2 marzo 1949, n. 144; eccesso di potere, difetto assoluto di motivazione; illogicità e contraddittorietà manifesta, travisamento dei fatti, in quanto l’opera (in cemento armato) era stata progettata da un geometra anzichè da un ingegnere.
2. Il TAR, ritenendo fondata e assorbente la prima censura, accoglieva il ricorso con sentenza n. 4103, in data 30 dicembre 2004, che è stata appellata dal signor A. R..
Si è costituita in giudizio la signora N. D.A., che ha svolto puntuali controdeduzioni, senza riproporre il se...
... continua