Se, in materia di intermediazione finanziaria, la violazione delle regole di condotta determina la nullità dell’operazione eseguita.-
Bond argentini: tutela del risparmio e nullità del contratto di intermediazione
Tribunale Termini Imerese, sentenza 07.03.2006 n° 136
In materia di intermediazione finanziaria, anche il Tribunale di Termini Imerese, in linea con un consolidato orientamento dei giudici di merito, ha riconosciuto natura imperativa agli obblighi gravanti sull’intermediario autorizzato, così come codificati dagli artt. 26 comma I lett. e), 28 comma I lett. a), 29 comma I del Regolamento Consob n. 11522/98, nonché all’art. 21 comma I lett. b) T.U.F.
Il Tribunale, con sentenza n. 136 del 2006, dopo aver ricostruito la figura del contratto di intermediazione finanziaria in termini di “mandato”, avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento, ha stabilito che la violazione delle sopra indicate regole di condotta “determina la nullità dell’operazione eseguita”. Ciò in quanto il fine precipuo delle stesse è quello di assicurare “correttezza e trasparenza nell’attività di intermediazione ed evitare che il rischio connesso alle operazioni di investimento sia addossato in modo inconsapevole al risparmiatore”.
Sanzione, quella della nullità, non espressamente prevista dalla legge, ma ricavabile dall’impianto normativo, volto alla tutela di interessi pubblicistici, quali l’interesse degli investitori e l’integrità del mercato mobiliare.
Invero, “la disciplina dell’intermediazione mobiliare è posta negli interessi generali della regolarità dei mercati e della stabilità del sistema finanziario, che trascendono quelli della clientela” (per tutte, Cass., sez. I, 15/3/2001, n. 3753).
Appare consolidata la giurisprudenza che ritiene che i giudici debbano sempre tutelare gli interessi di carattere generale, che vanno dalla tutela dei risparmiatori uti singuli, a quella del risparmio pubblico; ciò perché detti interessi si identificano con l'elemento di valore dell'economia nazionale, costituita dalla stabilità del sistema finanziario.
La trasparenza nella gestione dei servizi finanziari, la necessaria informazione della clientela, la facoltà di operare solo se in possesso di una conoscenza degli strumenti finanziari, rappresentano, dunque, anche secondo il Tribunale di Termini Imerese, esigenze di ordine pubblico.
Del resto, dette considerazioni trovano il supremo conforto dalla lettera della Carta Costituzionale, la quale, all’art. 47, impone “la tutela del risparmio in tutte le sue forme”.
Il contratto concluso in violazione di tali disposizioni è, pertanto, nullo, e ciò anche se le disposizioni sopra indicate non prevedano espressamente detta conseguenza.
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Composto da
Dott. Leonardo Guarnotta Presidente
Dott.sa Emanuela Piazza Giudice rel. Est.
Dott.sa Martina Flamini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 653 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2004
promosso da
D.R.R., elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Termini Imerese presso lo studio dell'avv. Liborio Pirrone Balsamo, rappresentato e difeso dall'avv. Gaia Matteini per mandato a margine dell'atto di citazione
ATTORE
Contro
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, in persona del rappresentante legale pro-tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Termini Imerese via xxx, presso lo studio dall'Avv. xxx, rappresentato e difeso dagli avv.ti xxx, per mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione.
CONVENUTO
Conclusioni per l’attore:
accertare e dichiarare la nullità o annullabilità del contratto di vendita delle obbligazioni argentine, stipulato dal DRR con la Monte del Paschi di Siena, per le causali meglio specificate in atto di citazione e nella memoria di replica dell’ 1.01.2005, per violazione del combinato disposto degli artt. 1418 e 1343 c.c., artt. 21, D.lgs. 58/1998, e 26,27, 28 e 29 del Consob 1.07.1998; nonché per la violazione dell'art.1439 c.c., con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione del capitale investito in obbligazioni argentine e al risarcimento dei danni da liquidarsi secondo equità, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo;
in linea subordinata accertare e dichiarare che nella operazione di collocamento delle obbligazioni argentine, la Monte dei Paschi di Siena ha tenuto, per le motivazioni di cui in atto di citazione nella memoria di replica e in particolare per la omissione di informazioni doverose, una condotta violativa del dovere di buona fede pre-contrattuale e dell’obbligo di diligenza specifica (art.21 e art.23 comma 6 D.lgs. 5871998, comma 2 e art.96 comma 2 lettera 3 del Consob 1.07.1998; artt. 1337 e 1375 c.c.; per l’effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi, da liquidarsi in misura pari a all’investimento sollecitato, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dal diritto al soddisfo ai sensi dell'art.1224 c.c.;
in ulteriore subordine ritenere e dichiarare che l’operazione summenzionata è avvenuta in violazione della normativa in materia di conflitto di interesse e per l’effetto annullare l’operazione medesima, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione del capitale investito, oltre interessi e svalutazione monetaria dal diritto e fino al soddisfo;
in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale della banca all’obbligo di diligenza specifica, nonché per omissione di informazioni o comunque per somministrazione di inesatte informazioni (artt.1375 e 1453 c.c.), per come meglio specificato in memoria di replica nonché in atto di citazione e per l’effetto condannare la Monte Dei Paschi di Siena al risarcimento del danni subiti e subendo da liquidarsi in misura pari all’investimento sollecitato, dalla data della sottoscrizione dell’ordine di acquisto al soddisfo ai sensi dell'art.1224 c.c.
Conclusioni per il convenuto:
respingere le domande tutte formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e d onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato alla Banca Monte dei Paschi di Siena indata 15.10.04 e depositato presso la cancelleria del Tribunale di TerminiImerese, unitamente al fascicolo e alla nota di iscrizione a ruolo, neltermine prescritto dall’art.3 comma 1 D.Lgs n.5/03, DRR esponeva di avere acquistato, su suggerimento della vice direttrice dellafiliale di XX della Monte dei Paschi di Siena, tale XX, la qualesi era fatta garante della sicurezza e del buon rendimento dell’investimento, obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina al tasso dell' 11 %.
Deduceva, ancora, di avere consultato un sito internet "tradinglab'", e aveva prospettato alla XX la possibilità di acquistare le medesime obbligazioni ad un tasso dell' 11,75%, ma gli veniva risposto che tali obbligazioni non si trovavano nel paniere titoli della banca e che pertanto si dovesse ripiegare su quelle ad un tasso dell’ 11 % presenti invece nel portafoglio titoli della banca.
Soggiungeva, ancora, di avere rappresentato più volte alla dott.ssa xx la indisponibilità ad un investimento rischioso e speculativo, ma rassicurato, dava l’ordine alla Banca di procedere all'acquisito delle dette obbligazioni per un valore nominale di euro 14.000,00. Lamentava la mancata consegna del documento informativo sui rischi generali correlati agli investimenti finanziari e della scheda recante gli obbiettivi di investimento e il profilo rischio dell'investitore. Proseguiva riferendo che, avuta conoscenza del disastroso deficit finanziario della Repubblica Argentina e compromessa la possibilità di percepire gli interessi e di recuperare il capitale investito, chiedeva la condanna della banca alla restituzione dell’importo riversato nell’acquisto, al risarcimento del danno conseguente. Censurava, invero, sotto diversi profili il contegno dell'Istituto di Credito che assumeva contrario alle disposizioni di legge (D.Lgs n.58/1998) e regolamenti (delibera Consob 1.07.1998 n.l 1522), disciplinanti la materia con pari forza imperativa, in quanto poste a presidio di interessi generali, taluni di rango costituzionale, facendone discendere il corollario dell'invalidità ed inefficacia del contratto concluso. Imputava alla Banca in particolare:
di non avere raggiunto un apprezzabile livello di conoscenza del prodotto finanziario compravenduto;
di avere contravvenuto agli obblighi preliminari alla prestazione dei servizi di investimento, proponendo ad un risparmiatore inesperto - senza renderlo edotto del rischio connesso all'investimento, senza segnalargli l’inadeguatezza dell'operazione rispetto alle sue propensioni ed anzi fornendogli dolosamente dichiarazioni fuorvianti - l'acquisto di titoli emessi da uno stato estero, ove non vigevano gli stringenti limiti all’emissione di prestiti obbligazionari dettati dal codice civile italiano a garanzia della restituzione, privi di prospetto informativo in quanto destinati ad un pubblico di investitori professionale;
di non avere rappresentato che l’operazione di acquisto assumeva le caratteristiche di operazione non adeguata per tipologia, frequenza o dimensione avendo l'Argentina nei confronti dell'Italia un elevato indebitamento;
di avere agito in conflitto di interessi cedendo al cliente strumenti finanziari già in suo possesso, senza informare per iscritto l’investitore e senza acquisirne il consenso;
di non avere informato il cliente della classificazione di elevata speculatività in ragione all’elevato rischio di insolvenza dell'emittente già conosciuta all’epoca dell'ordine di acquisto tra gli operatori specializzati in virtù del crollo del rating del titolo avvenuto e divulgato tra gli operatori del settore in periodo antecedente all’acquisito.
Ritualmente costituitasi con comparsa notificata il 15.12.2004 e successivamente depositata, la Monte dei Paschi di Siena chiedeva il rigetto delle domande.
Confutava talune affermazioni dell'attore, evidenziando come era stato lo stesso DRR ad insistere affinché si procedesse all’acquisito delle obbligazioni argentine perchè ad elevato rendimento e che lo stesso attore era stato reso edotto dei rischi connessi all'investimento; aggiungeva che all’epoca dell'acquisto i titoli compravenduti erano quotati dall'agenzia Standard & Poor's comme “BB” in linea con numerosi altri "bond" di stati stranieri per i quali non vi era alcun default e ancora negoziati sui mercati finanziari, mentre l'effettivo default avvenne a partire dal 9.10.2001 con un valutazione come "CCC+".
Evidenziava ancora come dal contratto sottoscritto il 1.06.2001 emergesse non solo la eseguita rilevazione del profilo dell’investitore – la sua situazione finanziaria, le sue esperienze, il grado di propensione al rischio - e dei suoi doveri di investimento, ma anche l’avvenuta consegna del documento esplicativo dei rischi generali degli investimenti ed ancora come con l’ordine di acquisto l’attore era stato reso edotto delle modalità di esecuzione dell’acquisito operate dalla banca, mediante consegna della dichiarazione per operazione in conflitto di interesse.
Segnalava, ancora, come i titoli non si trovavano nel portafoglio clienti della banca, ma erano stati tratti dal proprio paniere titoli.
Assunte alcune prove testimoniali come ammesse con decreto di fissazione di udienza del 3.05.05, confermato dal Collegio all'udienza del 5.07.05, disposta l’esibizione dell’originale del documento relativo all’ordine di acquisto prodotto in copia da parte attrice e autorizzata la produzione della c.t.u. espletata nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Palermo sez. terza civ., n.r.g. 7374/04, all’udienza del 7.03.2006 la causa veniva posta in decisione con assegnazione al relatore del termine di cui all'art. l6 comma V D.Lgs 5/03.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va osservato che le note conclusionali, depositate da parte convenuta il 23.02.2006, devono ritenersi ammissibili, atteso il disposto dell’art. 12 del D.Lgs 5/03, che prevede la facoltà delle parti di depositare, nel termine di cinque giorni prima dell’udienza di discussione, note conclusionali.
Sebbene, nella fattispecie, tale facoltà non sia stata autorizzata espressamente dal giudice relatore con il decreto di fissazione di udienza collegiale, ritiene il Tribunale che non v’è nessuno ostacolo normativo che impedisca alle parti comunque di avvalersi di un facoltà prevista dalla legge.
Alla delibazione delle domande dell’attore, cui è sottesa sotto diversi profili l’invalidità del negozio di acquisto delle obbligazioni argentine e la assunta responsabilità precontrattuale della banca, è opportuno premettere qualche considerazione sulla struttura dei rapporti negoziali intercorsi tra le parti.
Compendiando i dati che si ritraggono dalla produzione documentale e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, risulta acclarato che, in data 1 giugno 2001, DRR sottoscrisse un contratt...
... continua