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Se comporta la risoluzione sia del contratto di compravendita dei titoli, che della conseguente commissione d’acquisto, il mancato avviso al cliente della intrinseca “rischiosità” dei titoli.-
Cirio Bond: risoluzione del contratto di vendita titoli e commissione d’acquisto
Tribunale Firenze, sez. III civile, sentenza 17.01.2006 n° 1142

Il Tribunale di Firenze torna ad occuparsi dei Cirio Bond, dopo precedenti pronunce in cui ha seguito la tesi della nullità dell’ordine di acquisto dei titoli (Tribunale di Firenze,  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=34579" sentenza n. 1023/2005).
La Corte Fiorentina, si discosta dal precedente orientamento, e segue in parte quanto statuito dal Tribunale di Genova con la  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=9484" sentenza 15.03.2005 n° 1230.
La conclusione del Tribunale di Firenze, è la declaratoria di risoluzione sia del contratto di compravendita dei titoli, che della conseguente commissione d’acquisto (qualificata come contratto collegato), e si basa sulla considerazione che il cliente, non è mai stato messo al corrente della intrinseca “rischiosità” dei titoli, pur avendo la banca, sul punto un preciso obbligo di protezione verso il consumatore.
Il ragionamento, è assai interessante perché ritiene l’intermediario finanziario (in questo caso la banca), non un mero ed asettico fornitore di servizi professionali, ma un soggetto gravato da un preciso obbligo di protezione verso il cliente inesperto.
Pur rimanendo un obbligazione di mezzo e non di risultato, l’obbligazione della banca va assimilata a quella del professionista esperto della materia (medico, avvocato, architetto, ingegnere, etc…), al quale il cliente si rivolge non solo per una mera assistenza professionale, ma anche per essere consigliato sulle scelte opportune da intraprendere.

TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE
Il Tribunale cosi composto: Luciana Breggia presidente Angelo Antonio Pezzuti giudice Luca Minniti giudice estensore
ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5915 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2005, posta in decisione all'udienza del 17.1.2006 e vertente TRA L. M., elettivamente domiciliato in Firenze , piazza San Marco n.7 presso lo studio dell'avvocato Marco Mecacci e dell'avv.to Silvia Mensi che la rappresenta e difende per procura alle liti in calce all'atto di citazione. PARTE ATTRICE E Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Firenze, viale G. Mazzini n. 60 presso lo studio dell'avvocato Giovanni Giglioli che lo rappresenta e difende per procura in calce afl'atto di citazione notificato assieme al prof. Umberto Morera. PARTE CONVENUTA OGGETTO: nullità , annullamento, risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita delle obbligazioni CIRIO. CONCLUSIONI I difensori delle parti così concludevano: per l'ATTORE: " 1.B) in via istruttoria l'attrice chiede l'ammissione di prova testimoniale a conferma dei fatti esposti ai punti 1,2,3,4, della parte espositiva del presente atto; chiede inoltre l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio che disponga il seguente quesito ( omissis, vedi memoria di precisazione delle conclusioni ndr ); 2B) nel merito voglia il tribunale previa declaratoria della responsabilità della convenuta , in tesi accertare e dichiarare la nullità della negoziazione degli strumenti finanziari indicata nel presente atto (contratto di acquisto ;M contropartita diretta di obbligazioni Cirio 01 / 04 - 6,25 Eurcirio per l'importo di ¬ 10.050,91 ; movimento Banca Cr Firenze N.XXXXXXXXXXXXXXX del 1.2.2001 ) in accoglimento di tale domanda condannare a titolo di risarcimento danni la Banca Cr Firenze spa al pagamento in favore dell'attrice della somma di ¬ 10.050,91 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria , se dovuta , dal 1.2.2001 al saldo, ovvero di quella diversa , maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se dovuta, dal dì del dovuto al saldo; IN IPOTESI dichiarare l'annullamento della negoziazione degli strumenti finanziari indicata nel presente atto (contratto di acquisto in contropartita diretta di obbligazioni Cirio 01 / 04 6,25 Eurcirio per l'importo di ¬ 10.050,91; movimento Banca Cr. Firenze N.XXXXXXXXXXXXXXX del 1.2.2001 ) in accoglimento di tale domanda condannare a titolo di risarcimento danni la Banca Cr Firenze spa al pagamento in favore dell'attrice della somma di ¬ 10.050,91 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria , se dovuta , dal 1.2.2001 alò saldo, ovvero di quella diversa , maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se dovuta, dal dì del dovuto al saldo. IN OGNI CASO accogliere la domanda per come parrà di giustizia e condannare la Banca Cr Firenze spa a risarcire la signora Lucia M. con il pagamento di quella somma che all'esito dell'istruttoria apparirà equa ed opportuna oltre interessi legali, e rivalutazione monetaria se dovuta, dal dì del dovuto al saldo. Condannare la Banca Cr Firenze spa al rimborso delle spese e competenze di lite per diritti, onorari e spese inclusa la maggiorazione del 12,50%, iva e cap di legge. Dichiarare provvisoriamente esecutiva la sentenza". per la CONVENUTA: " respingere tutte le domande di parte attrice, anche in via istruttoria , siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto . In ogni caso , con vittoria delle spese di lite ".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la signora L. M. esponeva di aver chiesto di investire a basso rischio, presso la Banca CR di Firenze spa convenuta, l'importo di ¬ 10.000,00 avendo un rapporto di deposito a custodia ed amministrazione con la banca. Riferiva di essersi vista consigliare e di aver perciò acquistato in contropartita diretta obbligazioni Cirio 01 / 04 1/4 Eurcirio 6,25, senza ordine scritto. Perciò si doleva inoltre di non aver ricevuto la documentazione attinente al profilo di rischio ed il documento sui rischi generali degli investimenti, del fatto che i bond Cirio fossero stati a lei offerti dalla banca che li aveva nel suo patrimonio ma non poteva venderli ad investitori non istituzionali con operazione fuori mercato in contropartita diretta in conflitto di interessi, senza prospetto informativo e rating. Per tali motivi la difesa della parte attrice chiedeva che fosse accertata la nullità della vendita delle obbligazioni per contrasto della disciplina posta a tutela dell'ordine pubblico economico dal Tuif, l'annullabilità del contratto viziato da volontà carpita con dolo , nell'ignoranza dei divieti e dei rischi. In terzo luogo gli attori affermavano che la banca convenuta si fosse resa responsabile di illecita condotta contrattuale idonea a cagionarle un danno pari alla perdita integrale di valore del titolo. La banca convenuta si costituiva affermando di aver agito sulla base dei contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione e di uno specifico ordine verbale telefonico. Riferiva che la cliente aveva investito in obbligazioni San Paolo, Parmalat e Koninklijke e che risultava perciò sicuramente esperta. Affermava di aver consegnato il documento sui rischi generali dell'investimento. Per tali motivi la banca negava che il contratto potesse esser dichiarato nullo od annullato avendo agito tanto correttamente da vendere i titoli anche ai propri dipendenti La causa, istruita con produzione documentale, non ammesse le prove testimoniali articolate dalla parte attrice veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 17.1.2006, in ordine alle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di nullità e quella di annullamento sono infondate, per contro merita di essere accolta quella di risarcimento del danno per inadempimento del contratto di erogazione di servizi finanziari ( come integrato dagli obblighi di legge ai sensi dell'art.1374 c.c. ). La condotta inadempiente è integrata dalla conclusione ed esecuzione del contratto avente ad oggetto l'acquisto delle obbligazioni Cino 01/04 , per un corrispettivo di ¬ 10.050,91. Nel caso in esame, che come è noto si aggiunge alle decine di controversie di analogo contenuto, è necessario esaminare gli obblighi che ricadono sull'intermediario finanziario nell'attività di negoziazione di strumenti finanziari tenendo conto che il bene protetto dalle norme in esame non è solo quello di cui è titolare il singolo investitore od operatore ma si identifica nell'interesse pubblico all'integrità del mercato finanziario. Nel caso in esame ci si limiterà alla valutazione del caso singolo, senza dare rilievo al fenomeno, che appartiene ormai al notorio, che ha visto allocare sul mercato, tra migliaia di piccoli investitori, obbligazioni societarie che sono, in pochi mesi, divenute in gran parte non rimborsabili da parte delle società emittenti. Nella offerta di titoli rivolti esclusivamente ad investitori professionali, dando per provato che nella circostanza concreta non si versi in ipotesi di sollecitazione del pubblico risparmio, non si applica l'obbligo di prospetto ai sensi dell'art.100 TUF, Dlgs 24.2.1998 n.52. E' noto che le banche e gli altri intermediari finanziari nella prestazione dei servizi d'investimento hanno per legge ( art.21 Dlgs 24.2.1998 n.52 e Delibera Consob 1.7.1998 n.11522 ) una serie di obblighi informativi nei confronti dell'investitore previsti a tutela, non solo degli interessi del cliente, ma anche dell'integrità del mercato, ed hanno soprattutto l'obbligo di non effettuare operazioni in strumenti finanziari non adeguate al profilo finanziario del cliente e/o in conflitto di interessi. Si tratta all'evidenza di una vera e propria rete di protezione che, come in altri settori, mira a tendenzialmente superare quella asimmetria informativa che caratterizza le società complesse, nei più diversi campi di relazioni umane, ( sanità, informazione, mercato finanziario, mondo del diritto, sicurezza ecc..ecc.. ). Dalla banca che opera come intermediario finanziario si esige, come da altri professionisti ( avvocati, notai, medici, ingegneri ecc.. ), che essa fornisca quel comportamento protettivo del cliente non professionale in grado di evitare che egli subisca un pregiudizio ignaro dei rischi che corre. In particolare gli operatori finanziari nei servizi di investimento (a) devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza; (b) devono informare adeguatamente l'investitore in ordine alle caratteristiche ed al rischio dei prodotti finanziari oggetto dei servizi di investimento e devono chiedere al cliente notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria e patrimoniale; la sua capacità di investimento; i suoi obiettivi d'investimento; la sua propensione al rischio. Tali informazioni sul cliente debbono essere raccolte prima di iniziare la prestazione dei servizi d'investimento; l'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve peraltro risultare dai successivi contratti ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore. C) gli intermediari devono consegnare il contratto sottoscritto dall'investitore in occasione delle operazioni di investimento; d) devono consegnare il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari conforme all'allegato del Regolamento Consob; (e) non devono effettuare operazioni finanziarie non adeguate al profilo dell'investitore; (f) non devono effettuare operazioni in conflitto di interesse; (g) devono informare prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni da lui disposte abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a garanzia per l'esecuzione dell'operazione; (h) devono informare prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% e analoga informativa deve essere effettuata in occasione di ogni ulteriore perdita del 10%; devono, infine, mettere sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in forma elettronica in loro possesso che lo riguardano; devono inviare le note informative delle operazioni di investimento di volta in volta effettuate dalla banca o dall'intermediario finanziario. Strumentale all'osservanza di questi obblighi verso i clienti appare assai significativo il dovere, gravante sull'intermediario finanziario, di acquisire "una conoscenza degli strumenti finanziari , dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire ", ciò " nell'interesse degli investitori e dell'intergità del mercato mobiliare ”( art. 26 delibera Consob 1.7.1998 n.11522 parte seconda , titolo I, Capo I). Per le ragioni ed in relazione alle informazioni di cui tra poco si evidenzierà l'importanza, la banca a questo obbligo, principale ma strumentale, non avrebbe potuto sottrarsi, ammesso che lo abbia fatto, anche allo scopo di mettersi in grado di comportarsi con la diligenza richiesta al professionista del settore. Come altri professionisti ammessi all'esercizio di un'attività controllata e protetta, anche sull'intermediario finanziario che svolga attività relativa a servizi di investimento (tra questi anche la negoziazione per conto terzi art.1 comma 5 dlgs 58/98 ) grava, contrattualmente, quel particolare onere di informazione che solo consente di adempiere l'obbligazione promessa con la necessaria diligenza professionale: "la buona fede, che deve presiedere alla formazione ed all'esecuzione dei contratti in generale, comporta che una banca a cui venga assegnato l'incarico di acquistare titoli, e che, esercitando professionalmente tale attività, conosce, o deve conoscere, i limiti oggettivi dell'operazione, sia tenuta ad informare il cliente" (CASS. 9 gennaio 1997 n. 108). Nel caso in oggetto siamo in presenza di obbligazioni emesse da società, con sede all'estero, in Lussemburgo, perciò sottratta nell'emissione di prestiti obbligazionari al limite di prudenza patrimoniale imposto dall'art.2410 c.c. e di fatto ampiamente superato dal Gruppo Cirio; obbligazioni con le caratteristiche, tipiche ed originarie, che la banca convenuta avrebbe dovuto conoscere avendone fatto oggetto di attività di intermediazione mobiliare. La banca non ha fornito la prova e non ha neppure affermato di aver acquisito le informazioni necessarie a valutare il titolo e la sua "commerciabilità" sul mercato dei piccoli risparmiatori. Ed infatti la particolarità dei prestiti obbligazionari Cirio risiedeva proprio nella circostanza che non fossero indirizzati al mercato degli investitori non istituzionali. Solo per tale motivo tale offerta poteva non essere oggetto di richiesta di autorizzazione della Consob ai sensi dell'art. 94, 1° comma, del T.U.F. . Ma proprio tale divieto e la deroga alla più rigorosa disciplina dei titoli oggetto di sollecitazione, imponeva un comportamento assolutamente opposto a quello tenuto dalla banca che, pur non direttamente sollecitando il pubblico risparmio, ha senza cautela alcuna, sottoposto alla scelta dell'investitore un titolo che, per le caratteristiche che avrebbe dovuto conoscere, perché descritte nelle Offering Circulars, presentava qualità tali da renderlo impresentabile all'investitore non istituzionale e di elevato rischio, o comunque di rischio non adeguato all'investitore. Solo attraverso una lettura in concreto rigorosa degli obblighi di informazione attiva e passiva e del divieto di non eseguire le operazioni inadeguate consente di evitare che la condotta sottoposta a determinate condizioni e controlli pubblici nel "primo mercato" possa essere liberamente messa in atto sui secondo mercato. A nulla rileva che i patti conclusi in sede di emissione del prestito con i soggetti incaricati del collocamento e le relative schede informative non fossero direttamente vincolanti per la banca convenuta, perché essa era certamente tenuta a conoscerli ( ex art. 26 delibera Consob 11522 /98 ) per adeguare ed informare, con i menzionati elementi di valutazione propri dell'operatore professionale, il proprio comportamento e quello ei propri clienti. Non solo dunque gli attori avevano il diritto di conoscere le informazioni riportate sulle offering circulars depositate presso la Borsa del Lussemburgo al momento dei collocamento delle obbligazioni ma, tali informazioni, che la banca convenuta, probabilmente conosceva, ma, in ogni caso era tenuta a conoscere, imponevano alla banca di non proporre al cliente l'acquisto dei titoli richiesti. E tale condotta la banca non doveva tenere a prescindere dalla circostanza che si fosse in pres...

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