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Se la mancata informazione sulla rischiosità dell'operazione di investimento, comporta la nullità dell’ordine di acquisto delle obbligazioni o, in subordine, la condanna dell’istituto di credito intermediario al risarcimento dei danni.-
Bond argentini: validità contratto negoziazione titoli, adeguatezza dell'operazione
Tribunale Novara, sez. civile, sentenza 05.06.2006 n° 555

Torna, il Tribunale di Novara, ad occuparsi di obbligazioni argentine.
E lo fa affrontando, in maniera sistematica e con precisione di dettaglio, tutti gli aspetti della complessa questione, dalla validità del contratto di negoziazione dei titoli, alla violazione degli obblighi di informazione, all’adeguatezza dell’operazione.
Ad adire i giudici novaresi erano stati due investitori che lamentavano di aver acquistato, nell’agosto 2000, obbligazioni della Repubblica Argentina al tasso del 9,25% per una somma di denaro piuttosto rilevante. Tale operazione, sostenevano, sarebbe stata loro suggerita dall’impiegato dell’istituto che ha svolto le funzioni di intermediario nell’acquisto di tali titoli. Però, asserivano, loro investitori non erano stati affatto informati in modo adeguato sulla rischiosità di tale operazione di investimento, e non avevano neppure un profilo di investitore propenso al rischio, per cui l’investimento medesimo non avrebbe dovuto essere compiuto in assenza di ordine impartito per iscritto.
In sostanza, gli attori asserivano la violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 28 e 29 Regolamento Consob 11522/98.
E chiedevano, in principalità, dichiararsi la nullità dell’ordine di acquisto delle obbligazioni argentine o, in subordine, la condanna dell’istituto di credito intermediario al risarcimento dei danni per la condotta illecita posta, a loro avviso, in essere.
Il Tribunale di Novara, con la sentenza n. 555/06 del 3/6/2006, depositata il 5/6/06, rigettava le domande di parti attrici.
In motivazione, i giudici novaresi, sgomberato il campo di alcune questioni preliminari sollevate da eccezioni da parte convenuta ritenute non accoglibili, approfondivano, in relazione alle domande svolte dagli attori, i molteplici nodi della difficile tematica.
In primis, il contratto di negoziazione titoli. Contratto che viene ritenuto valido.
“Costituisce infatti arrèt ben saldo della Suprema Corte (Cass. 25 settembre 2003, n. 11234) – osservano i magistrati novaresi - il principio secondo cui la "contrarietà a norma imperativa" suscettibile di determinare la nullità del negozio può essere esclusivamente la violazione che incide sul contenuto obiettivo dello stesso, non anche quella pertinente la condotta prenegoziale o esecutiva de1 contratto posta in essere da taluna delle parti; solamente nel primo caso, invero, non potrebbe trovare giuridica tutela l'intento economico fatto proprio dalle parti, ponendosi la norma imperativa come limite alla stessa libertà negoziale dei privati. A ragionare diversamente, infatti, come sottolineato da autorevole dottrina occupatasi ex professo del tema, si giungerebbe a ritenere nullo il contratto di vendita quando il venditore abbia eventualmente sottaciuto all'acquirente i vizi della cosa, con implicita abrogazione dell'art. 1490 c.c.”. E aggiungono: “Va inoltre osservato che la ritenuta nullità confliggerebbe con il disposto dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, avuto riguardo al fatto che esse non comminano espressamente la nullità in caso di loro violazione; talune di esse, poi, sono disponibili ad opera del risparmiatore, ben potendo questi rifiutarsi di fornire all’intermediario notizie circa la propria situazione patrimoniale, i propri obiettivi d’investimento e la sua propensione al rischio; da ultimo perché esse non costituiscono altro che un precipitato dei principi generali in tema d'informazione e correttezza, già sanciti dagli art. 1337 e 1375 c.c., alla cui violazione, pacificamente, è insensibile la tenuta dell’operazione negoziale sottostante, fatta naturalmente salva l'esperibilità del rimedio risarcitorio, nonché - sussistendone eventualmente i presupposti - l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste a carico dell'intermediario. Tale opzione interpretativa, fra l'altro, non si pone minimamente in contrasto con le esigenze di tutela dell'investitore sottese alla predisposizione degli obblighi imperativi di cui all'art. 21 d.lgs 58/ e della consequenziale normativa regolamentare, tenuto conto che essa consente il pieno ristoro del pregiudizio da questi patito mediante l'esperimento dell'azione risarcitoria”. Giungendo quindi a concludere che “l'esclusione della nullità quale conseguenza di eventuali violazioni da parte dell'intermediario all'assolvimento degli obblighi di informazione previsti dalle norme sopra richiamate, già ripetutamente affermata da questo Tribunale, trova ormai generale condivisione in giurisprudenza”.
Poi, l’affermata violazione degli obblighi di informazione dell’intermediario.
Il richiamo è all’art. 21, lett. b., t.u.f. e, come detto, agli artt. 28 e 29 Reg. Consob 11522/98, i quali pongono doveri di informazione a carico dell’intermediario medesimo. Doveri che, ricorda il Tribunale di Novara, “attengono, secondo la classificazione operata da parte della dottrina, tanto ad un profilo "passivo" (know your customer), inerente l'acquisizione di elementi di giudizio idonei a consentire la c.d. profilatura del cliente (art. 28 reg. Consob), quanto ad un profilo "attivo" (suitability rule), concretantesi nell'obbligo di segnalare al cliente l’inadeguatezza dell'operazione e di astenersi dall'effettuarla, a meno che il cliente manifesti chiaramente la inequivoca volontà di porla comunque in essere (art. 29 reg. Consob)”.
Nel caso di specie, alla luce delle risultanze processuali, i giudici novaresi hanno però ritenuto che l’istituto intermediario non avesse contravvenuto a detti doveri.
Interessanti gli elementi cui si è fatto riferimento per valutare la condotta dell’investitore.
“Premesso che il rapporto fra la banca e le clienti è stato sotto il profilo informativo correttamente instaurato, mediante consegna - non contestata - del documento generale sui rischi dell'investimento e che risponde a nozione di comune esperienza il fatto che a rendimenti più alti corrisponde una maggior aleatorietà del titolo, va poi considerato che la storia finanziaria delle attrici, se non vale ad evidenziare nelle medesime un profilo di spiccato speculatore, denunzia comunque una gestione del proprio portafoglio titoli particolarmente attiva e non esente dal possesso di titoli intrinsecamente volatili (azioni e quote in fondi equity)”. E anche: “Con riguardo poi alla qualità e qualità dell'informazione resa dalla (…) nell'occasione, nonché in relazione dell’opportunità di suggerire l'acquisto dei bonds argentini, non può non essere privo di rilievo il fatto che le attrici espressamente dichiararono di non voler fornire alcuna informazione circa la propria situazione finanziaria. In tale quadro, avuto riguardo ad un patrimonio investito presso xx di circa 310.000,00 euro, poteva ragionevolmente non apparire non particolarmente azzardato l'investimento in un titolo speculativo quale l'obbligazione in discussione per un'incidenza percentuale sul detto montante non superiore al 18%”. Rilevando anche che, “quanto alla qualità del titolo, le ormai numerose sentenze di merito pronunciatesi ex professo sul tema oggetto di causa hanno messo in luce come, al di là di mutevoli valutazioni da parte di taluna delle agenzie di rating ed il progressivo downgrading subito dalle emissioni di stato dell'Argentina, solamente a partire dal mano 2001 il declassamento delle medesime assunse un impatto evidente e non obliterabile da parte degli operatori finanziari, con conseguente manifestazione della particolare vulnerabilità dei titoli e dei concreti rischi di default (Trib. Milano, 25.7.2005, in Contratti, 2006, 460). D'altro canto, che il titolo in questione avesse ancora una significativa appetibilità sul mercato è attestato dallo stesso prezzo d'acquisto, superiore al valore nominale (¬ 100,25); ed ancora al 20 luglio 2001, undici mesi dopo l acquisto in questione (avvenuto il 21 agosto 2000), alle attrici venivano corrisposte cedole per ¬ 4.611,89 (su un capitale investito di circa ¬ 57.000,00). Alla luce di quanto precede va pertanto ritenuto che nella negoziazione in questione la (& ) non abbia sostanzialmente violato l'obbligo informativo ad essa incombente in forza delle dette norme primarie e regolamentari, e che, all'epoca dei fatti, non disponesse di dati specifici tali da far desumere una rischiosità del titolo tanto elevata da potersene inferire- con grado di probabilità non esiguo, il rischio di default”.
Degno di nota, infine, il richiamo, svolto in sentenza, alla necessità di contemperare il concreto adempimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario e il principio di autoresponsabilità dell’investitore, che pure non può essere dimenticato.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione civile
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati, Sigg.ri
dott. Guido Vannicelli Presidente
dott. Bruno Conca Giudice relatore
dr.ssa. Alessandra Danieli Giudice
definitivamente pronunciando, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta ad R.G. n. 1934105 promossa da
xx e xx, elettivamente domiciliate in xx presso lo studio dell'avv. xx che le rappresenta e difende per delega in atti
attrici
contro
xx elettivamente domiciliata in xx presso lo studio dell'avv. xx che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avv.ti xx e xx del Foro di xx, giusta delega in atti
convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le attrici: "reiectis contrariis, in via principale, dichiarare la nullità dell'ordine di
acquisto delle obbligazioni Argentina, di cui alla nota del 21.8.2000 e conseguentemente
ex art. 2033 c.c. condannare la xx alla corresponsione di quanto versato dalle xx e xx per l'acquisto dei predetti titoli in data 21.8.2000, cioè ¬ 57.592,11, oltre interessi al tasso legale sino al saldo definitivo;
in subordine condannare la xx per la condotta illecita posta in essere dalla stessa, al risarcimento del danno valutabile in ¬ 57.592,11 e rendimenti titoli, oltre interessi e rivalutazíone sul danno. Vinte le spese di lite."
Per la convenuta; "reiectis contrariis, in via preliminare e/o pregiudizíale e in gradato
subordine
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della xx convenuta in relazione alle domande proposte dalle attrici;
- dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte dalle attrici;
nel merito:
in via principale, respingere le domande proposte dalle attrici, in quanto infondate in fatto e in diritto, mandandone assolta la convenuta;
in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità/risoluzione proposte da xx e xx, determinarsi l'entità della somma dotata alle stesse tenendo conto del prezzo corrisposto dalle attrici all'atto dell'acquisto delle obbligazioni e deducendo da tale importo (i) l'ammontare del prezzo percepito dalle attrici a seguito della vendita delle obbligazioni oltre interessi, nonché (ii) l'ammontare delle cedole percepite dalle attrici oltre interessi. Con vittoria di spese, e onorari del giudizio"
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 19.5.2005, notificato il successivo 24.5.2005, le odierne attrici convenivano in giudizio xx affermando di essere titolari presso xx di conto corrente e collegato deposito titoli e di essere state titolari, nell'anno 2000, di altro conto e collegato deposito titoli, meglio indicati in atti; di avere acquistato, in data 21.8.2000, obbligazioni della Repubblica Argentina al tasso 9,25% con scadenza 2004 per il valore di lire 111.513.933 (¬ 57.592,14) e che l'operazione sarebbe stata suggerita dall'impiegato di xx, senza informare le investitrici dei rischi dell'investimento; di non avere sottoscritto il documento relativo ai rischi dell'investimento e di ritenere di non avere un profilo di investitore con propensione al rischio.
Sulla scorta di tali premesse, richiamati ed invocati in diritto i doveri di informazione e di condotta posti a carico degli intermediari delle negoziazioni di valori mobiliari sanciti dagli art. .28-29 reg. Consob ll522/98,lamentavano che la banca convenuta
- non avrebbe fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura dei rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio (art. 21,lett. b, TUF), al fine di un consapevole investimento o disinvestimento;
- non avrebbe chiesto all'investitore, prima della conclusione del contratto, notizie circa l'esperienza in materia d'investimenti, la sua situazione finanziaria, gli obiettivi d'investimento e la propensione al rischio, nonché consegnargli il documento sui rischi generali di cui all'allegato n. 3 del Regolamento Intermediari;
- in caso di espressa e persistente volontà del cliente ad effettuare l'investimento, la xx avrebbe dovuto eseguire l'operazione solamente a seguito di ordine impartito per iscritto "fatto salvo il dovere di astensione anch'esso previsto dall'art. 29" .
Concludevano, per l'effetto, rassegnando nel merito le conclusioni sopra epigrafate. La xx convenuta, ritualmente costituendosi in giudizio mediante deposito e contestuale notificazione della propria comparsa di risposta ed accessoria procura ad litem, contestava in linea di fatto e di diritto l'avversa prospettazione. Nella medesima data provvedeva altresì alla notificazione di istanza di fissazione d'udienza, con riproposizione delle conclusioni già rassegnate nella comparsa di risposta. In data 13 settembre 2005 le attrici notificavano foglio di precisazione delle proprie conclusioni e, reso in data 27.10.2005 il decreto del Giudice Relatore, reiettivo delle istanze istruttorie hinc inde proposte, la causa, previa discussione orale si sensi dell'art. 16 d.lgs. 5/2003, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI
§1. Sulle questioni preliminari e pregiudiziali avanzate dalla convenuta.
Non è oggetto di contestazione che, in data 21.2.2005, le attrici cedettero le obbligazioni Argentina per cui è causa al prezzo nominale unitario di ¬ 25,00, con un complessivo ricavo di ¬ 14.242,72 (doc. 19 della convenuta). Da tale fatto - oltre che dal corso ulteriormente favorevole del titolo, anche successivamente alla detta cessione - la convenuta inferisce la carenza d'interesse ad agire.
La convenuta rileva inoltre la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a qualsivoglia pretesa restitutoria delle attrici, avanzata quale domanda accessoria e consequenziale a quelle di nullità e/o risoluzione del negozio di acquisto dei titoli in parola. Ciò sotto il profilo della non sussumibilità della convenuta sotto la veste di controparte contrattuale delle attrici nella impugnata operazione d'investimento: (…) si sarebbe infatti limitata a reperire presso intermediari terzi (Bloomberg) i titoli voluti dalle attrici mediante l'ordine di acquisto da queste sottoscritto.
3. Tale ultima circostanza, ove pure non ritenuta idonea ad elidere la legittimazione ad causam della (…) convenuta, varrebbe - sempre secondo la prospettazione della convenuta - a determinare, comunque, l'inammissibilità dell'azione avversa, posto che la violazione delle regole di condotta disciplinanti lo svolgimento dei servizi d'investimento, ove anche ritenuta sanzionabile con la nullità del contratto stesso, non potrebbe comunque essere invocata allorquando l'intermediario si trovi a fornire un limitato servizio di esecuzione di un ordine dell'investitore, non intervenendo quale controparte diretta di quest'ultimo.
Le eccezioni preliminari non paiono meritevoli di accoglimento. Va in primo luogo disattesa quella fondata sulla vendita, nelle more del presente giudizio, dei titoli per cui è causa. Se tale circostanza assume indubbia rilevanza al fine di determinazione dell'eventuale quantum risarcibile, non incide sulla titolarità dell'interesse del contraente a vedere dichiarata la nullità dell'ordine o la legittimazione, nei limiti del danno in concreto patito, a domandare il risarcimento conseguente all'affermata responsabilità contrattuale della propria controparte.
Né la sussistenza di altri intermediari (Bloomberg, nel caso di specie) che abbiano eventualmente giocato un ruolo nel reperimento dei titoli in questione, può elidere il ruolo comunque assunto (e documentalmente provato) dalla convenuta nella negoziazione dei titoli per cui è causa.
§ 2. Sulla validità del contratto di negoziazione titoli per cui è causa.
Nel merito, come s'è ricordato, parte attrice assume la nullità dell'ordine d'acquisto delle obbligazioni Argentina meglio descritte in atti.
La prospettata nullità o, comunque, invalidità dell'ordine di acquisto in parola presuppone la diretta incidenza della violazione degli obblighi comportamentali prescritti alla (…) dalla disciplina del settore - in particolare quelli previsti nel d.lgs. 58/98 e nel regolamento Consob 11552/98 - nella stipulazione e/o gestione del singolo ordine d'acquisto sugli elementi costitutivi del negozio intercorso con la banca.
Si tratta di una tesi non meritevole di accoglimento.
Costituisce infatti arrèt ben saldo della Suprema Corte (Cass. 25 settembre 2003, n. 11234), il principio secondo cui la "contrarietà a norma imperativa" suscettibile di determinare la nullità del negozio può essere esclusivamente la violazione che incide sul contenuto obiettivo dello stesso, non anche quella pertinente la condotta prenegoziale o esecutiva de1 contratto posta in essere da taluna delle parti; solamente nel primo caso, invero, non potrebbe trovare giuridica tutela l'intento economico fatto proprio dalle parti, ponendosi la norma imperativa come limite alla stessa libertà negoziale dei privati.
A ragionare diversamente, infatti, come sottolineato da autorevole dottrina occupatasi ex professo del tema, si giungerebbe a ritenere nullo il contratto di vendita quando il venditore abbia eventualmente sottaciuto all'acquirente i vizi della cosa, con implicita abrogazione dell'art. 1490 c.c. Va inoltre osservato che la ritenuta nullità confliggerebbe con il disposto dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, avuto riguardo al fatto che esse non comminano espressamente la nullità in caso di loro violazione; talune di esse, poi, sono disponibili ad opera del risparmiatore, ben potendo questi rifiutarsi di fornire all’intermediario notizie circa la propria situazione patrimoniale, i propri ob...

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