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Se al proprietario dell’ultimo piano spetta il diritto di sopraelevare.-
Al proprietario dell’ultimo piano spetta il diritto di sopraelevare?
Corte di cassazione, sent. 24 febbraio 2006, n. 4258

La facoltà di sopraelevare concessa dall’art. 1127, comma 1, cod. civ., al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio condominiale, se l’ultimo piano appartenga pro indiviso a più persone, spetta a ciascuno di essi nei limiti della propria porzione di piano con utilizzazione dello spazio aereo sovrastante a ciascuna porzione ().
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