Loading…
Se la modificazione della destinazione del fondo attraverso un’attività costruttiva è sufficiente a determinare la interversione della detenzione in possesso.-
Interversione della detenzione in possesso mediante attività costruttiva
Cassazione , sez. II civile, sentenza 31.05.2006 n° 12968

La Suprema Corte accoglie il ricorso dei presunti possessori di un fondo di proprietà comunale che avevano visto rigettata sia nel primo che nel secondo grado di giudizio la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell’intervenuta usucapione del fondo a loro favore.
Secondo gli ermellini, la modificazione della destinazione del fondo attraverso un’attività costruttiva posta in essere da chi detenga il solo materiale possesso della cosa è sufficiente a determinare la interversione della detenzione in possesso rientrando tale ipotesi tra i segni inequivocabili, e riconoscibili dall’avente diritto, dell’intenzione del detentore iniziale di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (Cass. 69/92; Cass. 12569/93; Cass. 1802/95).
Difatti, una volta dimostrato che il possessore si comporti come proprietario avendo, addirittura, cambiato la destinazione del fondo comunale costruendovi sopra, spetta all’ente che si assuma proprietario fornire la prova contraria della sussistenza della mera detenzione.
Né vale a provare la mera detenzione la circostanza che il soggetto che ha il materiale possesso della cosa non adempie agli obblighi derivanti da un presunto rapporto obbligatorio in forza del quale detiene (doveri costituiti, nella specie, dal versamento di canoni di affitto).
In altre parole il fatto della mera detenzione, impeditivo del formarsi del tempus ad usucapiendum, non può desumersi in base all’inadempimento di eventuali obblighi nei confronti del proprietario.
La detenzione, cioè, non può essere forzatamente dedotta sulla base di circostanze diverse (l’inadempimento) da quella oggetto del factum probandum da cui derivava (cioè: il rapporto obbligatorio). Soltanto la prova di quest’ultimo, non fornita dall’ente convenuto nel caso di specie, può validamente confermare la permanenza della mera detenzione a discapito dell’interversio.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 31 maggio 2006, n. 12968
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V. CALFAPIETRA - Presidente –
Dott. V. COLARUSSO - Rel. Consigliere –
Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere –
Dott. Ennio MALZONE - Consigliere –
Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere –
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
P. P., P. C., P. D., P. L., P. O., P. V., selettivamente domiciliati in xxxxxxx, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA MANNI, difesi dagli avvocati FRANCO IADANZA, ALFREDO IADANZA, ALESSANDRO BIAMONTE, giusta delega in atti;
- ricorrenti –
contro
COMUNE DI G. IN CAMPANIA, in persona del legale rappresentante e Commissario Straordinario pro tempore, selettivamente domiciliato in yyyyyyyyyyy, difeso dall’avvocato ROBERTO MARINEO, giusta delega in ati;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 262/02 della Corte d’Appello di NAPOLI, depositata il 28/01/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/06 dal Consigliere Dott. V. COLARUSSO;
Udito l’Avvocato MARIEO Roberto, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo Vittorio SCARDACCIONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 28.10.1999 rigettò la domanda proposta da T., D., C., V., O. e L. P. contro il Comune di G. in Campania, volta ad ottenere il riconoscimento dell’avvenuta usucapione da parte loro di un fondo di proprietà dell’Ente convenuto.
Avverso la sentenza P., C., D., L., O. e V. P. proposero appello che è stato rigettato dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 28 gennaio 2002.
La Corte, premessi (per quale che ancora interessa) i principi in materia di usucapione di beni facenti parte del patrimonio disponibile dell’Ente territoriale e sulla interversione del possesso da parte del detentore, ha osservato che P. P., dante causa degli attori, versava al proprietario del fondo un canone di affitto. La Corte, in definitiva, dall’esame degli elementi acquisiti in causa, ha tratto il dubbio sulla sussistenza del possesso autonomo del fondo da parte del P. e dei suoi aventi causa, elemento fondamentale per il maturarsi dell’usucapione. L’incertezza deriva(va) soprattutto dalla non investigata situazione del fondo all’atto della vendita al Comune e dell’insicuro riferimento dei testi escussi al fondo stesso piuttosto che ad altri vicini.
Avverso tale sentenza P., C., D., L., O. e V. P. hanno proposto ricorso per cassazione con unico motivo articolato in più censure. Il Comune di G. in Campania resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, nell’unico motivo, premessa la nozione del possesso utile per l’usucapione, sostengono che la sentenza impugnata è pervenuta a conclusioni non sorrette da adeguata motivazione ed in base ad argomentazioni contraddittorie essendo stata erroneamente ricostruita la situazione possessoria. I documenti esibiti nel giudizio di primo grado dal Comune non erano stati congruamente intesi e la delibera di utilizzazione del fondo, mai entrato nel possesso del Comune, non costituiva fatto impeditivi dell’acquisto per usucapione o interruttivo del possesso. Le dichiarazioni del P. O. erano state valutate contraddittoriamente, peraltro attribuendo a costui conoscenze giuridiche e padronanza di linguaggio tecnico che egli non poteva avere. La motivazione relativa alle conclusioni tratte dall’apprezzamento delle prove testimoniali era perplessa, lacunosa e contraddittoria. Erroneamente, se di detenzione si trattava, non era stata ravvisata l’interversione del possesso nell’attività costruttiva posta in essere sul fondo ed, in ogni caso, la prova della detenzione spettava al Comune che l’aveva allegata, avendo i P., per parte loro, provato l’esercizio del potere di fatto sulla cosa corrispondente all’esercizio del diritto reale. La prova della detenzione, riferita a contratti validamente instaurati, non era...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione