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Se disturbare i condòmini dei palazzi adiacenti con rumori provenienti dal condizionatore d'aria è sanzionabile anche senza aver accertato il rumore tramite rilievi fonometrici.-
Condizionatori rumorosi nei condomini. Risarcimento danni anche senza rilievo fonometrico
Cassazione, Sezione Prima Penale - Sentenza n.23130 del 5 luglio 2006
Disturbare i condòmini dei palazzi adiacenti con rumori provenienti dal condizionatore d'aria, soprattutto nelle ore notturne, è sanzionabile anche senza aver accertato il rumore tramite rilievi fonometrici, nel caso ci sia una pluralità di condomini a testimoniare il "disturbo" arrecato, anche se è un solo condomino a lamentarsi in concreto.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
SENTENZA
FATTO
Con sentenza 2/12/2004 il Tribunale di Palermo condannava F. A. alla pena di Euro 300,00 di ammenda, oltre il risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede, siccome dichiarato responsabile della contravvenzione prevista dall’art. 659 co. 1 e 2 c.p. [1] per aver disturbato le occupazioni ed il riposo di C. A. e del suo nucleo familiare mediante emissioni sonore provenienti dagli impianti di climatizzazione e dal gruppo elettrogeno installati presso l’ambulatorio di dialisi e di malattie renali s.r.l. con sede in Palermo in p.zza Europa n. 18.
Nella motivazione il Tribunale riteneva provata la responsabilità dell’imputato sulla base di numerose e concordi dichiarazioni testimoniali rese da oggetti residenti dagli impianti di climatizzazione e dal gruppo elettrogeno installati sul tetto dell’ambulatorio erano di intensità tale da arrecare disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone.
Pertanto, pur non ravvisandosi gli estremi della contravvenzione punita dal co. 2 dell’art. 659 c.p., in quanto le emissioni sonore erano poco inferiori al limite fissato dall’art. 4 DPCM 14/11/1997, il Tribunale riteneva sussistere la contravvenzione prevista dal co. 1 dell’articolo citato, in quanto tali emissioni, sia per la loro intensità, sia per la loro durata fino a notte inoltrata, sia per l’ubicazione degli impianti, che provocava un’amplificazione dei rumori, travalicavano i limiti di normale tollerabilità riferibile alla media sensibile elle persone che vivono nell’ambiente ove suoni e rumori vengono percepiti.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso i difensori, i quali ne hanno chiesto l’annullamento per vizio della motivazione e per violazione dell’art. 659 c.p. sul rilievo che, in mancanza di un abuso nell’utilizzazione dei mezzi di esercizio del mestiere per sua natura rumoroso, si doveva escludere la sussistenza della contravvenzione in esame, tanto più che dall’accertamento tecnico era emerso che le emissioni sonore non superavano i limiti previsti dall’art. 4 DPCM 14/11/1997.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Infatti è consolidato orientamento di questa Corte che per la sussistenza della contravvenzione prevista dal primo comma dell’art. 659 c.p. è sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall’agente sia tale da poter disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata.
La valutazione circa la sussistenza del concreto pericolo di disturbo deve essere effettuata nell’ambiente, ove i rumori vengono percepiti, di guisa che non vi è alcuna necessità di disporre una perizia fonometrica per accertare l’intensità dei rumori, allorché il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il convincimento che per le modalità di uso e di propagazione la fonte sonora emetta rumori fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, arrecando in tal modo disturbo alle occupazioni ed al riposo di un numero indetermin...

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