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CHIARIMENTI DELL’UFFICIO ITALIANO CAMBI SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO.-
CHIARIMENTI DELL’UFFICIO ITALIANO CAMBI
SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

L’UIC con un provvedimento del 27 settembre 2006 ha fornito ulteriori chiarimenti sulla normativa antiriciclaggio per gli operatori non finanziari (tra cui agenti immobiliari e mediatori creditizi), intervenendo sui seguenti punti:

Ha stabilito che gli obblighi di identificazione della clientela, di istituzione dell'archivio unico e di segnalazione di operazioni sospette decorrono dal 22 APRILE 2006.
Coloro che si avvalgono della facoltà di integrare i registri tenuti in forza di altre disposizione di legge per la costituzione dell'archivio unico, devono procedervi entro 60 gg. dalla suddetta scadenza, ossia entro il 22 GIUGNO 2006.
Analogo termine è previsto per la costituzione dell'archivio unico informatico.
Tuttavia, in attesa dell'istituzione di tale archivio, è necessario avvalersi temporaneamente di un registro cartaceo i cui dati andranno riversati nell'archivio unico informatico;

Non è necessario acquisire copia del documento di identità o di riconoscimento in quanto è sufficiente l'acquisizione degli estremi dello stesso. Il documento deve essere in corso di validità ma non sussiste alcun obbligo di monitorarne la scadenza;

Sono oggetto di registrazione le sole operazioni di compravendita immobiliare .Pertanto la conclusione di contratti di locazione non deve essere registrata. Resta, comunque, fermo l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette-qualora ne ricorrano i presupposti ed indipendentemente dall'importo dell'operazione- nell'ambito dell'intera attività istituzionale.

Se l'agente riceve una proposta d'acquisto irrevocabile, non è tenuto all'identificazione e alla registrazione se la proposta non viene accettata, in quanto le disposizioni prevedono l'obbli...

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