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Nuovi obblighi antiriciclaggio per operatori non finanziari ( intermediari creditizi ).-
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NUOVI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO


Con la legge n. 197/91 l'Italia ha recepito le direttive europee in tema di antiriciclaggio al fine di monitorare quei settori, definiti particolarmente “a rischio” ed esposti alle infiltrazioni della criminalità organizzata.-

Soggetti primari di questo primo intervento sono state le Banche e gli altri intermediari finanziari.-

Nel settembre del 1999 con il decreto legislativo n. 374 le misure antiriciclaggio sono state estese anche ad altri operatori non finanziari, tra i quali anche i mediatori creditizi.-
L’attività di mediazione creditizia è stata ricompressa, in tal modo, tra le attività ritenute “particolarmente suscettibili di utilizzazione”, da parte della criminalità organizzata, a fini del reinvestimento del denaro e dei proventi rivenienti da operazioni illecite.-

Art. 1 D. Lgs. 25 Settembre 1999 n. 374
“1. Le disposizioni dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991" si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:
        a) recupero di crediti per conto terzi, alla licenza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito indicato come: "T.U.L.P.S.";
        b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, alla licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.;
        c) il trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, all'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
        d) agenzia di affari in mediazione immobiliare all'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
        e) commercio di cose antiche, alla dichiarazione preventiva di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S.;
        f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, alla licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;
        g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, alle autorizzazioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
        h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, alla licenza di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S.;
        i) gestione di case da gioco, alle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonchè al requisito di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
        l) la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
        m) mediazione creditizia, all'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
        n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3.”

PREMESSA

Il 22 aprile 2006 segna per la normativa antiriciclaggio un momento di particolare importanza.-

Sono divenuti operativi, infatti, i provvedimenti che coinvolgono anche i mediatori creditizi nella collaborazione attiva con le autorità di vigilanza di settore, alla stregua degli intermediari finanziari, dei professionisti (avvocati, notai, dottori commercialisti, ragionieri) e delle altre categorie di operatori non finanziari già chiamate nel passato ad espletare tale compito.-

Le novità discendono dal recepimento della Direttiva comunitaria 2001/97/CE (c.d. seconda direttiva antiriciclaggio) ad opera del D.Lgs. 56/2004, il cui atteso regolamento attuativo - previsto dagli artt. 3, comma 2 e 8, comma 4 - segna la epocale decorrenza dei sinora inediti doveri dei mediatori creditizi di identificazione della clientela, registrazione delle transazioni e segnalazione delle operazioni sospette, nella ricerca del miglior contemperamento tra gli oneri deontologici di riservatezza nell'espletamento degli incarichi e l'interesse pubblico alla tutela del sistema economico dal rischio di infiltrazioni ad opera di capitali di matrice illecita. Non solo.-

È alle porte il recepimento anche della Direttiva 2005/60/CE (c.d. Terza direttiva antiriciclaggio), emanata dal Legislatore europeo mentre il Governo nazionale era impegnato nell'elaborazione della disciplina di rango secondario attuativa della precedente, per il cui raggiungimento è stata inserita nel testo della Legge comunitaria per il 2005 - n. 29/ 2006 - una articolata delega che porrà mano ad una significativa riformulazione del sistema antiriciclaggio.-

La revisione della normativa antiriciclaggio in atto muove infatti su due distinti piani d'intervento: da un lato le disposizioni attuative concernenti le modalità pratiche di esercizio dell'attività dei mediatori creditizi, dei professionisti e degli intermediari, chiamati ad avere parte attiva in un sistema di controlli che da sempre ha avuto grande rilevanza anche ai fini antievasione; dall'altro il rafforzamento dell'ordito per scongiurare i rischi di accumulo di fonti di finanziamento potenziali per il terrorismo con il recepimento della neo-emanata terza Direttiva comunitaria in materia.-



REGOLAMENTI ATTUATIVI

In Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2006, n. 82 (Supplemento Ordinario n. 86) sono stati pubblicati i tre Regolamenti di attuazione della seconda Direttiva comunitaria antiriciclaggio n. 2001/97/CE.-

I provvedimenti concernono rispettivamente:
- i professionisti (D.M. 3.2.2006, n. 141);
- gli intermediari finanziari (D.M. 3.2.2006, n. 142);
- gli operatori non finanziari (D.M. 3.2.2006, n.143).-

Nella stessa Gazzetta Ufficiale è stato inoltre pubblicato il ponderoso provvedimento dell'Ufficio Italiano dei Cambi datato 24 febbraio 2006, che ha fornito importanti indicazioni di dettaglio circa gli adempimenti cui sono chiamati i liberi professionisti e le società di revisione, la tipologia di prestazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione, gli standards tecnici dell'archivio informatico da istituire, gli indicatori di anomalia delle operazioni finalizzati ad agevolare la valutazione del mediatore creditizio in ordine ai profili di sospetto delle operazioni oggetto di incarico.-

La normativa antiriciclaggio si accinge a vivere così una stagione di rinnovato fulgore, interessata come essa è da novità rilevanti che hanno appena visto la luce ed alle quali le categorie dovranno adeguarsi sviluppando peculiare sensibilità e specifica esperienza.-

VADEMECUM degli OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

L’emanazione del D.M. 143/2006, attuativo delle novità in materia di antiriciclaggio, impone ai mediatori creditizi e a tutti gli altri destinatari di avere idee assolutamente chiare sul contenuto degli adempimenti cui dovranno attendere e sulla scala temporale delle scadenze che sono state loro imposte.-

Dal 22 aprile 2006 (15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta del regolamento 141) la normativa è entrata in vigore.-

Deve per conseguenza essere conformemente regolata l'organizzazione dell’attività di mediazione creditizia volta a compiere l'identificazione della clientela, la registrazione e conservazione in archivio delle prestazioni rese e la segnalazione delle operazioni sospette.-

Il vademecum di sintesi di tali adempimenti impone di focalizzare alcuni punti fondamentali, che di seguito riassumiamo.-

DECORRENZA DEGLI ADEMPIMENTI

ADEMPIMENTODECORRENZAIdentificazione della clientela, istituzione dell’archivio unico, registrazione delle prestazioni e segnalazione delle operazioni sospette.-dal 22 aprile 2006Costituzione dell’archivio unico informatico.-
entro il 22 giugno 2006Gli obblighi di identificazione della clientela, di istituzione dell'archivio unico e di segnalazione di operazioni sospette decorrono dalla data di entrata in vigore delle Istruzioni UIC (22/04/06). Coloro che si avvalgono della facoltà di integrare i registri tenuti in forza di altre disposizione di legge per la costituzione dell'archivio unico, devono procedervi entro 60 gg. dalla suddetta scadenza (22/06/06). Analogo termine è previsto per la costituzione dell'archivio unico informatico. In attesa dell'istituzione di tale archivio, è necessario avvalersi temporaneamente di un registro cartaceo i cui dati andranno riversati nell'archivio unico informatico. (Chiarimenti UIC del 18/05/06).
IDENTIFICAZIONE della CLIENTELA

I mediatori creditizi sono tenuti a procedere alla rigorosa identificazione del soggetto che richiede il finanziamento.-

Art. 16, comma 1, D.M. 3 Febbraio 2006, n. 143“1. Gli operatori che svolgono l’attività di mediazione creditizia, indicati nell’art. 2, comma 1, lettera m) del presente regolamento devono identificare il soggetto che richiede il finanziamento.-
L’identificazione consiste nella verifica dell’identità del soggetto che richiede il finanziamento e dei soggetti per conto dei quali eventualmente operano e dei relativi dati identificativi.

I mediatori creditizi sono tenuti a fornire all’intermediario, con il quale viene messo in contatto il potenziale cliente , le informazioni necessarie per l’identificazione del medesimo.

Art. 16, comma 3, D.M. 3 Febbraio 2006, n. 143“I mediatori creditizi forniscono all’intermediario, con il quale mettono in contatto il potenziale cliente, le informazioni necessarie per l’identificazione di quest’ultimo”.-
L’obbligo di procedere all’identificazione scatta quando l’attività di intermediazione svolta abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore ai 12.500 euro, anche se posta in essere attraverso più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo (c.d. operazione frazionata), ed altresì quando il valore dell'operazione non sia determinabile.-

La caparra o eventuali acconti versati in sede di trattativa non rilevano ai fini della registrazione.

L’obbligo si applica a tutti i mediatori creditizi abilitati ad operare in Italia e sussiste anche per le operazioni realizzate all'estero, attraverso succursali italiane di tali operatori aventi sede legale in uno stato estero.-

L’identificazione deve essere effettuata dai mediatori mobiliari, attraverso il personale incaricato, di volta in volta, all’atto dell’operazione.

L’UIC ha chiarito che l’identificazione deve essere eseguita, ove possibile, al momento del contatto con il cliente e comunque, all’atto della operazione, che coincide per i mediatori creditizi con la data di concessione del finanziamento.

MODALITÀ

IDENTIFICAZIONE DIRETTA

Art. 4, D.M. 3 Febbraio 2006, n. 143.-Identificazione diretta 1. Salvo quanto previsto negli articoli 5 e 6 del presente regolamento, l'identificazione deve essere effettuata dagli operatori, anche attraverso il personale incaricato, volta per volta, all'atto dell'operazione, in presenza del cliente, attraverso un documento valido per l'identificazione, non scaduto. Si considerano validi per l'identificazione i documenti d'identita' e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I clienti forniscono tutte le informazioni necessarie per l'identificazione. All'atto dell'identificazione i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria personale responsabilita', tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dei soggetti per conto dei quali operano. 3. Qualora cliente sia una societa' o un ente, ovvero qualora il cliente operi per conto di una societa' o di un ente, deve essere verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e devono essere acquisite informazioni necessarie per individuare gli amministratori e i proprietari effettivi di tale societa' o ente. 4. Qualora cliente sia uno dei soggetti previsti nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera l) del decreto, la disposizione di cui al precedente comma non si applica e, ai fini dell'identificazione, e' sufficiente l'acquisizione dei dati identificativi. 5. E' in ogni caso necessario procedere all'identificazione diretta qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente regolamento non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.-
L'identificazione dovrà essere effettuata in presenza fisica del cliente (salvo che per persone già identificate e in casi specificamente enumerati dalla normativa regolamentare), anche attraverso i collaboratori, mediante acquisizione di un valido documento d'identità o di riconoscimento.-
È bene ricordare che i documenti di identità sono la carta d'identità e ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato da una pubblica Amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.-
I documenti di riconoscimento equipollenti alla carta d'identità sono il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento con fotografia e timbro rilasciate da una Amministrazione dello Stato, a norma dell'art. 35, D.P.R. 445/2000.-
Nel caso in cui il mediatore creditizio acquisisca in qualsiasi momento elementi di incertezza sull'identità del cliente deve compiere una nuova identificazione che consenta di rimuovere ogni dubbio.-
Il cliente è tenuto a fornire per iscritto sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie per l’identificazione dei soggetti per conto dei quali opera.-
Qualora cliente sia una società o un ente deve essere verificata l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza individuando gli amministratori e i proprietari effettivi.-

Documenti validi per l’identificazione (art. 35, D.P.R. 28.12.2000, n. 445)Carta d'identitàPassaportoPatente di guidaPatente nauticaLibretto di pensionePatentino per conduzione impianti termiciPorto d'armiTessere di riconoscimento con fotografia e timbro di Amministrazioni dello Stato
IDENTIFICAZIONE INDIRETTA

Art. 5, D.M. 3 Febbraio 2006, n. 143.-Identificazione indiretta 1. Non e' necessario procedere all'identificazione diretta nei seguenti casi: a) per i clienti gia' identificati in relazione ad una operazione in precedenza posta in essere, sempreche' le informazioni gia' acquisite siano aggiornate; b) in relazione ad operazioni che sono effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attivita' di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono; c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; d) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorita' consolare italiana, cosi' come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.-
La presenza fisica non è necessaria per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da:
a) precedente identificazione effettuata dal mediatore creditizio in relazione ad altra attività professionale in precedenza posta in essere:
b) atti pubblici, scritture private autenticate o documenti recanti la firma digitale;
c) dichiarazione dell'autorità consolare italiana;

IDENTIFICAZIONE A DISTANZA

Art. 6, D.M. 3 Febbraio 2006, n. 143.-Identificazione a distanza
1. Non e' necessario procedere all'identificazione di cui agli articoli 4 e 5 qualora ai clienti sia stata rilasciata attestazione da uno dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo presso i quali gli stessi sono titolari di conti o rapporti e in relazione ai quali sono stati gia' identificati di persona. 2. L'attestazione deve essere idonea a confermare l'identita' tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto presso l'intermediario attestante, nonche' l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza. 3. L'attestazione puo' essere rilasciata dai seguenti soggetti: a) intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4 del decreto; b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, cosi' come definiti nell'articolo 1, lettera A) e lettera B), numeri 2), 3) e 4), della direttiva; c) banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi non appartenenti all'Unione europea purche' aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI. 4. L'attestazione puo' consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente e' stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dal soggetto che deve procedere all'identificazione. 5. L'UIC puo' indicare ulteriori forme e modalita' particolari dell'idonea attestazione anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza. 6. In nessun caso l'attestazione puo' essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese. Per «insediamento fisico» si intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attivita' istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il soggetto e' autorizzato a svolgere la propria attivita'; in tale luogo il soggetto deve impiegare una o piu' persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attivita' svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione ad operare.-

La presenza fisica del cliente non è altresì necessaria quando viene fornita idonea attestazione circa l'identità del cliente da:
- intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 56/2004;
- enti creditizi o finanziari di Stati membri dell'Unione europea;
- banche aventi sede in Paesi anche non appartenenti all'Unione europea ma aderenti al Gafi.

Non è stata contemplata la possibilità di far valere l'identificazione a distanza operata da mediatori creditizi di Stati non appartenenti all'Unione europea, il che sembra un vuoto di normazione, non apparendo evidenti le ragioni per cui rendere possibile ciò per le banche non comunitarie ed impedire pari valenza all'identificazione compiuta, ad esempio, da un mediatore creditizio americano o svizzero.-

In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese.-


ADEMPIMENTI – IDENTIFICAZIONE

Al momento della conclusione dell’operazione (concessione del finanziamento) in relazione ad operazioni, anche frazionate, di importo superiore ai 12.500,00 Euro.-
È necessario acquisire i dati identificativi del soggetto che richiede il finanziamento e del soggetto per conto del quale operi.-
Bisogna verificare l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza in capo a chi operi per società o enti.-
L’identificazione deve essere effettuata in presenza del cliente.-
IDENTIFICAZIONE
La presenza fisica del cliente può essere sostituita da:
Atti pubblici, scritture private autenticate o documenti recanti la firma digitale;
Dichiarazione consolare italiana;
Attestazione di altro mediatore creditizio di uno dei paesi UE che ha identificato di persona e registrato i dati del cliente;
La presenza fisica non è necessaria quando viene fornita idonea attestazione da: intermediari abilitati; enti creditizi e enti finanziari di Stati Membri UE; Banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non UE purchè aderenti al Gafi;
In nessun caso l’attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese.-




REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE in ARCHIVIO

Art. 7, D.M. 3 Febbraio 2006, n. 143.-Modalita' della registrazione 1. Le informazioni relative ai dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale questo opera, alla data, all'importo e alla tipologia delle operazioni e dei mezzi di pagamento devono essere registrate nell'archivio unico tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione. 2. Nell'indicazione dell'importo delle operazioni deve essere evidenziata la parte in contanti. Le registrazioni degli importi espressi in valuta estera vanno effettuate nel controvalore in euro al cambio di effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio indicativo del giorno precedente l'operazione; in ogni caso, deve essere conservata evidenza della valuta estera in cui l'operazione e' espressa.-

È obbligatoria la registrazione e conservazione in archivio dei dati identificativi del soggetto che richiede il finanziamento e dei soggetti per conto dei quali eventualmente operano, degli estremi dell’intermediario con il quale il cliente viene messo in contatto, nonché dei dati relativi al finanziamento accordato ( data di concessione; ammontare e tipo)

Art. 16 , comma 2, D.M. 3 Febbraio 2006, n. 143.-“… Devono essere acquisite e registrate nell’archivio unico le informazioni relative:
ai dati identificati;
agli estremi dell’intermediario con il quale il cliente viene messo in contatto;
alla data di concessione del finanziamento;
all’ammontare e al tipo del finanziamento accordato….”


Nell’indicazione dell’importo dell’operazione deve essere evidenziata la parte dell’operazione compiuta in contanti.-

L'inserimento dev’essere compiuto entro 30 giorni dalla data di identificazione.

L'archivio deve essere formato e gestito a mezzo di strumenti informatici o in forma cartacea, a norma dell'art. 5, commi 1, del Provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi del 24 febbraio 2006.-

È possibile altresì avvalersi di autonomi centri di servizio esterni, a prescindere dall'impianto organizzativo interno allo studio.-

Non si è tenuti all'istituzione dell'archivio qualora non vi siano dati da registrare.-


CONTENUTO dell'OBBLIGO

In estrema sintesi l’adempimento dell’obbligo di registrazione impone al mediatore creditizio di registrare e conservare in archivio:
i dati identificativi delle parti intermediate e dei soggetti per conto dei quali eventualmente operano;
la data dell'avvenuta identificazione;
gli estremi dell’intermediario;
la data di concessione, l’ammontare e il tipo di finanziamento;
l’importo dei singoli mezzi di pagamento.-
Ove si verifichino modifiche dei dati identificativi di cui il mediatore creditizio abbia conoscenza, egli deve provvedere ad aggiornare l'archivio - nel medesimo termine di trenta giorni decorrente dal momento in cui ne venga a conoscenza - conservando evidenza delle informazioni precedenti.-
Nel caso in cui l’operatore debba eseguire un incarico o una operazione per un soggetto del quale già dispone dei dati identificativi e delle altre informazioni da acquisire aggiornate, è sufficiente registrare nell’archivio unico solo le informazioni relative al nuovo incarico o alla nuova operazione, entro il trentesimo giorno dal conferimento dell’incarico o, se diverso, dal compimento dell’operazione.-
L’art. 3, D.M. 473/2006 impone agli operatori di istituire misure di controllo interno e assicurare un’adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori, anche per approfondire la conoscenza dei propri clienti.-

MODALITÀ

L’archivio è unico per ogni operatore e deve essere tenuto in maniera da garantire la facilità della consultazione, della ricerca e del trattamento dei dati, nonché la trasparenza, la completezza, la chiarezza delle informazioni ed il mantenimento della storicità delle medesime.-
Le registrazioni devono essere conservate in ordine cronologico d'inserimento, in maniera da rendere possibile la ricostruzione storica delle operazioni effettuate.-
Quando il conferimento dell'incarico è fornito congiuntamente da più clienti, gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.-
Se della prestazione professionale sono stati incaricati più mediatori creditizi congiuntamente, ciascuno deve provvedere alla registrazione nel proprio archivio antiriciclaggio.-


FORMA dell'ARCHIVIO

L’archivio unico può essere tenuto a mezzo strumenti informatici o in forma cartacea, secondo le indicazioni presenti nelle Istruzioni applicative dell’Ufficio Italiano Cambi (Provvedimenti del 24 febbraio 2006 e successive modifiche, Avviso del 21 Aprile 2006).-
Gli operatori obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o regolamentari, a tenere un registro della clientela, possono avvalersi dello stesso per assolvere agli obblighi di conservazione, purché tale registro contenga o venga completato con tutte le indicazioni richieste dal citato provvedimento.-

(Gli agenti immobiliari possono assolvere agli obblighi di identificazione e di registrazione integrando i dati richiesti a norma dell’art. 1760, n. 3, del codice civile).-



Archivio Unico Informatico

L’archivio unico informatico deve essere tenuto secondo gli standards tecnici di cui all’allegato A delle Istruzioni Applicative dell’UIC.-
Gli operatori possono affidare a terzi (ad esempio: altri operatori, associazioni di categoria, centri di servizio) la tenuta e la gestione dell’archivio unico informatico, purché sia loro assicurato l’accesso diretto e immediato all’archivio stesso.-
Resta ferma la responsabilità degli operatori per il rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione.-
I terzi incaricati tengono gli archivi nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali ed in modo da assicurare la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun titolare del trattamento dei dati personali.-
Osservano, inoltre, tutte le misure necessarie per garantire la segretezza delle informazioni nei confronti del proprio personale incaricato.-


Archivio Unico Cartaceo

L’archivio unico cartaceo consiste in un registro, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura dell’operatore ovvero di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto, con l’indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto, il registro e l’apposizione della firma delle suddette persone.-

L’archivio unico cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile, senza spazi bianchi e abrasioni.-

Per le registrazioni nell’archivio unico cartaceo si osservano le procedure di cui all’allegato A delle Istruzioni Applicative dell’UIC.-.




ADEMPIMENTI – REGISTRAZIONE

In archivio informatico/cartaceo/esterno entro 30 giorni dal compimento dell’operazione.-
Bisogna inserire i dati entro 30 giorni in archivio.-
L’archivio può essere gestito mediante software, registri numerati o terzi prestatori servizi gestionali.-
Non sussisterà l’obbligo se non ci sono dati da registrare.-
REGISTRAZIONE
È possibile tenere un unico archivio per tutta l’agenzia.-
Si deve provvedere all’annotazione in ordine cronologico per data di conclusione dell’affare.-
Se cambiano i dati bisogna aggiornare e integrare le informazioni registrate conservando tracce delle precedenti.-
Nell’archivio bisogna registrare
I dati identificativi delle parti intermediate (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale);
Gli estremi dell’intermediario con cui il cliente viene messo in contatto;
La data di concessione, l’ammontare e il tipo di finanziamento accordato.-
Obbligo di conservazione per dieci anni.-


SEGNALAZIONE delle OPERAZIONI SOSPETTE

L’onere di più delicata esplicazione è costituito dalle operazioni di sospetto riciclaggio.-

I mediatori creditizi dovranno, infatti, compiere una attenta valutazione soggettiva di quelle operazioni che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui sono riferite, inducano a ritenere, in base agli elementi di conoscenza disponibili, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti puniti dagli artt. 648-bis e 648-ter del Codice penale.-

La valutazione operata dal mediatore creditizio circa le caratteristiche oggettive e soggettive dell’operazione dovrà consentire di scegliere se segnalare opportunamente operazioni che presentino il fumus descritto, ovvero se propendere per la soluzione opposta, quando le anomalie riscontrate non siano tali da potersi tradursi in sospetto di riciclaggio.-

La segnalazione non costituirà violazione del segreto professionale, e, se posta in essere in buona fede, non comporterà responsabilità di alcun tipo; tuttavia essa si pone quale scelta problematica per il labile confine che separa i doveri di riservatezza e segreto professionale imposti al mediatore, che sono stati esentanti dall’obbligo suddetto solo con riferimento alle informazioni apprese in occasioni di circostanze diverse dall’attività di intermediazione.-





CHE COSA È IL RICICLAGGIO

Per poter applicare compiutamente la normativa ed in particolare per poter assolvere all'obbligo ivi previsto di segnalazione delle operazioni sospette, i mediatori creditizi devono disporre di adeguata conoscenza della nozione penalistica di riciclaggio.-

Il nostro Codice penale prevede, agli artt. 648-bis e 648-ter, c.p. le fattispecie di riciclaggio e reinvestimento di proventi illeciti.-

Le due figure di reato costituiscono l'estremo baluardo a tutela dell'inquinamento dei circuiti finanziari ad opera di capitali illeciti, la cui prima linea è invece formata da un corposo novero di ipotesi extracodicistiche di illecito penale introdotte dalla Legge 5 luglio 1991, n. 197, che ha posto una fitta rete di reati-ostacolo onde reprimere sul nascere i fenomeni di riciclaggio, sanzionando la violazione di obblighi finalizzati alla garanzia della trasparenza nella circolazione del denaro; e dei valori mobiliari.-


REATO di RICICLAGGIO
Riciclaggio (art. 648 – bis, Codice Penale)“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, un modo da ostacolare l`identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire 2 milioni a lire 30 milioni .
La pena è aumentata (c.p.64) quando il fatto è commesso nell`esercizio di un attività professionale.
La pena è diminuita (c.p.65) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l`ultimo comma dell’art. 648.” 

Il reato di riciclaggio propriamente inteso era in origine relativo ai soli capitali illeciti provenienti dai delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Tale circostanza aveva sollevato serrate critiche al Legislatore nazionale, soprattutto all'atto della riformulazione del 1990 della fattispecie criminosa de qua.-
Si rilevava infatti che altri sono i reati più idonei alla produzione su larga scala di capitali illeciti; in particolare reati di natura economica frequentemente praticati: le corruzioni e le concussioni, le bancarotte fraudolente, i reati societari e tributari, le truffe, la cui perseguibilità in relazione alla «ripulitura» dei relativi proventi illeciti era fino a poco prima legata alle ipotesi di ricettazione e di favoreggiamento reale (artt. 648 e 379, c.p.).-
La L. 328/1993 ovviò giustamente a tale carenza, ricomprendendo con una più ampia formulazione nel nuovo art. 648-bis, c.p qualsiasi delitto doloso a sfondo economico perpetrato per riconvertire in leciti i frutti delle attività della criminalità organizzata.-
La norma penale attualmente vigente sanziona infatti chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, «sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa».-
Può farsi l'esempio dell'imprenditore che con il compimento di un reato fiscale generi disponibilità finanziarie illecite e le affidi ad un terzo che consapevolmente ne compia il trasferimento od altre operazioni tali da occultarne la provenienza delittuosa.-
È bene a tal proposito precisare però che la formula di apertura della norma «fuori dei casi di concorso nel reato» vuole specificare espressamente che l'autore sia del delitto di riciclaggio sia della successiva ipotesi dell'art. 648-ter, c.p. di cui si dirà oltre, non può essere la stessa persona dell'«evasore» o del concorrente nel reato fiscale.-
In generale, il riciclatore deve essere estraneo cioè al reato presupposto, di qualsivoglia species esso sia. La formulazione dell'art. 648-bis, c.p. punisce poi, oltre alla sostituzione, anche il «trasferimento» di denaro provento di delitto, con ciò inserendo nella propria orbita di punibilità, ad esempio, chi trasferisce all'estero disponibilità liquide o beni mobili, immobili e titoli di credito provento di qualsiasi delitto non colposo.-
Il delitto punito dall'art. 648-bis, c.p. è l'«effettivo» riciclaggio, perfetto nell'evento lesivo, cioè riciclaggio già conseguito, e non anche il comportamento prodromico, che precedentemente alla n.fo~a della L.5511990 era in realtà considerato dalla norma che conteneva la locuzione «compie atti o fatti diretti a sostituire», cui si è oggi preferito il termine «sostituisce», che implica l'avvenuta esecuzione dell'attività illecita in parola.-
La norma trova cioè applicazione solo ove lo scopo sia stato conseguito, rendendo peraltro in tal modo configurabile il tentativo.-
Soggetto attivo può essere chiunque, fatta eccezione per quanti abbiano partecipato, in qualità di concorrenti, alla commissione di uno dei reati-presupposto:
si tratta tuttavia di un criterio che non può essere applicato automaticamente: occorre piuttosto, per affermare il concorso, verificare caso per caso se la preventiva assicurazione di lavare il denaro abbia realmente influenzato o rafforzato, negli autori dei reati principali, la decisione di delinquere.
Quanto all'elemento psicologico del delitto di riciclaggio, esso consiste nel dolo generico dato dalla conoscenza della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità da un delitto e dalla volontà di operare la sostituzione od il trasferimento.
Il reato in parola può concorrere con quello di ricettazione, normalmente precedente e quindi assorbito: ciò quando, ad esempio, il reo in parte rileva in proprio la merce compendio di una rapina, in parte provvede a sostituire la stessa con denaro, beni o altre utilità.-
Nel sanzionare, a parità di pena edittale, anche la condotta di chi ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni sopra citati, il Legislatore intende inoltre perseguire chiunque, non implicato direttamente nell'attività di sostituzione o trasferimento, abbia il solo compito di vanificare l'accertamento dell'illecita provenienza effettuato dagli inquirenti.-
Al secondo comma dell'art. 648-bis, c.p. è poi prevista un' aggravante per coloro che si rendano responsabili di riciclaggio nell'esercizio di attività professionali.-
Ciò per il solare intento di dissuadere la criminalità dal fare appello a tecnici e di avvalersi degli stessi al fine di concretare con perizia la condotta riciclatoria o di meglio camuffarla.-
Corollario di detta disposizione è l'art. 26, L. 55/ 1990, che prevede l'applicazione di misure disciplinari o di provvedimenti di sospensione o revoca del titolo abilitante per chi commetta i fatti di riciclaggio nell'esercizio dell'attività bancaria, professionale, di cambio valuta o di qualsiasi altra attività soggetta ad autorizzazione o iscrizione in albi o registri.-
Da non sottacere infine è la mantenuta validità della norma anche quando l'autore dei delitti principali sia non imputabile o non punibile ovvero in carenza di condizioni di procedibilità afferenti agli stessi delitti. Altra novità è la previsione di una diminuzione di pena per il caso in cui i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, conseguenza diretta della modifica di cui si è detto precedentemente che allarga a tutti i delitti non colposi la sfera di azione dell'art. 648-bis, c.p.-


IMPIEGO di DENARO, BENE o UTILITÀ
di PROVENIENZA ILLECITA

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter, Codice Penale)
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.-
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Per colpire con pene severe oltre al riciclaggio, stricto sensu inteso, anche la fase del «reinvestimento» dei capitali illecitamente rastrellati dalle organizzazioni criminali, il Legislatore del 1990 ha poi introdotto nel nostro ordinamento una fattispecie che non conosceva precedenti.-
La condotta oggetto di previsione penale ai sensi dell'art. 648-ter, c.p. si concreta nell'impiego in attività economiche o finanziarie dei proventi illeciti di cui il reo dispone in conseguenza del compimento di qualsiasi delitto.-
La formula utilizzata per la definizione della condotta incriminata è probabilmente troppo generica: l'espressione «attività economiche o finanziarie» va comunque intesa in senso atecnico.-
Essa abbraccia cioè qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti: attività relative alla produzione e circolazione di beni o servizi, attività relative alla circolazione del denaro o dei titoli, attività di intermediazione, ecc.-
L’azione da reprimere è cioè il mero reinvestimento dei profitti illeciti, reinvestimento di qualsiasi bene fungibile o meno operato con qualsivoglia modalità in qualsiasi ambito o settore economico.-
Le possibilità applicative della norma sono in questo caso veramente estese, e vanno ad incidere su comportamenti che in nessun caso sarebbe stato possibile ricomprendere nella «sostituzione» o nel «trasferimento» di cui all'articolo precedente.-
Poiché la norma si riferisce ai «beni o altre utilità» con plurali indeterminativi, la molteplicità dei finanziamenti ed apporti non esclude l'unicità del reato e può soltanto essere valutata nel giudizio di quantificazione della pena in concreto ex art. 133, c.p..-
Il momento consumativo del delitto è la realizzazione del reinvestimento; la configurabilità del tentativo è fuori discussione.-
Il dolo è anche qui generico, e si sostanzia nella coscienza e volontà della condotta da parte di chi sa che le utilità impiegate provengono dai reati presupposti.-
Soggetto attivo del reato può essere sia il possessore del capitale destinato ad essere reinvestito, sia colui che effettua l'impiego dei capitali delittuosi (purché consapevole della sua illecita provenienza e non concorrente nel reato presupposto o nel conseguente riciclaggio).-
Taluno sostiene però che l'art. 648-ter, c.p. sia inapplicabile a quanti abbiano già commesso il reato di ricettazione o di riciclaggio e, solo in un secondo momento, abbiano impiegato i proventi frutto di questi ultimi.-
In realtà, il coordinamento tra gli artt. 648, 648-bis e 648-ter, c.p. è da questo punto di vista abbastanza problematico, nonostante la presenza di una clausola di riserva.-
È necessario considerare a tal proposito che l'operazione di riciclaggio lato sensu intesa è infatti scindibile in diverse attività e fasi, tra loro consequenziali ma non tutte necessarie.-
Il primo fondamentale passo è quello della realizzazione delle disponibilità illecite, ricchezze derivanti dai delitti presupposto, fonte di accumulazione dei capitali da riciclare.-
Secondo imprescindibile momento è rappresentato dalla «ripulitura» di detti introiti, effettuata grazie ad operazioni volte a reimmettere gli stessi nei regolari circuiti di mercato impedendone peraltro l'identificazione della provenienza.-
La terza eventuale fase - in verità molto frequente - è poi il reinvestimento in attività lecite.-
Quest'ultimo segue normalmente alla «ripulitura», e materializza di regola il normale sistema di arricchimento del reo di qualsiasi delitto a sfondo economico.-
Da ciò la comprensione della corrispondenza biunivoca esistente tra le due modalità di «riciclaggio» descritte e le condotte previste e punite dalle fattispecie di cui agli artt. 648 bis e ter c.p.-

COMUNICAZIONE

La segnalazione va indirizzata all'Ufficio Italiano Cambi, Via Quattro Fontane Roma e trasmessa in forma cartacea, con indicazione accanto all'indirizzo del codice OP AR94.-

CRITERI per la SEGNALAZIONE delle OPERAZIONI SOSPETTE

Un ausilio per la rilevazione delle anomalie da valutare è stato fornito dall'Uic che, con il provvedimento datato 24 febbraio 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 Aprile 2006, ha, tra l’altro, illustrato i principi che dovranno ispirare la rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, adempimento centrale del sistema.-

L’ obbligo sussiste a prescindere dal valore dell'operazione, non essendo ancorato ad alcuna soglia (Chiarimenti UIC del 18/05/06).
Per l’individuazione di tali operazioni l’art. 11 D.M. 141/2006 ha individuato, dalla lettera a) alla lettera h), una serie di criteri generali, quali ad esempio l'esistenza di incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, l'ingiustificata interposizione di soggetti terzi, il ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni, il compimento di operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercati ed altri ancora.-

In applicazione di dette indicazioni generiche, l'Uic ha dettagliato nell'Allegato C della propria istruzione operativa alcuni «indicatori di anomalia», cui occorre fare riferimento nella rilevazione delle operazioni sospette.-
Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per l'individuazione delle operazioni da segnalare.-
La ricorrenza di tali circostanze, descritte in uno o più indici di anomalia, non costituisce cioè motivo sufficiente di per sé per l'individuazione e segnalazione di operazioni sospette, per la quale è comunque necessario valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti della clientela e la rilevazione di comportamenti che integrano più di uno degli indicatori, specie se questi sono caratterizzati da particolare analiticità.-
Si tratta di indicatori esemplificativi di anomalia,la cui rilevazione non comporta un automatico obbligo di segnalazione.-
In relazione all’anomalia riscontrata, il mediatore creditizio forte della sua conoscenza del cliente, potrà compiere la valutazione soggettiva che lo condurrà a preferire la segnalazione ovvero a motivare ai propri atti le ragioni che lo abbiano fatto propendere per la soluzione contraria.-
Sono stati individuati indicatori connessi al comportamento del cliente, al suo profilo economico-patrimoniale, relativi alla dislocazione territoriale delle controparti dell’operazione, relativi alle operazioni creditizie.-
L’uic suggerisce ad esempio di valutare come anomalo il comportamento del cliente che intenda effettuare operazioni con impiego notevole di denaro in contante, o che ricorra ripetutamente alla conclusione di contratti a favore di terzi, per persona da nominare od ancora che compia operazioni aventi la finalità di occultare disponibilità di diversa natura o provenienza.-
Ciò non significa che nei casi indicati sia d’obbligo la segnalazione: solo la considerazione del caso di specie potrà fornire al mediatore creditizio la soluzione circa il da farsi.-
Sarebbe auspicabile che gli Ordini integrassero tali indicazioni con la predisposizione di propri «decaloghi» delle potenziali anomalie, onde fornire ai propri iscritti ulteriori indicazioni, predisposte in virtù della conoscenza della specifica professione, così come è stato fatto negli anni passati dalla Banca d'Italia per le banche e dalle associazioni di categoria per gli altri intermediari finanziari.-

INDICATORI DI ANOMALIA1) Indicatori connessi al comportamento del clienteIl cliente si rifiuta o si mostra ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per lo svolgimento dell’incarico, a dichiarare l’attività esercitata, a presentare documentazione contabile di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altri mediatori creditizi, a fornire ogni altra informazione che in circostanze normali viene acquisita nello svolgimento dell’incarico professionale.-
Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a fornire il numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà addebitato.-
il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete tali da mantenere l’intento di occultare informazioni essenziali soprattutto se riguardanti i beneficiari dell’operazione.-
il cliente usa documenti identificativi che sembrano essere contraffatti.-
il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte.-
1.3 Il cliente chiede di modificare condizioni o modalità di svolgimento della prestazione quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme di identificazione o registrazione.-
il cliente si rifiuta o solleva obiezioni a pagare il prezzo di vendita con bonifico assegno bancario anche se la somma è superiore ad ¬ . 12.5000,00
1.4 Il cliente ricorre al servizio di un prestanome senza plausibili giustificazioni.-2) Indicatori connessi al profilo economico-patrimoniale del cliente2.1 I clienti in assenza di plausibili giustificazioni richiedono lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali e/o giustificate rispetto all’esercizio normale della loro professione o attività.-
2.2 i clienti impiegano disponibilità che non appaiono coerenti con l’attività svolta dagli stessi o comunque non sono giustificate.-3) Indicatori relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni3.1 L’incarico richiesto riguarda operazioni che coinvolgono controparti insediate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale e del segreto bancario ovvero indicati dal gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi) come non cooperativi, e che non siano giustificate dall’attività economica del cliente o da altre circostanze.-4) Indicatori relativi a tutte le categorie di operatori.-4.1. Il cliente intende regolaree i pagamenti con una somma notevole di denaro in contanti.-4.2 Il cliente intende effettuare l’operazione mediante impiego di denaro contante di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell’operazione non giustificate dall’attività svolta o da altre circostanze.-4.3 il cliente intende effettuare operazioni a condizioni palesemente diverse da quelle di mercato.-4.4 il cliente ricorre sistematicamente a tecniche di frazionamento delle operazioni non giustificate dall’attività svolta o da altre circostanze.-L’operazione risulta del tutto incongrua rispetto alle finalità dichiarate dal cliente.-5) Indicatori relativi ad operazioni professionali e di sollecitazione del pubblico risparmio5.1. Il cliente intende effettuare operazioni contabili aventi la finalità di occultare disponibilità di diversa natura o provenienza6) Indicatori relativi all’utilizzo dei conti6.1. Il cliente effettua la continua apertura e chiusura di conti bancari in paesi esteri senza che ciò appaia necessario alla luce di obiettive esigenze dell’attività svolta7) Indicatori relativi alle caratteristiche e finalità delle operazioni7.1.L’operazione appare non economicamente conveniente per il cliente e/o manca una ragione apparente per utilizzare i servizi dell’operatore7.1 L’operazione appare di importo elevato rispetto alla media delle transazioni
ANTIRICICLAGGIO E “PRIVACY”

La disciplina attuativa degli adempimenti antiriciclaggio si coniugherà felicemente con le regole di tutela della privacy imposte dal D.Lgs.196/2003.-
La sensibilità maturata a tutti i livelli in tema di protezione dei dati personali fa sì infatti che il regolamento si occupi espressamente del coordinamento tra le due normative.
Il primo precetto predisposto in tal senso concerne l'obbligo per gli operatori di rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali oggetto di trattamento.-
In effetti, bisogna leggere detta disposizione come una sorta di raccomandazione o di memento funzionale a sottolineare quanto già appare evidente dal coordinamento delle fonti di legge.-
Il mediatore creditizio al quale viene conferito un incarico, infatti, all'atto del conferimento dello stesso (e non oltre il momento di accettazione) deve premurarsi di rendere l'informativa ai fini privacy sul trattamento che compirà dei dati identificativi acquisiti e di acquisire il «consenso» scritto del cliente a tali fini.-
Gli usi delle agenzie sono già rodati in tal senso, con l'esibizione alla clientela di modulistica funzionale alla registrazione dei dati ed all'acquisizione del consenso.-
Vorrà dire che ai fini antinciclaggio essi acquisiranno obbligatoriamente anche la copia della carta d'identità o di altro documento equipollente, del codice fiscale e, per i mandati attivati a distanza, gli atti e le attestazioni da cui si desumano i dati identificativi del cliente (dichiarazioni dell'autorità consolare, atti pubblici, scritture private autenticate, documenti con firma digitale, attestazioni di altri professionisti di Paesi dell'Unione europea).-
L'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione dei dati in archivio e segnalazione delle operazioni sospette costituisce «trattamento dei dati» ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 196/2003.-
Ne consegue che le operazioni di trattamento debbono essere effettuate solo dagli «incaricati» all'uopo nominati per iscritto in sede di adempimento ai dettami dell'art. 30 della normativa sulla privacy, che operano sotto la diretta autorità del «titolare» o del «responsabile» del trattamento.-
Il legame a doppio filo tra obblighi antiriciclaggio ed obblighi privacy si palesa nuovamente con riguardo all'archiviazione delle informazioni acquisite.-
I dati raccolti ai fini antiriciclaggio devono infatti essere inseriti entro 30 giorni dall’identificazione del cliente nell'archivio unico, tenuto in forma elettronica ovvero cartacea, archivio che potrà essere affidato anche a centri di servizio esterni.-
Nella tenuta dell'archivio suddetto i mediatori creditizi sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli artt. da 31 a 36, D.Lgs. 196/2003.-
Questi ultimi, come noto, costituiscono il cuore della normativa sulla privacy, e stabiliscono che coloro i quali compiono trattamenti devono porre in essere una serie di misure «minime» per la tutela dei dati, da descrivere nel c.d. documento programmatico sulla sicurezza (D.P.S.), la cui istituzione è stata imposta allo scadere del 31 marzo 2006 dall'ultima proroga di cui all'art. 10, D.L. 273/2005.-
Esse consistono, si ricorda, nella custodia a chiave in archivi e locali ad accesso protetto per i trattamenti cartacei, nonché, per i trattamenti elettronici, in una serie di prescrizioni circa password, antivirus, firewall per la protezione delle reti, ecc. funzionali ad impedire accessi abusivi ai dati da parte di soggetti non autorizzati.-
A tali misure, tuttavia, devono affiancarsi comunque tutte quelle comunque «idonee» a garantire il risultato di tutela auspicato dalla legge, tant'e che il testo unico sulla privacy, per il caso di diffusione di dati personali non autorizzata, richiama la responsabilità sancita dall'art. 2050 del Codice civile, norma relativa alle c.d. attività pericolose, che inverte l'onere della prova ritenendo colpevole (e quindi tenuto al risarcimento del danno) il soggetto che non dimostri di aver posto in essere tutte le precauzioni imposte dalla legge e conosciute secondo la più attuale evoluzione tecnico-scientifica per evitare il danno.
I mediatori creditizi rispondono dei danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali, anche non patrimoniali (e quindi anche in questo caso in deroga agli ordinari canoni che consentono la risarcibilità del danno morale solo se conseguente alla commissione di reato), ai sensi dell'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati personali.-



SANZIONE AMMINISTRATIVE

Il decreto legislativo di attuazione della Direttiva comunitaria 2001/97/CL in materia antiriciclaggio ha rivisitato l’impianto sanzionatorio previsto dall’art. 5 della Legge 197/1991 e ritoccato le norme procedurali applicabili al contenzioso relativo.-




MISURA delle SANZIONI

Le violazioni degli obblighi antiriciclaggio erano punite con sanzioni amministrative pecuniarie indica te in soglie massime percentuali degli importi delle transazioni illecitamente compiuti.-
Le disposizioni sanzionatone non prevedevano cioè un minimo espresso ma solo il tetto limite della sanzione irrogabile individuato con l'utilizzo della formula «fino» ad una determinata percentuale dell’operazione.-
Ciò lasciava ampio margine discrezionale all’autorità amministrativa nel comminare la sanzione, poiché essa poteva operare nell’ambito di un range compreso dal minimo di zero fino al massimo indicato dalla specifica norma.-
L'art. 6 comma 6 a).Lgs. 56 2004 ha invece rimosso tale stato di cose inserendo anche i limiti minimi.-
Dall'entrata in vigore del decreto legislativo, pertanto le infrazioni dell’art. 1 della legge 197/91, verranno punite con sanzione pecuiliaria dall'1 al 41 per cento dell’importo trasferito; l’omissione della segnalazione ai sensi dell’art. 3 della legge antiriciclaggio sarà, invece, punita con la più grave sanzione amministrativa del 5 per cento fino alla metà del valore dell’operazione sempre che il fatto non costituisca reato.-
L'inserimento di una soglia minima elevata per l’omissione della segnalazione delle operazioni sospette cui vengono chiamati oggi anche i mediatori creditizi è il probabile monito che il legislatore ha inteso dare affinché la collaborazione attiva delle categorie chiamate a dare ausilio al sistema di controllo non rimanga solo un intento dai vani risultati.-


PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Il decreto legislativo di attuazione della Direttiva comunitaria 2001/97/CE ha introdotto alcune modifiche al procedimento di accertamento, contestazione delle violazioni e irrogazione delle sanzioni amministrative antiriciclaggio.-


COMPETENZA all'ACCERTAMENTO

L'art. 6, comma 7, D.Lgs. 56/2004 ha innanzitutto ampliato il novero dei soggetti tenuti all'accertamento delle violazioni, chiamando a tale onere le «autorità di vigilanza di settore», da intendersi come tutte quelle preposte al controllo degli intermediari finanziari, delle assicurazioni, delle fiduciarie, dei concessionari della riscossione, delle società di revisione, ecc. (Banca d'Italia, Consob, Isvap, ecc.); le «amministrazioni interessate», ossia le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività, alla tenuta degli albi e registri (Ministeri, Autorità di P.S., Consigli nazionali degli Ordini professionali, ecc.); l'Ufficio italiano cambi e la Guardia di Finanza. Essi debbono accertare in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle rispettive attribuzioni le violazioni in tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore e quelle correlate, in generale, all'infrazione degli obblighi imposti dal capo I della Legge antiriciclaggio 197/1991 e debbono provvedere alla contestazione secondo le previsioni procedurali della nota Legge 689/1981, che contiene i principi generali del diritto sanzionatorio amministrativo.



PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

L’avvio della procedura sanzionatoria è costituito dall'informativa cui i soggetti sopra citati sono tenuti, che deve essere inoltrata al Ministero dell'Economia entro 30 giorni dalla notizia delle infrazioni.-
Il procedimento prosegue con la contestazione della violazione ai trasgressori, che deve avvenire entro il termine di novanta giorni dall'accertamento per i soggetti residenti in Italia e di 360 per gli altri.-
Nei trenta giorni successivi alla notifica la parte interessata può produrre memorie difensive, documenti e può chiedere di essere sentita.-
In esito a tali difesa può essere disposta l'archiviazione del contesto ovvero l'irrogazione delle sanzioni, cui il Ministero provvede con proprio decreto, udito il parere della Commissione prevista dall'art. 32 del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, che fornisce il proprio parere motivato e formula proposte sulla misura delle sanzioni applicabili, che il nuovo provvedimento oggi fissa anche nei minimi, contrariamente al passato.-
Con il decreto, che costituisce titolo esecutivo, il Ministero determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.-
Le informazioni e i dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle norme antiriciclaggio, come anche quelli relativi a soggetti nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo, devono essere conservati, rispettivamente, sino alla definizione del procedimento e per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto sanzionatorio nel sistema informativo dell'Uic.-

DISPOSIZIONI della L. 689/1981 APPLICABILI

Le disposizioni della L. 689/1981 soccorrono le previsioni procedurali della legge antiriciclaggio laddove essa nulla prevede.-
Lart. 13 precisa, quanto all'attività di accertamento eseguita dagli organi addetti al controllo, che essi hanno potere di assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora nonché a rilievi e ad ogni altra operazione tecnica, procedendo altresì al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.-
Trova applicazione anche l'art. lì della citata legge, che fissa il non derogato criterio di determinazione delle sanzioni amministrative secondo cui deve aversi riguardo, nella graduazione delle pene fissate dalla legge tra un minimo ed un massimo, alla gravità della violazione, all'opera svolta dal mediatore per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.-
Il successivo art. 22, inoltre, prevede che gli interessati, contro il provvedimento che ingiunge il pagamento della pena pecuniaria, possono proporre opposizione all' Ago competente per valore e del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 gg. se l'interessato risiede all'estero).-
L'opposizione si propone mediante ricorso, ma essa non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice adito, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. I provvedimenti decisori sono ricorribili per cassazione. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.-



DEFINIZIONE in VIA BREVE

Importante beneficio accordato dal D.Lgs. 56/2004 è la possibilità di compiere il pagamento in misura ridotta delle violazioni contestate in applicazione dell'art. 16, L.689/1981, la cui applicazione è stata sino ad oggi preclusa in ambito antiriciclaggio. Dall'entrata in vigore della novella, detta norma potrà trovare applicazione per le violazioni relative ad operazioni di valore inferiore ai 250.000 euro complessivi.
Ciò vuol dire che l'autore dell'illecito potrà pagare il doppio del minimo della sanzione prevista (sempre più favorevole al terzo del massimo per l'elevata misura del limite prescelto dal Legislatore in materia) entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, ed a condizione che il responsabile non si sia avvalso ditale facoltà nei 365 giorni precedenti per analoga violazione.-

SANZIONI PENALI

La L.5 luglio 1991, n. 197 contiene una fitta rete di «reati ostacolo», tendente a bloccare il fenomeno del riciclaggio nel suo momento genetico.
Tali fattispecie sanzionano penalmente una parte degli obblighi finalizzati alla garanzia della trasparenza nella circolazione del danaro e dei valori mobiliari introdotti proprio dal provvedimento citato. Esse formano il primo baluardo antiriciclaggio, le cui precipue illecite attività sono invece sanzionate a titolo di delitto dagli artt. 648 bis e 648 ter, c.p. di cui precedentemente si è detto.
Tali fattispecie sono oggi contenute dagli artt. 2, n. 7); 2, n. 8); 5, nn. 4) e 6), L.19711991 e dagli artt.
132, 141 e 142 del Testo unico delle leggi in materia bancaria.

VIOLAZIONE degli OBBLIGHI di IDENTIFICAZIONE e REGISTRAZIONE

La prima figura di reato in esame è quella dell'art. 2, n. 7;), L.19711991, che sanziona con la pena della multa da cinque a venticinque milioni di lire (da 2.582 a 12.911 euro), salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione da parte del personale incaricato delle operazioni delle disposizioni contenute dalla stessa norma ai commi precedenti, in materia di identificazione e registrazione delle transazioni finanziarie superiori per valore a venti milioni di lire.
La locuzione «per...

... continua
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