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Sfratti bloccati per i soggetti disagiati: decade il decreto-legge.-
Sfratti bloccati per i soggetti disagiati: decade il decreto-legge
Decreto Legge decaduto 29.09.2006 n° 261 , G.U. 29.09.2006

Sospensione fino al 30 giugno 2007 degli sfratti nei Comuni capoluoghi di provincia e Comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti nei confronti di conduttori con reddito annuo familiare complessivo inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasettantenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento.
E' quanto prevedeva il decreto-legge n. 261 del 29 settembre 2006 al fine di contenere il problema del disagio abitativo per particolari categorie di cittadini.
Il decreto-legge tuttavia è decaduto, poichè nella seduta del 25 ottobre 2006 il Senato in sede di conversione ha accolto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dall'opposizione.
Il provvedimento disponeva altresì che i Comuni potessero prevedere per i medesimi proprietari esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.

DECRETO-LEGGE 29 settembre 2006, n. 261
Interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali.
(GU n. 227 del 29-9-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di contenere il disagio abitativo di particolari categorie di soggetti svantaggiati, soprattutto nelle aree di piu' alta densita' abitativa, anche per la scadenza della precedente proroga, fissata al 3 agosto 2006, ai sensi del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86, e relativa alle citta' con oltre un milione di abitanti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche per la famiglia;
Emana
il seguente decreto-legge: Art. 1. Sospensione delle procedure esecutive di rilascio
1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di sfratto e residenti nei comuni capoluoghi di provincia e comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti, sono sospese, fino al 30 giugno 2007, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione nei confronti di conduttori con reddito annuo familiare complessivo inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasettantenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento. 2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura esecutiva di rilascio di cui al comma 1 e' autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e comunicata al locatore ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 4. La sussistenza di tali requisiti puo' essere contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185. 3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dai soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da casse professionali e previdenziali, compagnie di assicurazione, istituti bancari, societa' il cui oggetto sociale comprenda la gestione di patrimoni immobiliari e soggetti fisici o giuridici detentori di oltre 100 unita' immobiliari ad uso abitativo, anche se diffuse su tutto il territorio nazionale, il termine di sospensione di cui al comma 1 e' fissato al 30 giugno 2008. 4. Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva l'applicazione dell'articolo 55 della stessa legge. La decadenza si verifica anche nell'ipotesi in cui il comune di residenza del conduttore non provveda all'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, nel termine previsto. 6. La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessita' sopraggiunta dell'abitazione. 7. Ai conduttori di immobili destinati ad uso abitativo ceduti a soggetti diversi dalle persone fisiche nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e al decreto-legge 25 settembr...

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