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Se la nullità negoziale può essere determinata da una violazione degli obblighi informativi.-
Bond Parmalat: nullità negoziale e violazione degli obblighi informativi
Tribunale Palermo, sez. III civile, sentenza 25.11.2005 n° 3545

La nullità negoziale può essere determinata unicamente da una violazione che incida sul contenuto obiettivo del negozio giuridico, e non anche da quella relativa alla condotta prenegoziale o della fase esecutiva posta in essere da taluna delle parti. Sulla scorta di tale premessa, la violazione degli obblighi informativi, realizzata dall'intermediario, non risulta assistita dalla sanzione della nullità, bensì dal rimedio risarcitorio.
Lo ha stabilito il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 3745 del 2005, aderendo all'interpretazione, consacrata dalla  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=10600" sentenza n. 19024/2005 della prima sezione civile della Corte di Cassazione.
Nella specie, il Tribunale ha dichiarato l’inadempimento della banca intermediaria agli obblighi informativi riguardanti la natura e la nazionalità dell’ente emittente delle obbligazioni, la Parmalat Finance Corporation BV, società straniera fortemente sottocapitalizzata, con un’imponente esposizione debitoria (le emissioni obbligazionarie della detta società eccedevano di gran lunga l’ammontare del capitale sociale). Fra l’altro, il Tribunale ha rilevato come la banca non abbia dimostrato che l’emissione obbligazionaria in questione fosse corredata da rating.
In considerazione di ciò, i Giudici hanno ritenuto che l’operazione finanziaria avrebbe dovuto essere segnalata come inadeguata, tenuto anche conto delle pregresse, limitate, esperienze del risparmiatore, sul mercato dei valori mobiliari.
Per tali ragioni, il Collegio ha reputato che la banca non abbia fornito la prova liberatoria, sulla medesima incombente ai sensi del T.U.F., dell’avere agito con la diligenza dell’operatore professionale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
III SEZIONE CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
1) Angelo Monteleone Presidente
2) Daniela Galazzi Giudice rel.
3) Giulia Maisano Giudice
riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7516 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2004
TRA
xxxxxx, elettivamente domiciliata in Palermo, Via P.pe di Granatelli n. 76, presso lo studio dell' Avv. Gaia Matteini che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione.
ATTRICE
E
xxxx s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, xxxxxxxxxresso lo studio dell'avv. xxxxxxxxx che la rappresenta e difende unitamente all’avv. xxxxxxx ed all'avv. xxxxxxx del foro di Milano, per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4.6.2004 Xxx Xxx conveniva in giudizio avanti questo Tribunale xxx s.p.a. per sentir dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace l'acquisto di obbligazioni Parmalat Finance Corporation BV codice XS 014232613 effettuato in data 12/2/2002 presso la suddetta Banca per il corrispettivo importo di ¬ 35.000,00, ovvero per ottenere la condanna dell'istituto di credito al risarcimento del danno subito per mancata ottemperanza dei doveri sul medesimo incombenti quale intermediario finanziario.
A sostegno della domanda l'attrice imputava alla Banca una serie di inadempimenti agli obblighi statuiti dal TUF e dai Regolamenti attuativi.
Più precisamente, esponeva di avere acquistato le suddette obbligazioni su consiglio di un dipendente dell'istituto di credito, xxx, il quale le aveva prospettato la possibilità di effettuare un buon investimento in un "titolo italiano", facendosi garante della sicurezza e del buon rendimento dell'investimento medesimo, avendole fatto intendere che dette obbligazioni fossero da considerare assimilabili, quanto ad assenza di rischio, ai B.O.T. italiani e che, comunque, era garantito il recupero, alla scadenza, quantomeno del capitale investito.
Sottolineava l'attrice che era ben nota all'istituto di credito convenuto, al momento della conclusione del citato contratto di acquisto, la scarsa propensione al rischio sia sua sia degli altri cointestatari del dossier titoli aperto presso l'istituto di credito - sul quale i cointestatari potevano agire anche disgiuntamente -, peraltro dimostrata dai loro precedenti investimenti, sempre relativi a titoli di stato (CCT con scadenza a tre mesi e tasso di interessi del 2,850%) e lamentava che, al momento della sottoscrizione del contratto di acquisto, nessuna informazione circa il titolo le era stata data: in particolare, non era stata informata dalla banca che la società emittente 1'obbligazione non era la società italiana Parmalat, bensì una società finanziaria olandese - Parmalat Finance Corporation BV -; che detta società, a fronte di un capitale sociale pari a ¬ 1.242.000,00, aveva emesso obbligazioni per un valore complessivo di ¬ 3.700.000.000,00 ed infine che i titoli proposti ed acquistati erano privi di rating. Proseguiva, poi, riferendo di essere stata sconsigliata dagli stessi impiegati dell'istituto di credito, soltanto due mesi prima della dichiarazione di insolvenza del gruppo Parmalat, dal riscattare il capitale investito nei titoli oggetto di causa ed infine riferiva di avere appreso da organi di stampa della crisi e del deficit finanziario del gruppo Parmalat e del conseguente tracollo delle obbligazioni dalla stessa acquistate.
Censurava, invero, sotto diversi angoli visuali il contegno della banca che assumeva contrario alle disposizioni di legge (D.Lgs n. 24.2.1998 n 58, c. d. TUF) e regolamentari (delibera Consob 1.7.1998 n.11522 e nr. 11971/98) disciplinanti la materia con pari forza imperativa, in quanto poste a presidio di interessi generali, taluni di rango costituzionale, facendone discendere il corollario dell'invalidità ed inefficacia del contratto concluso.
Imputava, in particolare, alla banca:
- di non aver raggiunto un apprezzabile livello di conoscenza dei prodotti finanziari compravenduti;
- di aver contravvenuto agli obblighi preliminari alla prestazione dei servizi di investimento proponendo ad una risparmiatrice inesperta - senza renderla edotta del rischio connesso all'investimento, senza segnalarle l'inadeguatezza dell'operazione rispetto alle sue propensioni ed anzi fornendole dolosamente dichiarazioni fuorvianti, anche quando era ben evidente la crisi ed il deficit finanziario della Parmalat - l'acquisto di titoli dei quali era già nota, al momento della vendita all'attrice, la scarsa affidabilità;
- di non aver informato la risparmiatrice della precipitosa riduzione del valore dei titoli e dunque del patrimonio investito;
- di avere effettuato l'operazione di vendita delle obbligazioni in oggetto pur trovandosi in una situazione di conflitto di interessi non esplicitata chiaramente all'attrice.
Concludeva quindi chiedendo al Tribunale di "accertare e dichiarare che l'operazione di acquisto delle obbligazioni Parmalat Finance Corporation bv codice XS 014232613, posta in essere dalla sig. ra Xxx con la xxxx, oggi xxxx, in data 12.2.2002, riveste i caratteri di "operazione non adeguata " ai sensi e per gli effetto di cui all'art. 29 reg. Consob 1/7/1998; accertare e dichiarare la nullità o inefficacia del contratto di vendita delle obbligazioni Parmalat Finance Corporation bv, codice XS 014232613, stipulato dalla sig.ra Xxx con la xxx, xxxx, per le causali meglio specificate in narrativa (violazione del combinato disposto degli arti. 1418 e 1343 c.c.; art. 21 D.Lvo 58/1998 e 26, 27, 28, 29 del Consob 1/7/1998), con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione del capitale investito in obbligazioni argentine ed al risarcimento danni da liquidarsi secondo equità, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo; in linea subordinata, accertare e dichiarare che nella operazione di collocamento delle obbligazioni summenzionate, la Banca convenuta ha tenuto, per le motivazioni in narrativa, in particolare per la omissione di informazioni doverose, una condotta violativa del dovere di buonafede pre - contrattuale e dell'obbligo di diligenza specifica (art. 1337, 1375 c.c.; art. 21 ed art. 23 comma VI D.L.vo 58/98; art. 28 comma II ed art. 96 comma II lett. 3 del Consob 1. 7.1998); per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi, da liquidarsi in misura pari all'investimento sollecitato, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, dal diritto a soddisfo, ai sensi dell'art. 1224 c.c.; ancora in linea subordinatà, ritenere e dichiarare l'annullabilità del contratto ut supra per dolo contrattuale ex art. 1439 c. c. per le motivazioni esposte in narrativa; per l'effetto condannare il xxx alla integrale restituzione del capitale investito, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo; infine in ulteriore subordine, ritenere e dichiarare che, nella operazione di collocamento dei Bond Parmalat Finance Corporation bv codice XS 014232613, la banca convenuta ha agito in posizione di conflitto di interessi con la risparmiatrice e, pertanto, annullare l'ordine di acquisto ex art. 1394, 1395 c. c., e per l'effetto condannare la banca alla integrale restituzione del capitale investito, oltre interessi e rivalutazione monetaria con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio; in ogni caso, ritenere e dichiarare che i diritti di custodia per le obbligazioni ut supra, percepiti dalla banca a partire al dicembre 2003, ossia dalla perdita di valore dei Bond non sono più dovuti, e, per l'effetto, condannare il xxx alla restituzione degli importi percepiti, e percependi, a titolo di diritti di custodia dal dicembre 2003 alla data di effettivo soddisfo ex art. 2033 c.c.; in ogni caso condannare la convenuta alle spese e compensi del presente giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di averle interamente anticipate e di non avere percepito anticipi su diritti ed onorari ".
La Banca si costituiva in giudizio contestando nel merito il fondamento delle avverse pretese e deduzioni.
Confutava talune affermazioni dell'attore, evidenziando:
- che, al momento della conclusione del contratto per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, la Xxx e gli altri cointestatari del dossier titoli aveva rifiutato di fornire i dati relativi alla loro esperienza in materia di investimenti e strumenti finanziari, nonché le notizie sulla loro situazione finanziaria;
- che era stata loro correttamente consegnata, al momento della conclusione del contratto per la negoziazione sottoscrizione, collocamento e raccolta di ordini, la documentazione di rito;
- che, al momento della conclusione dell'ordine di acquisto in oggetto, l'attrice era stata resa edotta delle caratteristiche del titolo, peraltro dotato, al momento della sottoscrizione dell'acquisto di rating pari a BBB- (che corrisponde al minimo rating di buona qualità compreso tra BBB+ e BBB-) e non era affatto stata sollecitata all'investimento del dipendente dell'istituto di credito;
- che non poteva trovare applicazione nel caso di specie l'art. 28 Reg. 11522/98 - che prevede che l'intermediario informi prontamente l'investitore in caso di perdita superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia, ovvero se il patrimonio affidato si sia ridotto in misura pari o superiore al 30% -, posto che detta normativa si applica solo alle operazioni relative a strumenti derivati - e le obbligazioni in oggetto non sono strumenti derivati - ovvero qualora si tratti di patrimonio affidato nell'ambito di un contratto di gestione - e nel caso in esame le obbligazioni erano state acquistate in esecuzione di uno specifico ordine impartito dalla cliente -;
- che nessun conflitto di interessi esisteva al momento della conclusione dell'operazione in oggetto, non avendo l'istituto di credito convenuto alcun rapporto creditorio con il gruppo Parmalat.
Rappresentava infine come le informazioni reperibili sul mercato all'epoca dei fatti per cui è causa non delineavano il titolo come altamente rischioso, né lasciavano presagire il crollo del gruppo Parmalat, tanto che la stessa Xxx aveva incassato alcune cedole relative alle obbligazioni in oggetto, l'ultima delle quali in data 23.9.2003 e concludeva chiedendo al Tribunale di "respingere le domande awersarie perché infondate in fatto ed in diritto, con conseguente condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio ".
A seguito di istanza di fissazione di udienza, il Giudice relatore provvedeva come da decreto del 13/14-1-2005, disponendo il libero interrogatorio delle parti ed ammettendo le prove testimoniali dalle stesse richieste.
All'udienza collegiale dell' 11.2.2005, espletato il libero interrogatorio delle parti, tentata, con esito negativo, la conciliazione, il Collegio sostanzialmente confermava il decreto del Giudice relatore, delegandolo per l'assunzione.
All'esito della espletata istruttoria, condotta dal Giudice relatore, la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio e, all'udienza del 25 novembre 2005, la causa veniva posta in decisione con assegnazione al relatore del termine di cui all'art. 16 comma V D.Lgs 5/03.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo deve darsi atto che la domanda di parte attrice relativa alla restituzione dei diritti di custodia percepiti dall'istituto di credito dal dicembre 2003 è stata implicitamente rinunciata, non essendo stata riproposta né nell'istanza di fissazione d'udienza depositata ex art. 9 D.L.vo 5/2003 né nella memoria conclusionale depositata ex art. 10 D.L.vo 5/2003 - atti nei quali vanno definitivamente formulate, tra le altre, le conclusioni di rito e di merito -. Detta conclusione, peraltro, è in linea con la stessa giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., sez. II, 8.1.2002 nr. 140), secondo la quale "è giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. n. 1047-95, n.10268-1994, n.6691-94) che, qualora il difensore della parte, comparso all'udienza di precisazione delle conclusioni, abbia precisato le proprie in modo specifico, le domande e le eccezioni non riproposte, a meno che non si riconnettono strettamente con altre specificamente riproposte o che nella condotta processuale della parte risulti che essa abbia voluto tenere ferma la domanda o la eccezione - ma entrambe le due ipotesi non ricorrono nella fattispecie - debbono presumersi abbandonate o rinunciate rientrando nei poteri del difensore la rinuncia ad un singolo capo della domanda o la riduzione delle originarie domande ".
L'attrice ha avanzato in via preliminare domanda di nullità per violazione da parte dell'istituto di credito convenuto di norme di comportamento previste dal T.U.F. genericamente e complessivamente considerate, che impongono una corretta informativa preventiva da fornirsi al cliente, una valutazione obiettiva e subbiettiva del rischio cui egli va incontro nell'acquisto di strumenti finanziari, e, asseritamene, un comportamento successivo all'acquisto.
Detta domanda va però rigettata.
La normativa da applicare è quella del T.U. 24.2.1998 n° 58, disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito TUF), e del successivo regolamento attuattivo del 1.7.1998.
Quest'ultimo è il regolamento CONSOB approvato con delibera 1 luglio 1998 n° 11522, avente portata integrativa dei superiori doveri, contenente una precisa e dettagliata prescrizione degli obblighi.
Esaminando questi ultimi, l'art. 21 TUF impone agli intermediari nell'attività di servizi di investimenti ed accessori di:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedura, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
Dal canto suo, l'art. 28 del regolamento impone all'intermediario, prima della stipula del contratto di gestione, di chiedere all'investitore ogni notizia sulla sua propensione al rischio, sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria, e l'eventuale rifiuto a fornire le predette informazioni deve risultare dal contratto. Ancora, l'intermediario è tenuto a consegnare al cliente il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.
La tipizzazione dei doveri di diligenza implica l'enucleazione della serie di comportamenti che in concreto l'operatore è tenuto a compiere, al fine di rendere l'operazione il più possibile trasparente e comprensibile anche ad un cliente scarso conoscitore dei meccanismi del mercato e degli strumenti finanziari. Certamente, la consegna del prospetto informativo del prodotto che il cliente si accinge ad acquistare unitamente alla descrizione verbale delle sue caratteristiche implica adempimento degli obblighi di diligenza. Ulteriori obblighi di carattere più dettagliato mirano a salvaguardare l'investitore da rischi elevati imponendo al soggetto abilitato
a) di acquisire un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi e dei prodotti diversi, propri o di terzi;
b) di non procedere all'investimento se questo si rivela inadeguato alla situazione finanziaria dell'investitore;
c) di non agire in situazioni di conflitto di interessi;
d) di non effettuare operazioni prima di avere assolto prontamente agli oneri di informazione sulla natura dei rischi e sulle implicazioni della specifica operazione;
e) di mettere a disposizione dei clienti i documenti e le registrazioni che li riguardano.
Tutti tali obblighi sono codificati rispettivamente dall'art. 26 comma I lett. e) reg. Consob 11522/98, dagli artt. 21 comma I lett. b) T.U.F. e 28 comma I lett. a) reg. Consob n. 11522/98 e dall'art. 29 comma I reg. Consob 11522/98, ed impongono all'intermediario finanziario di:
- raccogliere informazioni necessarie dai clienti, richiedendo all'investitore - anche mediante moduli prestampati il cui utilizzo è stato legittimato dalla Consob - informazioni sulla sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio, annotando l'eventuale rifiuto del cliente a rendere le risposte;
- astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni, anche se espressamente impartite dal cliente, rispetto a costui non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo la ripetizione scritta dell'ordine preceduta dall'esplicazione delle ragioni di inadeguatezza.
La finalità di tutti tali doveri è il raggiungimento di un fine superiore, configurato nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato (art. 21 comma I lett. a T.U.F. ed art. 26 comma I del Reg. Consob 11522/98), ovvero quello di assicurare correttezza e trasparenza dell'attività di intermediazione: la corretta interpretazione delle preferenze di investimento dei risparmiatori e la ponderata valutazione dei rischi da parte di costoro riducono l'alea connessa agli investimenti finanziari entro quella connaturata, e perciò insopprimibile, alle operazioni eseguite sul mercato dei valori mobiliari, ed elidono, tendenzialmente, il rischio non necessario, evitando che questo sia addossato in modo inconsapevole al risparmiatore.
Proprio la violazione di tali doveri comporta, secondo un indirizzo giurisprudenziale, la nullità dei relativi contratti conclusi e ciò in considerazione della peculiare rilevanza degli interessi protetti di natura pubblicistica, identificabili con la tutela dei risparmiatori, soggetti deboli e in forte asimmetria informativa rispetto agli operatori abilitati, del risparmio pubblico, della correttezza ed efficienza del mercato dei valori mobiliari (Cass. 07/03/2001 n° 3272; Trib. Mantova 18/03/2004). Dalla qualificazione in termini di norma imperativa di legge dei precetti comportamentali che sovrintendono all'operato degli intermediari finanziari discenderebbe, ai sensi dell'art. 1418 comma I e III c.c., l'affermazione di nullità degli atti negoziali conclusi in loro dispregio; e da tali orientamenti giurisprudenziali discende la domanda di nullità proposta dagli attori.
Questo Tribunale ritiene di non (più) condividere l'interpretazione appena richiamata, anche sulla scorta del più recente arresto del Supremo Collegio ( HYPERLINK "http:...

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