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Se la ristrutturazione edilizia comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto.-
Ristrutturazione edilizia: contenuti e limiti della fattispecie
Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 30.08.2006 n° 5061

In relazione all’art. 31, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che definiva lavori di ristrutturazione edilizia "quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi impianti", la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha ripetutamente chiarito che, ai sensi della norma avanti citata, il concetto di ristrutturazione edilizia comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto, purché tale ricostruzione assicuri la piena conformità di sagoma, di volume e di superficie tra il vecchio ed il nuovo manufatto, e venga, comunque, effettuata in un tempo ragionevolmente prossimo a quello della demolizione. Infatti, l'articolo 31 è formulato in modo di favorire le opere migliorative eseguite su manufatti già esistenti.
Tuttavia, per effetto della normativa introdotta dall’art. 1 del  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=5603" d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 301, il vincolo della fedele ricostruzione è venuto meno, così estendendosi ulteriormente il concetto della ristrutturazione edilizia; non per questo, però, vengono meno i limiti che ne condizionano le caratteristiche e consentono di distinguerla dall’intervento di nuova costruzione: vale a dire la necessità che la ricostruzione corrisponda, quanto meno nel volume e nella sagoma, al fabbricato demolito.
Con questa sentenza il Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale, Sezione V, ha provveduto ad annullare e riformare quanto precedentemente deciso dal Tribunale Amministrativo per la Regione Piemonte con sentenza 13 marzo 2002, n. 627.
La fattispecie concerneva l’asserita ristrutturazione di un fabbricato a destinazione residenziale, ristrutturazione passata attraverso la demolizione e ricostruzione del medesimo, con variazione volumetrica e nuovo frazionamento in verticale (aumento dei piani) e in orizzontale (revisione della spartizione interna dei volumi in vani).
L’appellante – soccombente in prime cure – eccepisce, con l’appello, la non corrispondenza della suddetta fattispecie concreta a quella astrattamente definita dal legislatore con la nozione di ristrutturazione edilizia: ed è su questo punto che si soffermano i Giudici di Palazzo Spada.
Si parte infatti con la ricognizione dei limiti e della sostanza dell’articolo 3 del  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=3600" D.P.R. n. 380/2001 (“interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica”) in combinato disposto con l’articolo 31, lettera d) (“quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi impianti”), della legge n. 457/1978.
Tuttavia, il  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=5603" d.lgs. n. 301/2002 – con l’articolo 1 – ha ridisegnato i limiti della suddetta definizione, eliminando il vincolo c.d. della “fedele ricostruzione”, pur restando ferma «la necessità che la ricostruzione corrisponda, quanto meno nel volume e nella sagoma, al fabbricato demolito (Cons. St., Sez. IV, 28 luglio 2005 n. 4011)».
Insomma, una pronuncia interessante che aiuta a capire i contenuti ed i limiti della definizione da attribuirsi alla tipologia di intervento edilizio della “ristrutturazione edilizia”.

Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 30 agosto 2006, n. 5061
(Pres. Santoro, Est. Branca)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2719 del 2002, proposto dal sig. S. R., rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Izzo e Luciano Nizzola, elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, via Cicerone 28
contro
Comune di Savigliano, rappresentato e difeso dall’avv. Teresio Bosco e dall’avv. Lucio Anelli, elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma, via della Scrofa 47
e
la D. di L. G., rappresentata e difesa dagli avvocati Piero Golinelli e Riccardo Dalla Vedova, selettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, via Bachelet 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 13 marzo 2002 n. 627, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 28 marzo 2005 il consigliere Marzio Branca, e uditi gli avvocati Raffaele Izzo, Maurizio Goria per delega di Luciano Nizzola, Terenzio Bosco, Lucio Anelli, Riccardo Dalla Vedova;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe è stato respinto, per la parte largamente prevalente, il ricorso proposto dal sig. S. R. per l’annullamento della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Savigliano alla D. di L. G. per la ristrutturazione di un fabbricato a prevalente destinazione residenziale.
Il TAR ha ritenuto che non fosse stata provata la violazione della normativa urbanistica ed edilizia vigente nel Comune, tenuto conto che nel concetto di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31 della legge n. 457 del 1978 possono comprendersi anche interventi che implichino la demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, con modificazioni anche volumetriche.
Il sig. R. ha proposto appello per la riforma della sentenza assumendone l’erroneità.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame il Comune di Savigliano e la D..
Con ordinanza 16 aprile 2002 n. 1464 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione degli effetti della sentenza.
Alla pubblica udienza del 1° luglio 2005 la causa veniva trattenuta in decisione, ma, in relazione alla natura della controversia e delle censure dedotte, la Sezione, con decisione 7 novembre 2005 n. 6162, ha disposto un incombente istruttorio, riservando ogni valutazione sull’ammissibilità, sul merito e sulle spese.
In particolare è stato ordinato all’Assessore all’urbanistica della Provincia di Cuneo, con facoltà di delega a funzionario tecnico dirigente del medesimo Assessorato, di verificare se la concessione edilizia 19 dicembre 2001 n. C01/0231, rilasciata dal Dirigente del Settore urbanistica ed assetto del territorio del Comune di Savigliano, in favore della D. di L. G. e C. s.a.s. per ristrutturazione di fabbricato, ubicato su area censita in catasto terreni/fabbricati al foglio 111, mapp. 98 e 480, consentisse la realizzazione di un immobile di volumetria superiore a quella preesistente sulla medesima area, come accertabile in base alla documentazione disponibile.
In data 9 gennaio 2006 l’arch. Enzo Fina, incaricato della consulenza, ha depositato la sua relazione.
In relazione a tale deposito l’appellante e la Immobiliare Santarosa hanno depositato memorie.
Alla pubblica udienza del 28 marzo 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il motivo centrale dell’appello in esame consiste nella contestazione della legittimità della concessione edilizia rilasciata alla controparte, assumendosi che il provvedimento ha consentito un intervento edificatorio, che, pur qualificato come ristrutturazione edilizia totale secondo la normativa edilizia comunale, non sarebbe riconducibile alla de...

... continua
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