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QUESITO N. 160: Se è possibile vendere un immobile acquistato avvalendosi del contributo erogato da uno dei 18 Comuni facenti parte del Comprensorio posto nella c.d. “zona rossa” vesuviana.
Quesito 160: Se è possibile vendere un immobile acquistato avvalendosi del contributo erogato da uno dei 18 Comuni facenti parte del Comprensorio posto nella c.d. “zona rossa” vesuviana.

Al fine di dare una completa ed esaustiva risposta al quesito in esame appare opportuno fare alcune precisazioni in ordine alla normativa relativa all’acquisto della prima casa ad uso abitativo attualmente vigente nell’area dei Comuni vesuviani.
L’Assessorato all’Urbanistica, Politica del Territorio, Tutela dei Beni Paesistici- Ambientali- Culturali ed Edilizia Pubblica Abitativa della Regione Campania ha previsto, nell’ambito del Piano Territoriale Regionale, la realizzazione del programma operativo per il “governo del rischio vulcanico” nelle aree flegree e vesuviane.
Pur mancando indizi che portassero a pensare ad un immediato rischio vulcanico, è stata evidenziata l’opportunità di cominciare a predisporre degli interventi finalizzati a diminuire l’elevato tasso abitativo in quelle zone, attraverso incentivi che agevolino il trasferimento spontaneo delle famiglie residenti nelle aree a rischio.
A tal fine è stato anche individuato un Comprensorio di 18 Comuni rientranti nella c.d. “zona rossa” vesuviana, precisamente: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena, Trocchia, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco e Trecase.
Con la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 2145 del 20 giugno 2003, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 31 del 14 luglio 2003, sono state previste delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa di cui possono usufruire le famiglie disposte a trasferirsi in altre aree non a rischio.
- Le agevolazioni fiscali consistono in un contributo massimo concedibile pari al 30% del costo risultante dall’atto di compravendita e, comunque, non superiore a ¬ 30.000,00.
- Possono fare domanda per ottenere tale contributo per l acquisto della prima casa tutte le famiglie residenti da almeno 5 anni in uno dei 18 Comuni del Comprensorio a rischio Vesuvio.
- Chi intende usufruire del contributo deve soddisfare i seguenti requisiti:
1) l’immobile da acquistare deve essere iscritto ad una delle categorie catastali A2 (abitazione civile)- A3 (abitazione economica)- A4 (abitazione popolare)- A5 (abitazione ultrapopolare);
2) deve avere una superficie utile non superiore a mq. 120;
3) non deve essere situato in uno dei Comuni a rischio vulcanico vesuviano e flegreo, pena l’esclusione dal contributo;
4) all’atto della stipula del contratto di compravendita, l’immobile da acquistare deve essere libero da persone e cose e può essere intestato al richiedente o ad uno degli altri componenti il nucleo familiare.
La suddetta Delibera della Giunta Regionale campana prevede, inoltre, la sottoposizione dell’acquisto ad un particolare vincolo.
Infatti, l’acquisto dell’immobile deve essere preceduto dall’iscrizione, presso l’Agenzia del Territorio- Servizi di Pubblicità Immobiliare, di un atto unilaterale d’obbligo da parte del beneficiario in favore dell’Ente erogante il contributo, atto con il quale:
a) il beneficiario si impegna a non alienare o locare il bene per i 10 anni successivi a far data dall’atto di compravendita, fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa in materia di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, che prevede la possibilità di alienare il bene senza decadere dal diritto al contributo se, entro un anno, sia acquistato un altro immobile da adibire a personale abitazione;
b) a non ristabilire la propria residenza in uno dei 18 Comuni considerati a rischio vulcanico.
Il mancato rispetto di tale vincolo comporta la decadenza dal beneficio e, conseguentemente, la restituzione del contributo concesso.
Per quanto riguarda l’iscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo presso l’Agenzia del Territorio- Servizi di Pubblicità Immobiliare, serve prevalentemente per scopi fiscali. Peraltro, essa può avere importanza in quanto costituisce, per esempio, un comune mezzo di prova per dimostrare, mediante l’attestazione dell’ufficio stesso sul documento, la data di una scrittura privata di fronte ai terzi (art. 2704 c.c.).
Prima che siano decorsi i dieci anni dall’acquisto, il proprietario può vendere l’immobile, ma perde il diritto al beneficio e deve restituire l’intero contributo ricevuto.
Potre...

... continua
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