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QUESITO N. 164: Se, nel caso di mancata fissazione del termine, è possibile esercitare il diritto di opzione quando sia già decorso il termine di prescrizione ordinario di dieci anni.
Quesito 164: Se, nel caso di mancata fissazione del termine, è possibile esercitare il diritto di opzione quando sia già decorso il termine di prescrizione ordinario di dieci anni.

Al fine di rispondere adeguatamente al quesito in esame, è opportuno fare una breve premessa sul patto di opzione disciplinato dall’art. 1331 c.c. e sull’istituto della prescrizione disciplinato dagli artt. 2934 e ss. c.c..
Si configura un patto di opzione: “Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo 1329. Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice”.
L’opzione, quindi, è il contratto con il quale una parte attribuisce all’altra (detta opzionario) il diritto di costituire il rapporto contrattuale finale attraverso una propria dichiarazione di volontà.
La irrevocabilità della dichiarazione negoziale della parte vincolata mantiene la sua efficacia anche a seguito del decesso (in tal caso l’opzionario esercita il suo diritto nei confronti degli eredi) o della sopravvenuta incapacità del dichiarante (cfr. art 1331 co. 1 c.c.).
L’opzione determina la formazione del contratto secondo la particolare sequenza contratto di opzione - esercizio del potere di accettare: dunque, nel contratto di opzione è già determinato il contenuto del contratto finale, che ha formato oggetto dell’accordo delle parti, mentre la costituzione del rapporto finale dipende dall’atto unilaterale di una delle parti (l’opzionario).
Il potere dell’opzionario di formare il contratto finale si qualifica come diritto potestativo.
È opportuno a questo punto precisare che il diritto potestativo è la situazione giuridica soggettiva consistente nel  HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Potere" \o "Potere" potere di un soggetto di produrre determinati effetti giuridici mediante una dichiarazione unilaterale di volontà (ossia un  HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Atto_giuridico" \o "Atto giuridico" atto giuridico unilaterale di natura negoziale), cui corrisponde una situazione di soggezione del destinatario, il quale, pertanto, non può fare altro che subire tali effetti nella propria sfera giuridica.
Fatta questa doverosa precisazione, si capisce come al diritto potestativo dell’opzionario di accettare la proposta e formare, così, il contratto finale, non si contrapponga una posizione di obbligo in capo al concedente, ma piuttosto una posizione di soggezione. Pertanto questi non è tenuto né alla prestazione contrattuale finale, né allo svolgimento dell’attività strumentale di cura e preparazione della stessa, ma ha solo l’obbligo di comportarsi secondo buona fede, in modo tale da non rendere impossibile la prestazione.
Quanto alla forma, il patto di opzione, essendo preordinato alla formazione del contratto finale, deve rivestire la stessa forma richiesta per tale contratto; ciò vale anche per l’accettazione dell’opzionario: per es., il patto di opzione avente ad oggetto il trasferimento di un bene immobile deve essere redatto per iscritto, come pure l’accettazione dell’opzionario.
Il diritto di opzione è cedibile quando vi sia il consenso del concedente e, più in generale, quando sia cedibile il contratto finale.
Per quanto riguarda la durata dell’opzione, il termine non...

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