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Distinzione introdotta dal codice del consumo tra il foro esclusivo e la competenza inderogabile del foro del luogo di residenza del consumatore
Tribunale di Venezia, sentenza 27 settembre 2006 – Dr. Andrea Fidanzia.
Obbligazioni e contratti - Foro del consumatore – Codice del consumo – Competenza inderogabile e competenza esclusiva: distinzione.
Con l’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, c.d. codice del consumo, occorre distinguere tra il foro esclusivo del consumatore (art. 1469 bis, comma 3, n. 19 c.c., ora riprodotto nell’art. 33, comma 2 del citato d.lgs.), il quale prevede una competenza territoriale esclusiva ma derogabile con clausola che sia stata oggetto di trattativa individuale, dalla competenza inderogabile del foro del luogo di residenza del consumatore prevista dall’art. 63 del codice del consumo solo per le controversie riguardanti i contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
 
 
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non si procede all’esposizione della parte narrativa della presente controversia dal momento che l’art. 281 sexies cod. proc. civ. - a differenza dell’art. 132 cod. proc. civ. che al punto 4) richiede “la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” - dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Deve dichiararsi l’incompetenza per territorio del giudice adito, essendo in sua vece competente il Tribunale di Palermo, luogo di residenza dell’opponente, la quale deve ritenersi consumatrice, avendo stipulato il contratto di finanziamento per scopi estranei all’esercizio di un’attività imprenditoriale.
A tal proposito, risulta dal contratto di cessione (doc. 1 opposta) sottoscritto dall’opponente con la Fin*** che la sig.ra C. ha richiesto il finanziamento quando lavorava con qualifica di operaia alle dipendenze della G*** s.p.a e tale finanziamento le è stato concesso sul presupposto che la restituzione del medesimo avvenisse mediante la cessione alla Fin*** di una quota del credito vantato dal lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro.
Se l’opposta ritiene che l’opponente avesse a suo tempo richiesto ed ottenuto il mutuo per una supposta finalità imprenditoriale, l’onere di provare tale assunto – peraltro esposto in modo assai generico e comunque in forma dubitativa - spetta senz’altro all’opposta, e non incombe certo all’opponente fornire la prova negativa della estraneità del finanziamento agli scopi imprenditoriali.
Accertata la qualità di consumatore della sig.ra C., va osservato che la più recente giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 20.8.2004 n. 16336; 10.8.2004 n. 15475; 28.11.2003 n. 18290; Cass. S.U. 1.10.2003 n. 14669) è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, l’art. 1469 bis, terzo comma, cod. civ., nel presumere la vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, ha introdotto un foro esclusivo speciale derogabile dalle parti solo con trattativa individuale. Ne consegue che è da presumere vessatoria anche la clausola che stabilisca un foro coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 cod. proc. civ, se è diverso da quello del consumatore, perché l’art. 1469 ter, terzo comma, cod. civ. – per il quale non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge – non può essere interpretato vanificando in modo surrettizio la tutela del consumatore.
Nel caso di specie, è pacifico che il foro del luogo di residenza dell’opponente sia Palermo, né la parte opponente ha mai dedotto che la pattuizione del foro di Venezia sia stata oggetto di una trattativa individuale. Peraltro, una eventuale allegazione di tal natura si sarebbe comunque posta in netto contrasto con le risultanze documentali in atti (vedi sempre doc. 1 opposta), da cui emerge che la clausola di deroga della competenza è stata inserita unilateralmente dalla Fin*** in un modulo-formulario destinato a disciplinare un numero indeterminato di rapporti (con la conseguente inammissibilità di una eventuale richiesta di prova testimoniale a norma dell’art 2722 cod. civ.).
Irrilevante è inoltre la circostanza che la disciplina sulla tutela del consumatore sia entrata in vigore successivamente alla erogazione del finanziamento di cui è causa. Come sostenuto dalla citata sentenza delle S.U. della Suprema Corte n. 14669/2003, la disposizione dettata dall’art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod. civ., avendo natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prec...

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