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Circolare dell'Agenzia delle Entrate relative a quesiti concernenti l'applicazione delle disposizioni della Legge Finanaziaria 2007

Studi di settore, irpef, deduzioni e detrazioni, interventi di recupero del patrimonio edilizio, IVA, reverse charge iva in edilizia, società di comodo, redditi da lavoro autonomo, auto aziendali, ammortamento dei terreni, agevolazioni fiscali alle imprese, stock option.
Questi gli argomenti presenti nella circolare n. 11 del 16 febbraio 2007 che reccoglie le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrare in occasione di recenti incontri con gli esperti della stampa specializzata, relative a quesiti concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nella  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=34980" Finanziaria 2007 (L 296/2006), nel collegato  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=34976" decreto fiscale (DL 262/2006) e nel  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=34368" decreto Bersani (DL 223/2006).
(Altalex, 27 febbraio 2007)

Agenzia delle Entrate
Circolare n. 11 del 16.02.2007
Oggetto: Profili interpretativi emersi nel corso di incontri con la stampa specializzata tenuti nel mese di Gennaio 2007.
Di seguito si riportano, raggruppate per argomento, le risposte fornite dalla scrivente in occasione di recenti incontri con gli esperti della stampa specializzata, relative a quesiti concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 e della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007).
Indice:  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=10686" \l "_Toc160247733#_Toc160247733" 1 Studi di settore -  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=10686" \l "_Toc160247734#_Toc160247734" 2 Irpef – deduzioni e detrazioni -  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=10686" \l "_Toc160247735#_Toc160247735" 3 Interventi di recupero del patrimonio edilizio -  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=10686" \l "_Toc160247736#_Toc160247736" 4 IVA -  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=10686" \l "_Toc160247737#_Toc160247737" 5 Reverse charge iva in edilizia -  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=10686" \l "_Toc160247738#_Toc160247738" 6 Società di comodo -  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=10686" \l "_Toc160247739#_Toc160247739" 7 Redditi da lavoro autonomo -  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=10686" \l "_Toc160247740#_Toc160247740" 8 Auto aziendali -  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=10686" \l "_Toc160247741#_Toc160247741" 9 Irrilevanza fiscale dell’ammortamento dei terreni -  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=10686" \l "_Toc160247742#_Toc160247742" 10 Agevolazioni fiscali alle imprese -  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=10686" \l "_Toc160247743#_Toc160247743" 11 Stock option -  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=10686" \l "_Toc160247744#_Toc160247744" 12 Quesiti vari
1 STUDI DI SETTORE
1.1 Continuità nello svolgimento dell'attività
D. Le nuove cause di esclusione degli studi di settore prevedono che continuino ad applicarsi, tra l'altro, anche nelle ipotesi di chiusura e riapertura qualora "l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti". Come si interpreta la nuova lettera b) del comma 4 dell'art. 10 della legge 146/98 in simili circostanze?
R. La disposizione prevista all'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 8 maggio 1998, n. 146, così come modificato dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), conferma tra le cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore l'inizio o la cessazione dell'attività nel periodo d'imposta. Tuttavia, la nuova disposizione precisa che l'accertamento sulla base degli studi di settore si rende comunque applicabile:
1. in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione;
2. ovvero quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
Con riguardo a tale ultima ipotesi (vale a dire quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti), deve ritenersi che la fattispecie si verifica quando l'attività presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale, ma che viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità.
Altra caratteristica è costituita dalla omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice di attività ovvero i codici di attività sono compresi nel medesimo studio di settore.
In relazione alla concreta applicazione della disposizione, per tutti gli altri casi, deve tuttavia evidenziarsi che la verifica "della prosecuzione dell'attività" deve essere effettuata caso per caso con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata.
A titolo esemplificativo devono comunque ritenersi "prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
- acquisto d'azienda; - donazione o successione d'azienda;
- operazioni di trasformazione;
- operazioni di scissione e fusione d'azienda.
1.2 Indicatori di normalità economica
D. I nuovi indicatori di normalità economica saranno calcolati da Gerico, oppure saranno comunicati, mediante una sorta di invito al contraddittorio, da parte degli uffici periferici?
Nel caso di calcolo effettuato da Gerico, si avranno due livelli di adeguamento (ossia quello di congruità e quello di normalità economica) oppure l'adeguamento puntuale sarà tarato anche in funzione dei nuovi indicatori?
R. Sia gli indicatori previsti dall'art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998, così come introdotto dall'articolo 1, comma 13, della legge finanziaria 2007, che gli indicatori di normalità economica previsti al comma 14, della medesima legge, incideranno direttamente sul risultato derivante dall'applicazione degli studi di settore effettuato da GERICO, nel senso che una eventuale "incoerenza" ad uno o più indicatori comporterà una maggiore stima del ricavo o compenso.
Pertanto, sia il 'ricavo minimo' che il 'ricavo puntuale' saranno maggiorati in relazione alle ipotesi di incoerenza agli indici di normalità economica previsti dal comma 14.
Si avrà comunque un solo livello di adeguamento: il soggetto risulterà "non congruo" alle risultanze degli studi di settore nel caso in cui i ricavi o compensi dichiarati risultino inferiori ai valori stimati dallo studio di settore, tenendo conto anche dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dei predetti indicatori.
Il software GERICO 2007 visualizzerà il maggior ricavo attribuibile a ciascun indicatore di incoerenza di normalità economica.
1.3 Limiti all'accertamento
D. Il nuovo comma 4-bis del citato articolo 10 della legge 146/98 pone dei limiti all'accertamento induttivo. Si chiede se la limitazione opera solo se il contribuente è sia congruo sia adeguato ai nuovi indicatori economici? E dunque, è lecito presumere che gli indicatori saranno accolti da Gerico?
Il limite di 50 mila euro non è una franchigia, nel senso che se superato l'intero importo è recuperato a tassazione?
R. Il nuovo comma 4-bis, articolo 10, della legge 146 del 1998, introdotto dal comma 17 della legge finanziaria 2007, prevede una particolare inibizione dell'attività di accertamento di tipo presuntivo nei confronti dei contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento in dichiarazione, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità risultante dall'applicazione degli studi di settore, tenuto conto anche dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori.
Infatti, per tali contribuenti non è possibile effettuare le rettifiche dei ricavi o dei compensi sulla base di presunzioni semplici, ancorché gravi, precise e concordanti, quando l'ammontare dei maggiori ricavi o compensi accertabili, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al quaranta per cento dei ricavi e compensi dichiarati.
Il limite di 50.000 euro non costituisce in alcun modo una franchigia, per cui se l'ammontare accertabile sulla base di presunzioni semplici è superiore a tale importo è effettuabile la rettifica dei ricavi o compensi nella misura complessiva risultante.
1.4 Valenza probatoria
D. Si chiede di capire l'esatta portata della nuova lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 146/98, come modificato dal comma 23 della finanziaria 2007.
R. La modifica normativa relativa all'articolo 10, comma 1, della legge n. 146 del 1998, prevista dall'art. 1, comma 23, lett. b), della legge finanziaria 2007 è correlata alla abrogazione, effettata ad opera del decreto legge n. 223 del 2006, del comma 2 del citato articolo 10 e ribadisce, ancora una volta, la valenza probatoria degli studi di settore quale presunzione relativa, dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
2 - IRPEF - DEDUZIONI E DETRAZIONI
2.1 Ininfluenza della ripartizione al 50% dei carichi di famiglia in relazione alle spese sostenute per gli stessi familiari
D. Le nuove regole di ripartizione delle detrazioni per i figli a carico stabilite dall'art. 12, comma 1, lettera c), del Tuir, devono trovare applicazione anche nella ripartizione delle deduzioni di cui all'art. 10, comma 2, del Tuir e delle detrazioni di cui all'art. 15, comma 2, del Tuir, oppure è confermata per queste ultime la possibilità per i genitori di procedere alla libera ripartizione delle spese sostenute nell'interesse dei figli mediante un'attestazione in calce al relativo documento di spesa?.
R. Il criterio di ripartizione degli oneri tra i genitori, previsto dalla nuova formulazione dell'art. 12, comma 1, lettera c), del Tuir, vale esclusivamente ai fini della ripartizione, tra i genitori stessi, delle detrazioni per familiari a carico
Per quanto riguarda le modalità di ripartizione tra i coniugi delle deduzioni di cui all'art. 10, comma 2, e delle detrazioni di cui all'art. 15, comma 2, del Tuir, restano confermate le indicazioni già fornite dai precedenti documenti di prassi ed in particolare dalle istruzione ai modelli di dichiarazione. In particolare, quando l'onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione.
2.2 Detrazioni relative al solo 2007
D. La finanziaria reca diverse disposizioni agevolative in ordine all'acquisto di particolari prodotti (ad esempio, PC per i docenti, comma 296, frigoriferi, comma 353, televisori, comma 357, etc). Poiché è noto che molti di questi acquisti avvengono con particolari modalità, come il pagamento mediante finanziarie o anche il rinvio del pagamento all'anno successivo - può accadere, ad esempio, che si inizi a pagare nel 2008 - è possibile riconoscere la detrazione?
R. Le detrazioni di cui all'art. 1, commi 296, 353 e 357, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, legge finanziaria 2007), competono, ove sussistano le diverse condizioni richieste dalle norme in questione, a condizione che l'acquisto sia documentato tramite una fattura, ovvero uno scontrino fiscale recante i dati identificativi dell'acquirente (c.d. scontrino parlante), emessi nel 2007, a prescindere dalle modalità di pagamento e dall'eventuale intervento di un soggetto finanziatore.
2.3 Studenti fuori sede
D. La lettera i-sexies) dell'articolo 15 del Tuir, introdotta dall'art. 1, comma 319 della legge finanziaria 2007 introduce una nuova detrazione relativa ai canoni di locazione derivanti da contratti stipulati da studenti universitari per unità immobiliari situate nel comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.
Si chiede se possono beneficiare della detrazione per canoni di locazione gli studenti universitari che prendono in locazione alloggi siti nel comune sede dell'Università, nel caso in cui il loro comune di residenza appartenga alla stessa circoscrizione provinciale ovvero sia ubicato a meno di 100 km di distanza.
R. La risposta al quesito è desumibile dalla stessa lettera dell'art. 15, comma 1, lett. i-sexies), del TUIR introdotto dall'art. 1, comma 319, della legge finanziaria 2007.
La norma stabilisce, tra l'altro, due condizioni al fine di poter usufruire della detrazione delle spese per canoni di locazione pagati dagli studenti:
1. l'università deve essere ubicata in un comune distante da quello di residenza dello studente almeno 100 km;
2. il comune di residenza dello studente in ogni caso deve appartenere ad una provincia diversa da quella in cui è situata l'università.
Lo studente, o il familiare di cui lo stesso risulta fiscalmente a carico, non può beneficiare della detrazione in relazione ai contratti di locazione immobiliare, se le due predette condizioni non sono contemporaneamente soddisfatte.
3 Interventi di recupero del patrimonio edilizio
3.1 Totale demolizione e fedele ricostruzione: aliquota IVA
D. L'art. 3 del DPR 380/2001 ha incluso tra gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) anche quelli di totale demolizione e fedele ricostruzione di edifici preesistenti. Poiché non è stato, però, soppresso l'art. 31 della legge n. 457/78, si chiede di sapere se la predetta inclusione abbia o meno effetto ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva del 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
In caso di risposta affermativa, si chiede di confermare se, qualora l'intervento di totale demolizione e fedele ricostruzione riguardi un fabbricato cd. "Tupini", oppure un'abitazione "prima casa", sia possibile applicare il trattamento di maggior favore (aliquota 4%) previsto per la nuova costruzione di tali fabbricati e abitazioni.
R. La tabella A, parte III, n. 127-quaterdecies), del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del dieci per cento per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso, diverse dalle c.d. prime case, e alla realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge n. 457/78, concernenti, rispettivamente, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica.
Le previsioni contenute nella lett. d) dell'art. 31, della legge n. 457/78, sono state integrate per effetto dell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia, approvato con D.P.R. n. 380/2001, che ha sostituito, con modificazioni, l'art. 31 in discussione.
Ai sensi del comma 1, lett. d), del citato art. 3, nella categoria degli interventi di ristrutturazione sono ricompresi "anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".
Al riguardo, la scrivente ritiene che, sebbene la tabella A, parte III, n. 127-quaterdecies), del D.P.R. n. 633 del 1972, faccia espresso riferimento all'art. 31 della legge n. 457/78, e non all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, atteso il carattere interpretativo del predetto art. 3, l'aliquota Iva agevolata del dieci per cento sia applicabile anche ai contratti di appalto relativi alla demolizione e fedele ricostruzione, a condizione che i lavori di ricostruzione dell'edificio avvengano nel rispetto della volumetria e della sagoma di quello preesistente.
Ciò chiarito, in merito al secondo quesito, relativo alla realizzazione di interventi di demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato cd. "Tupini", oppure di una "prima casa", la scrivente ritiene che non possa trovare applicazione il trattamento fiscale di maggior favore, consistente nell'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del quattro per cento prevista, ai sensi della tabella A, parte II, del D.P.R. n. 633/72, punto n. 39), per i contratti di appalto relativi alla nuova costruzione di tali fabbricati o abitazioni.
Ciò in considerazione del fatto che a seguito dell'interpretazione autentica operata dal T.U. dell'edilizia, gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione non possono essere ricondotti alle ipotesi di nuova costruzione, bensì concretizzano interventi di recupero di edifici preesistenti.
3.2 Indicazione in fattura del costo della monodopera
D. La legge finanziaria 2007, nel prorogare le agevolazioni fiscali previste, ai fini dell'Irpef e dell'Iva, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ha previsto che le stesse spettino a condizione che in fattura sia indicato il costo della manodopera. Al riguardo, si chiedono chiarimenti circa le tipologie di interventi cui si riferisce l'obbligo in discussione, le modalità con cui debba essere rispettato tale obbligo e le tipologie di contratto interessate.
R. La legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 387) ha prorogato per il medesimo anno le agevolazioni fiscali previste, ai fini dell'Irpef e dell'Iva, in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si tratta di una detrazione, riconosciuta ai fini dell'Irpef, in misura pari al trentasei per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, nel limite di euro 48.000 per ciascuna unità immobiliare, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d), dell'art. 31, primo comma, della legge n. 457/78, e dell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del dieci per cento sulle prestazioni aventi ad oggetto gli stessi interventi.
Nel prorogare le agevolazioni fiscali sopra citate, detta legge finanziaria ha previsto, altresì, al comma 388, che le stesse spettino a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
Tale obbligo - inizialmente previsto dall'art. 35, comma 19, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per la sola detrazione ai fini Irpef delle spese sostenute a decorrere dal 4 luglio 2006 - è stato introdotto al fine di contrastare il lavoro irregolare nel settore dell'edilizia.
La legge finanziaria 2007 ha previsto che l'obbligo di evidenziazione in fattura del costo della manodopera sia necessario anche per la fruizione dell'agevolazione di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, consistente nell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10 per cento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c), e d) della legge n. 457 del 1978.
Circa le modalità con cui deve essere rispettato l'obbligo in discussione si fa presente, in primo luogo, che il costo della manodopera può essere indicato quale dato complessivo, senza che sia necessaria una evidenziazione puntuale in ordine ai singoli dipendenti impiegati.
Inoltre, si precisa che nel caso di una ditta individuale, che renda la prestazione di servizio attraverso l'attività del solo titolare, non andrà indicato alcun costo per la manodopera da lui prestata. Peraltro dovrà essere fatta menzione di tale circostanza nella fattura emessa.
Nel caso di un'impresa con dipendenti, in cui anche il datore di lavoro partecipa alle fasi di lavoro, l'imprenditore avrà l'obbligo di specificare il costo della manodopera impiegata, al netto del costo riferibile al proprio apporto di lavoro.
Circa le tipologie di contratto interessate, non espressamente indicate nella norma, si precisa che anche nel caso in cui i lavori siano effettuati dalla ditta incaricata, avvalendosi, in tutto o in parte, delle prestazioni lavorative rese da un soggetto non dipendente che opera in forza di un contratto di opera o di un subappalto, nella fattura dovrà essere fatta menzione di tale circostanza, evidenziando sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori, secondo l'ammontare da questi ultimi comunicato.
Ciò in quanto il predetto costo rileva, comunque, come costo complessivo della manodopera per l'esecuzione dell'intervento oggetto dell'agevolazione fiscale in materia di recupero del patrimonio edilizio.
Infine, si ritiene che la norma debba intendersi applicabile, oltre che ai contratti d'appalto e d'opera, anche alle ipotesi contrattuali riconducibili alla categoria delle cessioni di beni con posa in opera degli stessi.
4 IVA
4.1 Requisiti per il regime di franchigia Iva
D. Tra i requisiti di accesso al regime speciale di cui all'art. 32-bis del DPR 633/72, vi è l'assenza di cessioni all'esportazione. Si chiede di chiarire la portata di tale nozione, ovverosia se essa identifichi le sole operazioni di cui all'art. 8, primo comma, lettere a) e b), del DPR 633/72, oppure anche quelle della lettera c), quelle assimilate di cui agli articoli 71 e 72, quelle di cui agli articoli 8-bis e 9.
R. L'art. 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, nello stabilire i requisiti di accesso al regime dei contribuenti minimi in franchigia, esclude che possano rientrare in detto regime i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione.
Nella norma si fa generico riferimento alle cessioni all'esportazione; pertanto, attesa l'ampia formulazione, deve ritenersi che essa voglia ricomprendere non solo le cessioni di cui all'articolo 8, primo comma, lettere a) e b), del D.P.R. n. 633 del 1972, ma anche quelle di cui alla lettera c) dello stesso articolo, nonché quelle disciplinate rispettivamente dall'articolo 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione), dall'articolo 9 (servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali), dall'articolo 71 (operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino) e dall'articolo 72 (trattati e accordi internazionali) del medesimo decreto.
A queste conclusioni si è pervenuti anche in considerazione del fatto che, sul piano della traslazione dell'imposta, differenti sono gli effetti dell'applicazione del regime di franchigia rispetto a quello di non imponibilità.
Nel primo caso, infatti, gli operatori non addebitano l'imposta in via di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte, la quale è incorporata nel prezzo sotto forma di c.d. "IVA occulta"; nel secondo caso, invece, i soggetti non addebitano l'imposta a valle ma hanno diritto a detrarre l'IVA assolta a monte.
Pertanto, i soggetti in franchigia che intendessero effettuare operazioni in regime di non imponibilità ai sensi del citato articolo 8, primo comma, lettera c), devono necessariamente uscire dal regime ed assoggettarsi alle regole normali di applicazione dell'imposta; resta fermo che le medesime operazioni possono essere realizzate come cessioni interne in regime di franchigia, atteso che non comportano la spedizione dei beni al fuori del territorio nazionale.
A conferma di ciò, si richiama la disposizione di cui all'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che stabilisce espressamente che le cessioni di beni effettuate dai soggetti in franchigia non sono cessioni intracomunitarie e sono, così, trattate alla stregua di cessioni interne senza diritto di rivalsa (cfr. circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, paragrafo 52.10).
4.2 Detrazione Iva in occasione di congressi: ambito soggettivo
D. In relazione alle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2007 all'art. 19-bis1, lett. e), del DPR n. 633 del 1972, si chiede se sia corretto che il diritto di detrazione dell'Iva sulle somministrazioni di pasti e sulle prestazioni alberghiere erogate in occasione di convegni, congressi e simili competa a tutti i soggetti passivi (es. partecipanti, relatori), fermi restando, naturalmente, i presupposti dell'inerenza e dell'afferenza del costo.
R. L'art. 19-bis1 del DPR n. 633 del 1972, in deroga a quanto previsto dall'art. 19 dello stesso decreto, disciplina i casi di esclusione o di riduzione della detrazione dell'Iva relativa all'acquisto di determinati beni e servizi per i quali risulta difficile stabilire la loro inerenza all'attività esercitata dal contribuente e la loro utilizzazione per l'effettuazione di operazioni che danno il diritto alla detrazione.
In particolare, l'art. 19-bis1 del DPR n. 633 del 1972 sopra citato, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2006, prevedeva al comma 1, lett. e), la non detraibilità dell'Iva relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, ad eccezione dell'ipotesi in cui le stesse formassero oggetto dell'attività propria dell'impresa.
L'art. 1, comma 304, della legge finanziaria 2007 ha modificato il comma 1, lett. e), dell'art. 19-bis1 sopra citato, prevedendo la detraibilità dell'imposta relativa alle prestazioni alberghiere, alle somministrazioni di alimenti e bevande, inerenti alla partecipazioni a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi.
Il successivo comma 305 precisa però che, per l'anno 2007, la detrazione sopra indicata spetta solo nella misura del cinquanta per cento.
Al riguardo, si fa presente che, in base alle nuove disposizioni, sono ammessi a fruire del diritto alla detrazione dell'Iva, addebitata in relazione alle somministrazioni di pasti e alle prestazioni alberghiere erogate in occasione di convegni, congressi e simili, tutti i soggetti passivi che acquistano le predette prestazioni per lo svolgimento dell'attività di impresa, arte o professione esercitata.
E' possibile quindi che, sussistendo i richiamati presupposti, anche i relatori possano esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva.
4.3 Detrazione Iva in occasione di congressi: ambito temporale
D. L'articolo 1, comma 304, della legge finanziaria 2007 ha parzialmente derogato alla previsione di indetraibilità oggettiva riportata nell'art. 19-bis1, lettera e), del D.P.R. n. 633/72 e consente di detrarre l'IVA assolta sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande "inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi".
Si chiede di sapere se la detrazione può essere effettuata oltre che per tutte le prestazioni alberghiere e di ristorazione erogate nelle giornate durante le quali si svolgono le manifestazioni anche per quelle relative alla notte precedente e alla notte seguente al congresso.
R. L'art. 1, comma 304, della legge finanziaria 2007 prevede la detraibilità dell'Iva pagata sulle prestazioni alberghiere e sulla somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di partecipazione a convegni, congressi ed eventi similari.
Riferendosi alle prestazioni erogate nei giorni di svolgimento dei convegni, detta norma intende permettere la detrazione dell'Iva assolta con riferimento alle spese alberghiere e di ristorazione strettamente inerenti e necessarie ai fini della partecipazione alle attività congressuali.
Le modalità di organizzazione dell'evento o la localizzazione dello stesso rispetto al domicilio dei partecipanti possono rendere necessario sostenere tali spese nel giorno immediatamente antecedente al suo svolgimento o nel periodo immediatamente successivo.
Ai fini del riconoscimento della detrazione si ritiene, pertanto, che possano essere considerate non soltanto le spese per le prestazioni alberghiere e di ristorazione che sono erogate nei giorni di svolgimento dell'evento (a cui testualmente fa riferimento la norma), ma anche le spese, relative agli stessi servizi, il cui sostenimento è comunque necessario per la partecipazione alle attività congressuali.
4.4 Iva nel periodo di vigenza del D.L. n 223/06
D. L'art. 1, comma 292, della legge finanziaria 2007 dispone fra l'altro che le cessioni di fabbricati strumentali poste in essere nel periodo compreso tra il 4 luglio e l'11 agosto 2006, in base alle disposizioni contenute nel d.l. n. 223 del 2006 non convertite in legge, devono essere considerate esenti come in effetti è avvenuto in tale periodo.
Tuttavia la legge consente la facoltà di optare per l'applicazione dell'Iva dandone comunicazione nella prossima dichiarazione annuale Iva.
La norma nulla dispone però in ordine all'addebito dell'Iva al cliente, al diritto di rivalsa, nonché al diritto alla detrazione da parte dell'acquirente.
Si chiede pertanto quale siano le modalità di applicazione dell'Iva per le cessioni di fabbricati strumentali poste in essere dal 4 luglio all' 11 agosto 2006 da parte delle imprese che intendono optare per l'applicazione dell'Iva ed entro quale termine debba avvenire la predetta regolarizzazione.
R. La legge finanziaria 2007, all'art. 1, comma 292, disciplina l'efficacia di talune norme contenute nel d.l. n. 223 del 2006, oggetto di modifica da parte della relativa legge di conversione. Tali norme riguardano, in particolare il trattamento da riservare, ai fini dell'Iva e dell'imposta di registro, alle cessioni e locazioni, anche finanziarie, di immobili.
In particolare, il citato comma 292 fa salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, non convertite, contenute nell'art. 35, commi 8, lettera a), e 10, del d.l. n. 223 del 2006, le quali, in sintesi, prevedevano l'applicazione generalizzata del regime di esenzione da Iva alle cessioni e locazioni, anche finanziarie, di immobili, consentendo, tuttavia, per le cessioni di immobili strumentali poste in essere tra il 4 luglio e l'11 agosto (giorno anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione) la facoltà di esercitare l'opzione prevista dalla legge di conversione per l'imponibilità ad Iva.
Con la previsione normativa in discorso, in sostanza, da un lato sono stati salvaguardati i rapporti economici sorti nel periodo di vigenza del decreto legge e, dall'altro, attraverso il riconoscimento della possibilità di optare per l'imposizione, sono state evitate disparità di trattamento fiscale tra coloro che hanno compiuto operazioni nel periodo di vigenza del decreto e coloro che hanno agito successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione.
Con riferimento ai profili applicativi della norma, il cedente, qualora voglia optare per l'imposizione, dovrà operare una variazione in aumento dell'imposta ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972. L'emissione della apposita fattura integrativa (nota di addebito) per l'Iva dovuta dal cessionario rappresenta il comportamento concludente che esprime l'esercizio dell'opzione.
Il comma 292 dispone che l'opzione esercitata deve essere comunicata nella dichiarazione Iva per l'anno 2006.
Il termine di presentazione della dichiarazione costituisce, pertanto, il termine ultimo entro cui esercitare l'opzione per l'imponibilità. Tuttavia, al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza delle norme oggetto di mancata conversione, sarà opportuno che l'addebito dell'Iva alla controparte, da parte del cedente, avvenga tempestivamente.
5 REVERSE CHARGE IVA IN EDILIZIA
5.1 Soggetti esteri
D. In seguito alla modifica dell'art. 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, introdotta dall'art. 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007, il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse-charge) è stato esteso alle prestazioni di servizi rese, nel settore dell'edilizia, da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione e ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
In considerazione dell'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo di reverse-charge, si pongono i seguenti quesiti:
- nel caso in cui sia l'appaltatore principale che il subappaltatore siano soggetti esteri non stabiliti in Italia, sono entrambi tenuti ad identificarsi o a nominare il rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi del tributo, ovvero, è sufficiente che acquisisca la partita IVA soltanto l'appaltatore (o il subappaltatore) debitore dell'imposta che applica il meccanismo dell'inversione contabile di cui all'art. 17, comma sesto, del D.P.R. n. 633 del 1972?
- il subappaltatore che è un soggetto comunitario, senza stabile organizzazione in Italia, e che effettua solo prestazioni edili nei confronti di appaltatori o subappaltatori stabiliti e, quindi, solo prestazioni assoggettate ad imposta con il meccanismo del reverse-charge, può chiedere il rimborso ai sensi della VIII direttiva comunitaria recepita nell'art. 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972?
- nel caso in cui una fattura, relativa ad una prestazione di subappalto, che avrebbe dovuto essere assoggettata ad imposta dal committente con il meccanismo del reverse-charge, sia stata emessa erroneamente con IVA, è possibile correggere l'errore emettendo una nota di credito ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 ed emettere una nuova fattura corretta? La variazione può intervenire anche oltre il termine di un anno di cui al terzo comma del richiamato art. 26?
R. Il meccanismo del reverse-charge trasferisce dal cedente al cessionario gli obblighi connessi all'assolvimento dell'IVA, in deroga alla disposizione normativa contenuta nel primo comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Il meccanismo sopra descritto è stato esteso, ad opera dei recenti provvedimenti normativi, anche alle operazioni poste in essere nel settore edile tra subappaltatore e appaltatore (o altro subappaltatore). Si ritiene che, nel caso in cui l'appaltatore ed il subappaltatore siano entrambi soggetti esteri, non stabiliti in Italia, soltanto l'appaltatore, in quanto debitore d'imposta in virtù dell'applicazione del regime di reverse-charge, sia tenuto ad identificarsi direttamente in Italia, ovvero, in alternativa, a nominare un rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. Questa soluzione si muove nell'ottica di una semplificazione degli adempimenti e tende ad evitare una duplicazione di obblighi senza effettivi vantaggi per il fisco.
Per quanto riguarda il secondo quesito, si ritiene che il subappaltatore, ove sia un soggetto comunitario senza stabile organizzazione in Italia, che abbia effettuato esclusivamente prestazioni di servizi nell'ambito del settore edile (assoggettate al regime di reverse-charge) nei confronti di un appaltatore (o altro subappaltatore) stabilito in Italia, potrà chiedere il rimborso ai sensi della VIII direttiva comunitaria, recepita nell'art. 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.
Infatti, sebbene le prestazioni di servizi di costruzione non rientrino tra le operazioni espressamente indicate dall'art. 38-ter, la cui effettuazione nello Stato non preclude la possibilità di ottenere il rimborso, è necessario interpretare la normativa nazionale alla luce della disciplina prevista dalla direttiva comunitaria n. 2006/112/CEE. In particolare, secondo il combinato disposto degli articoli 171 e 199 della suddetta direttiva, deve ammettersi il rimborso dell'IVA a favore dei soggetti passivi che abbiano posto in essere, nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi gravati da imposta, unicamente operazioni attive rispetto alle quali il destinatario di tali operazioni sia stato designato come debitore dell'imposta in virtù del meccanismo di reverse-charge.
Con riferimento all'ultimo quesito, si ritiene che, nel caso in cui il subappaltatore abbia emesso erroneamente con IVA una fattura relativa ad una prestazione che avrebbe dovuto essere assoggettata ad imposta dal committente secondo il meccanismo del reverse-charge, sia possibile correggere l'errore emettendo una nota di accredito entro il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, che obbliga il committente alle conseguenti variazioni.
In altri termini, il rispetto del termine previsto dal richiamato articolo 26, terzo comma, è necessario, in quanto l'indicazione di un ammontare di imposta differente rispetto a quello reale concretizza l'ipotesi di inesattezza della fatturazione prevista dalla norma in discorso.
5.2 Rilevanza della destinazione ultima della prestazione.
D. Si domanda se il meccanismo dell'inversione contabile trova o meno applicazione nelle ipotesi in cui il committente principale dei lavori edili è un impresa alberghiera che effettua la ristrutturazione o la manutenzione del fabbricato strumentale, o nel caso di un professionista che provvede alla manutenzione del proprio studio.
R. Il meccanismo del reverse charge in edilizia, si applica alle prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore che opera in uno dei settori indicati nella sezione F delle tabelle di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004), nei confronti di un altro soggetto IVA, operante nel settore edile, che agisce a sua volta quale appaltatore o subappaltatore.
Non assume rilevanza, invece, la qualità del soggetto che si pone quale committente principale, nè il settore economico in cui lo stesso opera.
Infatti, il nuovo comma 6 dell'art. 17 del D.P.R. 633 del 1972, ai fini dell'applicazione del regime del reverse charge non richiede che il committente principale sia necessariamente un'impresa che opera nel settore della costruzione o ristrutturazione di immobili. Come chiarito con la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006, affinché il sistema dell'inversione contabile trovi applicazione, occorre che ricorrano requisiti soggettivi specifici, relativi all'appartenenza al comparto edilizio, solo in capo ai soggetti appaltatori e subappaltatori e non anche a coloro che risultano committenti degli interventi edili.
Pertanto il regime dell'inversione contabile deve trovare applicazione, ricorrendo i presupposti sopra richiamati, anche nelle ipotesi in cui il committente dei lavori sia una impresa alberghiera o un professionista, ma ovviamente non nei suoi confronti (l'appaltatore applicherà regolarmente l'IVA nei suoi confronti, in quanto il rapporto tra committente e appaltatore non è interessato dalla norma di cui all'art. 17, comma 6).
5.3 Costruzione e installazione infissi
D. Si chiede di confermare se la produzione di infissi, accompagnata dalla posa in opera, rientrando fra le attività di falegnameria (c.a. 20.30.2), non sia soggetta al reverse charge, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto contrattuale con il committente si configuri come fornitura con posa in opera oppure appalto.
R. La circolare n. 37 del 2006, individua le prestazioni per le quali deve essere adottato il sistema del reverse-charge attraverso il riferimento alla tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004). Più precisamente, occorre far riferimento alla sezione F, che individua le prestazioni rese nell'ambito del settore edile, intitolata "Costruzioni".
Il meccanismo del reverse-charge è applicabile, quindi, solo nei casi in cui il soggetto subappaltatore opera nel quadro di un'attività riconducibile alla predetta sezione F.
La produzione di infissi, rientrante nell'attività di falegnameria di cui alla voce 20.30.2, non è riconducibile al settore edile e, pertanto, non è soggetta al reverse-charge a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega il prestatore e il committente.
6 SOCIETA' DI COMODO
6.1 Rilevanza dei beni a deducibilità limitata
D. L'articolo 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dalla legge finanziaria 2007, prevede che per la determinazione del valore dei beni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110, comma 1, del TUIR. Si chiede di conoscere, laddove tra i beni rilevanti per l'applicazione della normativa in questione siano compresi beni che non generano componenti negativi fiscalmente rilevanti come ad esempio gli automezzi di cui all'articolo 164 del TUIR, se il costo di tali beni debba essere assunto in misura pari a quanto contabilizzato, ovvero in misura pari ai componenti negativi fiscalmente rilevanti che, nel caso di specie, potrebbero essere anche pari a zero.
R. La disciplina fiscale delle società "non operative" - che recentemente ha subito modificazioni per effetto dell'articolo 35, commi 15 e 16, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché dell'articolo 1, commi 109 e seguenti, della legge finanziaria 2007 - si applica, al ricorrere di determinati presupposti soggettivi ed oggettivi, alle società che abbiano conseguito nel periodo d'imposta un ammontare di ricavi, di proventi (diversi da quelli con natura straordinaria) e di incrementi di rimanenze inferiore a quelli minimi determinati come percentuale del valore di alcuni beni patrimoniali.
Con riferimento al quesito proposto, si ritiene che debba assumersi, quale valore dei beni cui applicare i coefficienti previsti dalla normativa in questione, l'importo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del TUIR, come espressamente prevede l'articolo 30, comma 2, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni.
In particolare, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera a), del TUIR, "il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte" ed è a tale valore che occorre fare riferimento ai fini dell'applicazione delle percentuali individuate dalle disposizioni concernenti le società non operative, indipendentemente dalla deducibilità fiscale delle quote di ammortamento dei beni sopra menzionati.
6.2 Gestione del credito Iva
D. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 pone dei rilevanti limiti alla utilizzabilità dei crediti IVA. Si chiede di conoscere se è confermata l'interpretazione secondo cui l'eccedenza di credito IVA viene perduta solo laddove non si svolgano nel triennio operazioni rilevanti ai fini del tributo in esame e, dunque, a differenza di quanto viene letteralmente previsto dalla norma di riferimento che rinvia ad un ammontare di operazioni rilevanti ai fini IVA non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994.
R. A mente del comma 4 dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, "Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi". E' pertanto all'importo che risulta dall'ammontare delle percentuali di cui al comma 1 che occorre fare riferimento per stabilire se il credito IVA possa essere o meno riportato in avanti. Deve escludersi peraltro che il legislatore, al fine di individuare le società non operative cui si applica il comma 4 in esame, abbia inteso affermare criteri diversi da quelli previsti dal citato comma 1 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Deve ritenersi, pertanto, che la norma in esame, disciplinante i crediti IVA delle società non operative, trovi applicazione nei confronti delle società che non abbiano superato il test di operatività di cui al comma 1 del citato articolo 30.
6.3 Irrilevanza fiscale dell'ammortamento dei terreni
D. Come devono coordinarsi le norme in tema di società non operative e le nuove previsioni in tema di irrilevanza fiscale dell'ammortamento delle aree su cui insistono fabbricati strumentali?
R. In tema di società non operative, ai fini dell'applicazione delle percentuali ai beni indicati dalla norma, l'articolo 30, comma 2, della legge n. 724 del 1994, prevede espressamente che "per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 110, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". In particolare, il citato articolo 110, comma 1, alla lettera a), dispone che "il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte".
Pertanto, in caso di un "bene" costituito da un'area su cui insiste un fabbricato strumentale, il "valore" da assumere ai fini dell'applicazione della disciplina sulle società "non operative" è quello che rileva ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del TUIR, a prescindere dalla circostanza che il "costo" da assumere ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili, ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, sia al netto del costo dell'area.
6.4 Calcolo della media
D. Non è chiaro se debba operare o meno l'inclusione, ai fini del conteggio della media triennale, del primo periodo di imposta della società, nel quale per legge il contribuente è escluso dalla disciplina delle società di comodo. Analogo problema si pone per il periodo di imposta per il quale il contribuente dovesse ottenere parere favorevole all'interpello disapplicativo.
R. La disciplina fiscale delle società "non operative" - come detto - si applica, al ricorrere di determinati presupposti soggettivi ed oggettivi, alle società e a taluni enti che abbiano conseguito nel periodo d'imposta un ammontare di ricavi, di proventi (diversi da quelli con natura straordinaria) e di incrementi di rimanenze inferiore a quelli minimi determinati come percentuale del valore di alcuni beni patrimoniali. Ai fini di tale determinazione, i ricavi e i proventi, nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni "vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti".
Si rileva che tale previsione, contenuta nel comma 2, primo periodo dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 (come riformulato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996), non ha subito alcuna modifica ad opera dei recenti interventi normativi che hanno interessato il citato art. 30.
In merito alle modalità da seguire per la determinazione dei predetti valori medi continuano, dunque, a valere i chiarimenti forniti nelle circolari 26 febbraio 1997, n. 48 (paragrafo 2.2) e 15 maggio 1997, n. 137 (domanda 12.10).
Ciò posto, indipendentemente dall'introduzione di alcune nuove disposizioni nella disciplina in esame, si ritiene che nel calcolo dei valori medi debbano essere necessariamente considerati i due periodi di imposta precedenti a quello in osservazione, anche se interessati da cause di esclusione dall'applicazione della norma, siano esse di natura "automatica" (primo periodo d'imposta) o conseguenti all'accoglimento dell'istanza disapplicativa prevista dal comma 4-bis del predetto articolo 30. Resta inteso che in ipotesi di contribuente costituitosi da meno di tre periodi d'imposta, il valore medio in esame dovrà essere calcolato con riferimento al periodo d'imposta in osservazione e a quello immediatamente precedente (coincidente quest'ultimo con l'esercizio di costituzione).
6.5 Inclusione nel calcolo delle partecipazioni Pex
D. Un aspetto che necessita di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria riguarda l'inclusione o meno tra le partecipazioni da considerare per l'applicazione del coefficiente del 2% di quelle per le quali sono maturati i requisiti per l'applicazione del regime di participation exemption ai sensi dell'articolo 87 del TUIR.
R. Le modifiche recate dal comma 109 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 al comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 sono finalizzate a disciplinare il trattamento da riservare - ai fini dell'applicazione del test di operatività previsto dalla disciplina sulle società di comodo - agli strumenti finanziari similari alle azioni (di cui all'articolo 85, comma 1, lettera d), del TUIR) e alle obbligazioni (di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e), del TUIR), ma non modificano il rinvio all'articolo 85, comma 1, lettera c), del TUIR già contenuto nel predetto comma 1.
Mediante il rinvio a tale ultima disposizione, come noto, si tende ad individuare quali beni debbano essere presi in considerazione per effettuare il menzionato test di operatività (ossia azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 73) indipendentemente dal regime di esenzione ad essi riservato.
Non rileva, pertanto, il fatto che alcune di tali partecipazioni siano attratte al regime di participation exemption previsto dall'articolo 87 del TUIR, restando con riferimento a queste ultime valide le conclusioni alle quali nel medesimo contesto normativo è pervenuta l'Agenzia delle Entrate nella circolare 6/E del 2006. In tale documento è stato chiarito che "le partecipazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 87 del TUIR, per ragioni di ordine logico e sistematico, debbono essere annoverate tra quelle che concorrono alla verifica dell'operatività, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994".
6.6 Scioglimento e trasformazione: conseguenze ai fini Iva
D. Si chiede quale sia la ricaduta in termini Iva delle operazioni di assegnazione dei beni ai soci, in caso di scioglimento della società non operativa, e di trasformazione della medesima società in società semplice.
R. Nell'ipotesi in cui le società non operative deliberano lo scioglimento con conseguente assegnazione dei beni ai soci (ferma restando l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento, nonché l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per i beni immobili) le stesse beneficiano della previsione agevolativa contenuta nell'articolo 1, comma 116, della legge finanziaria 2007, secondo cui le assegnazioni di beni ai soci non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
In ogni caso, si è del parere che, coerentemente con quanto precisato dall'Amministrazione finanziaria, rispettivamente, nella circolare 112/E del 21 maggio 1999, parte III, paragrafo 1, e nella circolare 40/E del 13 maggio 2002, paragrafo 1.4.1, nelle quali si fornivano chiarimenti in merito ad analoghe disposizioni agevolative introdotte dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le società non operative all'atto della assegnazione dei beni ai soci devono necessariamente effettuare la rettifica della detrazione dell'IVA secondo le regole ordinariamente dettate dall'articolo 19-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972.
In aderenza a tale disciplina, nella particolare ipotesi in cui all'atto dell'acquisto del bene in questione la società non abbia potuto beneficiare della detrazione ai fini IVA, non sarà necessario effettuare alcuna rettifica della detrazione al momento della successiva assegnazione del bene ai soci.
Nell'ipotesi di trasformazione agevolata della società non operativa in società semplice, si fa presente che la legge finanziaria non contiene disposizioni agevolative ai fini IVA.
Pertanto, si è del parere che l'atto di trasformazione in società semplice, configurandosi quale operazione di autoconsumo di beni di impresa, comporta l'assoggettamento ad Iva dell'operazione, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, n. 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, sempre che all'atto dell'acquisto sia stata operata la detrazione del tributo ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto.
Tale orientamento è conforme alle precisazioni contenute nella predetta circolare 40/E del 13 maggio 2002. Anche in quella sede si è affermato che la trasformazione agevolata in società semplice, rientrando tra le operazioni di autoconsumo dei beni d'impresa, rileva ai fini dell'applicazione dell'IVA.
6.7 Istanza di interpello disapplicativo
D. La legge finanziaria 2007 ha eliminato l'inciso relativo alla straordinarietà come elemento necessario per la dimostrazione delle situazioni che consentono l'esclusione dall'applicazione della normativa in materia di società non operative. Si chiede conferma che tale modifica normativa rende maggiormente accessibile la possibilità di accoglimento in situazioni quali, ad esempio, il mancato possesso della quota di controllo della società che non consente dunque la possibilità di gestione della politica di distribuzione dei dividendi.
Si tratterebbe, nel caso di specie, di una situazione sicuramente oggettiva ma non straordinaria. Si chiede, inoltre, nonostante la modifica normativa sia in vigore dal 1 ge...

... continua
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