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QUESITO N. 186: Se il pagamento della penale pattuita nel contratto di compravendita per l’ipotesi di inadempimento dei genitori-venditori è imputabile anche al figlio minore com-proprietario dell’immobile.-
Quesito n. 186: Se il pagamento della penale pattuita nel contratto di compravendita per l’ipotesi di inadempimento dei genitori-venditori è imputabile anche al figlio minore comproprietario dell’immobile.-

L’art. 2 del codice civile disciplina la capacità di agire, ossia la capacità di compiere atti produttivi di effetti giuridici modificativi della sfera di diritti e doveri preesistenti in capo al soggetto, fissando la sua acquisizione al raggiungimento della maggiore età.-
Da tale articolo, letto in combinato disposto con l’art. 1 del codice, emerge dunque che il minore d’età, pur essendo soggetto di diritto, è privo della capacità di compiere atti giuridici mediante i quali acquista diritti o assume doveri.-
La cura del minore e l’amministrazione dei suoi beni è affidata, dall’art. 320 c.c., ai genitori dello stesso i quali hanno, dunque, il potere di rappresentarlo nel compimento degli atti giuridici patrimoniali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.-
Siffatto potere rientra nel più ampio genus della c.d. potestà parentale di cui i genitori sono investiti nei confronti dei figli minori e che, in seguito alla riforma del diritto di famiglia attuata con la L. 151/’75, è esercitata da entrambi su di un piano di perfetta parità.-
In particolare, relativamente agli atti di straordinaria amministrazione, l’art. 320, al comma 3°, prevede che il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, tra cui rientra sicuramente anche l’alienazione di un bene appartenente pro quota al minore, non può essere effettuato dai genitori “......se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare”.-
Tale autorizzazione, secondo quanto stabilito dal medesimo articolo, al comma successivo, deve riguardare anche l’impiego del capitale derivante dall’eventuale vendita del bene del figlio minore.-
La rilevanza di tale valutazione giudiziale, relativa alla sussistenza di un interesse del minore al compimento di un determinato atto e alla ripercussione dei relativi effetti nella sua sfera giuridica, è dunque di chiara evidenza. Conseguentemente è anche necessario rispettare quanto in essa previsto in tutte le fasi dell’operazione posta in essere.-
A tal proposito, infatti, è stata messa in luce in giurisprudenza l’estensione, in via analogica, alla rappresentanza legale del minore del “ principio di cui all’art. 1388 c.c. in tema di efficacia del negozio nei confronti del rappresentato a condizione che il rapp...

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