Loading…
L’installazione di un impianto di riscaldamento non costituisce mutamento di destinazione d’uso.-
L’installazione di un impianto non costituisce mutamento di destinazione d’uso
TAR Lombardia-Milano, sez. II, sentenza 08.03.2007 n° 382 ( HYPERLINK "http://www.altalex.com/?idstr=85&idu=6324" Alessandro Del Dotto)

La circostanza che il locale sia pavimentato e dotato di riscaldamento non è di per sé oggettivamente incompatibile con la qualificazione del vano come "cantina" (intesa, ovviamente, come locale ad uso deposito, e non come locale per la conservazione di vini), né costituisce elemento sufficiente a comprovare la trasformazione della "cantina" in locale accessorio "ad uso sala lettura/musica", tanto più che trattasi di vano non collegato all’abitazione, ma accessibile esclusivamente dalle parti comuni.
Peraltro, non risulta l’esecuzione di altre opere oggettivamente idonee a realizzare la trasformazione contestata, essendo per altro verso irrilevanti, e comunque insufficienti a corroborare un illecito edilizio, la presenza di oggetti di arredo e di apparecchiature elettroniche, nonché il modo e l’ordine in cui sono disposti.
E' questa la decisione del T.A.R. lombardo, per cui il rifacimento della pavimentazione e l’installazione ex novo di un impianto di riscaldamento (nonché la sistemazioni di arredi) in un vano formalmente destinato ad essere fruito quale “cantina” (rectius, deposito) non costituisce mutamento della suddetta destinazione.
In particolare, ricorda il T.A.R. che «la "rimessione in pristino delle opere abusive" ... dovrebbe tradursi, in concreto, nella rimozione dell’impianto di riscaldamento (che non è incompatibile, come rilevato, con l’uso legittimo della cantina), ovvero nella rimozione degli arredi (il che appare illogico)», per cui si ritiene che non sono ravvisabili «elementi sufficienti per configurare il contestato abuso edilizio, salva restando la potestà dell’Amministrazione di inibire, ove accertata, la permanenza continuativa di persone nel locale in questione».
Una fattispecie singolare ed emblematica dalla quale possono trarsi alcune utili indicazioni.
Di principio, infatti, deve essere ammesso che ogni opera o intervento non è precluso all’avente diritto se non si pone funzionalmente in dissonanza con la natura della destinazione d’uso esistente al momento in cui l’intervento medesimo viene posto in essere.
Resta da capire solo se le opere costituenti l’intervento vadano considerate sotto il profilo della compatibilità/incompatibilità uti singula ovvero nell’insieme.
Sotto la prima lettura, il rifacimento della pavimentazione non è neanche da considerarsi incompatibile, in quanto intervento di manutenzione ordinaria ancor prima che di mutamento di destinazione.
L’installazione di un impianto di riscaldamento può, invece, destare qualche perplessità.
A nulla rileva, invece, l’arredamento e le apparecchiature elettroniche.
Sotto il secondo profilo, cioè nel loro insieme, le opere hanno ben altro valore.
Nel complesso, infatti, appare quasi esplicita la volontà di mutare la destinazione del vano da “cantina-deposito” a “salotto”.
Anche se c’è un fattore discriminante che non ha consentito al Giudice amministrativo di considerare illegittime le opere, e cioè la mancanza di una prova sufficiente tale da rivelare una natura diversa acquisita dal vano a seguito delle innovazioni.
Quale poteva essere la prova? Lo ammette il Giudice stesso.
La permanenza di soggetti nel locale (anche se rimaneva, a mio parere, aperta la questione di “ubi” e “quantum consistat” tale “permanenza”).
è ovvio ritenere che il deposito sia locale destinato alla permanenza di cose, non di persone.
Dal che discende, a mio parere, la non provata mutazione dalla più generale categoria del vano destinato a ricovero oggetti a vano destinato ad abitazione o uso abitativo da parte di persone.
(Altalex, 20 aprile 2007. Nota di  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idstr=85&idu=6324" Alessandro Del Dotto)

T.A.R.
Lombardia - Milano
Sezione II
Sentenza 8 marzo 2007, n. 382
(Pres. Arosio, Est. Spatavecchia)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2^
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034
... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione