Loading…
QUESITO N. 201 : Se il proprietario assegnatario di un immobile in cooperativa realizzato con contributo dello Stato (L. 457/78) può alienare a terzi il suddetto immobile
Quesito n. 201 : Se il proprietario assegnatario di un immobile in cooperativa realizzato con contributo dello Stato (L. 457/78) può alienare a terzi il suddetto immobile.-

L'originario temporaneo divieto (fissato per un periodo di dieci anni dalla prima cessione) inerente l'alienazione degli immobili costruiti su aree ricomprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e ceduti in proprietà ai comuni, dettato dall'art. 35 della l. n. 865 del 1971, è stato abrogato dall'art. 20 l. n. 179 del 1992.-
Tale legge all’art. 20, ha dettato una nuova e meno rigorosa disciplina sulla commerciabilità degli stessi, consentendo all'interessato, a determinate condizioni, di ottenere l'autorizzazione alla vendita nel primo quinquennio.-
Quindi possono essere alienati o locati a terzi nei primi cinque anni decorrenti dall’assegnazione o dall’acquisto e previa autorizzazione della Regione, quando sussistono gravi, sopravvenuti e documentati motivi.-
Decorso tale termine gli alloggi stessi possono essere liberamente alienati o locati.-
Pertanto, il contratto di compravendita degli alloggi in oggetto, concluso prima del decorso dei cinque anni e senza l’apposita autorizzazione regionale, è nullo per contrasto con norme imperative contenute nella legge sull’edilizia residenziale sovvenzionata.-
Gli alloggi di edilizia agevolata-convenzionata ceduti dall’acquirente o dall’assegnatario possono mantenere i contributi sugli interess...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione