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QUESITO N. 203: Se è concesso al venditore di un fondo di aprire un cancello, per accesso carrabile al suo immobile, sulla striscia di strada precedentemente venduta e sulla quale si era riservato il diritto di passaggio.-
Quesito n. 203: Se è concesso al venditore di un fondo di aprire un cancello, per accesso carrabile al suo immobile, sulla striscia di strada precedentemente venduta e sulla quale si era riservato il diritto di passaggio.-

Al fine di inquadrare la fattispecie de qua è opportuna una breve esposizione dei principi generali in tema di servitù.-
Ai sensi dell'articolo 1027 cod. civ., la servitù consiste nel peso imposto sopra un fondo (fondo servente) per l'utilità di un altro fondo (fondo dominante), appartenente a diverso proprietario. È essenziale, pertanto, questa relazione (rapporto di servizio) tra i due fondi, per cui il fondo dominante si avvantaggia della limitazione che subisce quello servente.- La costituzione delle servitù può avvenire in due modi principali: o coattivamente, per imposizione della legge (servitù coattive) o per volontà dell'uomo (servitù volontarie: art. 1031 cod. civ.).- Nel caso di cui ci si occupa, in particolare, la fonte della servitù è data da un contratto di compravendita di una porzione di terreno su cui l’alienante si riserva il diritto di passaggio per accedere al suo fondo a titolo di servitù; quest’ultima è dunque, è in tal caso, di natura volontaria.-
Si verte, dunque, in tema di servitù di passaggio che si concreta “nell’obbligo imposto al proprietario del fondo servente di tollerare che il proprietario del fondo dominante attraversi il suo fondo per giungere al proprio...” (Cass. 11 gennaio 1966, n. 204).-
Relativamente poi all’esercizio delle servitù, l’art. 1063 c.c. stabilisce che quest’ultimo, unitamente all’estensione delle servitù stesse, trova la sua fonte di disci...

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