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QUESITO N. 204 : Se la disciplina ex L. n. 80/05 è applicabile anche alle donazioni anteriori all’entrata in vigore della nuova normativa.-
Quesito n. 204 : Se la disciplina ex L. n. 80/05 è applicabile anche alle donazioni anteriori all’entrata in vigore della nuova normativa.-  
Preliminarmente, è opportuno dire che la nuova legge sancisce che:
- l’atto di “opposizione” alla donazione ha l’effetto di sospendere i termini di cui al primo comma dell’ articolo 561 e di cui al primo comma dell’articolo 563 del codice civile (e quindi, in particolare, il termine di venti anni dalla data della donazione, decorso il quale l’azione di restituzione non è più esperibile); e che:
- l’atto di “opposizione” alla donazione perde effetto se non sia “rinnovato” prima del decorso di venti anni dalla data della trascrizione dell’atto di “opposizione”.
Scopo della legge è quello di stabilire in venti anni il termine il cui decorso “bonifica” i beni donati, e poi alienati dal donatario, dal pericolo di un loro coinvolgimento in una azione di restituzione, ferma restando per il (futuro) legittimario la possibilità di impedire il decorso di quel termine mediante un atto di “opposizione” alla donazione.
Con ciò pertanto focalizzato lo scopo e l’effetto della novella del 2005 e volgendo ora lo sguardo alle donazioni stipulate in data anteriore all’entrata in vigore della novella stessa, è opportuno affermare che il legislatore non ha di certo inteso che la nuova disciplina si applichi alle sole donazioni stipulate d’ora innanzi e che, quindi, essa, in sostanza, inizi a dispiegare i propri effetti di “sdoganamento” dei beni donati, al fine della “tranquillità” di una “pacifica” loro circolazione, solo tra un ventennio.-
Le difficoltà sorgono per il fatto che il legislatore non ha previsto una disciplina transitoria, tuttavia la nuova normativa non può non applicarsi anche alle donazioni del passato, riguardo alle quali occorre operare alcune distinzioni e, in particolare analizzare almeno i seguenti casi:
a) la donazione stipulata da oltre venti anni rispetto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina con il donante già defunto alla medesima data (qui si ipotizza che l’azione di riduzione non si sia ancora prescritta ma che non sia stata ancora esperita);
aa) la donazione stipulata da oltre venti anni rispetto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina con il donante già defunto alla medesima data (qui si ipotizza che l’azione di riduzione risulti già esperita senza che sia stata esperita anche l’azione di restituzione);
aaa) la donazione stipulata da oltre venti anni rispetto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina con il donante già defunto alla medesima data (qui si ipotizza che risultino già esperite sia l’azione di riduzione che l’azione di restituzione, indipendentemente dal fatto che quest’ultima sia stata promossa in via “subordinata” rispetto all’esito dell’azione di riduzione oppure che sia stata esperita in via autonoma, già sussistendo un giudicato sull’azione di riduzione);
b) la donazione stipulata da meno di venti anni rispetto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina con il donante alla medesima data già defunto (qui si ipotizza che l’azione di riduzione non si sia ancora prescritta ma che non sia stata ancora esperita);
bb) la donazione stipulata da meno di venti anni rispetto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina con il donante alla medesima data già defunto (qui si ipotizza sia che l’azione di riduzione risulti già esperita senza che sia stata esperita anche l’azione di restituzione sia che risulti già esperita anche l’azione di restituzione);
c) la donazione stipulata da oltre venti anni rispetto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina con il donante alla medesima data ancora vivo;
d) la donazione stipulata da meno di venti anni rispetto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina con il donante alla medesima data ancora vivo.
Alla luce degli effetti e dello scopo della nuova disciplina, sopra riassunti, pare nei suddetti casi potersi concludere che:
a1) nel caso a) (donante morto, donazione ultraventennale, riduzione non esperita) seppur rimanga esperibile l’azione di riduzione (si è ipotizzato che essa non si sia ancora prescritta) non pare invece esser più esperibile l’azione di restituzione (a meno di non ritenere che, essendosi aperta la successione in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge 80/2005, l’azione di restituzione non sia impedita dalle nuove norme, in quanto esse si debbano ritenere applicabili solo alle successioni ancora da aprirsi – a “pena”, altrimenti, di un loro possibile effetto retroattivo – e quindi considerando le successioni già aperte imprescindibilmente disciplinate dalla previgente normativa); né è possibile pensare, essendo già defunto il donante, all’ effettuazione di un atto di “opposizione” alla donazione;
aa1) nel caso aa) (donante morto, donazione ultraventennale, riduzione già esperita, restituzione non esperita) si hanno le stesse conclusioni di cui sopra al caso a);
aaa1) nel caso aaa) (donante morto, donazione ultraventennale, riduzione/restituzione già esperita/e) si può fondatamente ritenere che nel patrimonio del legittimario sia già maturata una non espropriabile posizione che consente al legittimario stesso di potersi avvalere dell’azione di restituzione;
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... continua
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