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Se nella richiesta di condono, il silenzio assenso si forma solo se al momento dell'istanza, il manufatto, ancorchè incompleto sia pur sempre riferibile all'abuso per il quale è stato proposto il condono?
Sanatoria dell’abusivo mutamento della destinazione d’uso dell’immobile
Consiglio di Stato , sez. V, decisione 16.05.2007 n° 2120 ( HYPERLINK "http://www.altalex.com/?idstr=85&idu=19052" Filippo Di Camillo)
L’art. 31 della L. n. 47/1985 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia) impone, tra le condizioni di accoglimento dell’istanza di sanatoria dell’abusivo mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, che il completamento funzionale delle opere interne ad edifici già esistenti avvenga entro il termine dell’1.10.1983, poi spostato al 31.12.1993 dalla legge 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
La disciplina della richiesta di sanatoria è stata poi incisa dalla citata L. n. 724/1994, che all’art. 39 comma 4°, ha sostituito al provvedimento espresso di accoglimento dell’istanza la formazione del silenzio-assenso, lasciando impregiudicato il presupposto del completamento funzionale delle opere entro un termine perentorio, prorogato alla data del 31.12.1993.
Il Supremo Collegio amministrativo chiarisce che l’ultimazione delle opere entro il termine normativamente previsto costituisce presupposto indefettibile per il perfezionarsi del silenzio assenso di cui all’art. 39 comma 4° della L. n. 724/1994, configurandosi il suddetto requisito come condizione dell’ammissibilità della domanda di condono e non come mera condizione dell’accoglibilità dell’istanza nel merito.
Con la pronuncia in ra...
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