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QUESITO N. 225 : Se il livellario può alienare la proprietà del terreno su cui grava il rapporto di livello.-
Quesito n. 225 : Se il livellario può alienare la proprietà del terreno su cui grava il rapporto di livello.-

Il livello è un patto agrario in base al quale un proprietario terriero, chiamato anche concedente, livellante o direttario (che può essere costituito anche dalla chiesa), concede ad un livellario, o utilista, il possesso e il godimento di un terreno (detto laudemio) per sempre, in cambio di un versamento di un canone annuo pagabile in denaro, o in natura (attraverso i prodotti agricoli ricavati), stabilito in misura fissa. Il livello venne introdotto in Valtellina nel Medioevo e si diffuse progressivamente dal XIV e XV secolo e rimase in vigore fino ai primi decenni del '900, influenzando la storia economica e sociale dell'intera provincia.-
Il proprietario non aveva alcun vincolo verso il livellario né con le spese di coltivazione né per quanto riguarda la manutenzione e si riservava esclusivamente un riconoscimento giuridico formale della proprietà. In genere impediva ogni innovazione nelle colture che avrebbe potuto pregiudicare il canone, bloccando così l'ammodernamento delle tecniche agricole.-
L'agricoltore agiva così in maniera autonoma: il terreno non poteva essergli sottratto né il canone modificato, egli inoltre poteva vendere il suo diritto o trasmetterlo per successione, infatti spesso i fondi venivano frazionati nelle successioni ereditarie.-
Il pagamento del canone avveniva nella misura stabilita dal contratto, in modo fisso e quindi indipendente dal raccolto annuale provocando a volte ingenti danni alle finanze dei coltivatori. Il canone, corrispondente ad una rendita tra il 5% e il 7% del capitale, veniva versato prevalentemente in natura (uva, granaglie, fieno) alla chiusura dell'annata agricola In caso di insolvenza del pagamento per tre anni consecutivi, il livellario perdeva il diritto sul fondo.-
A tal proposito è importante distinguere due ipotesi: l'uso civico o il diritto di promiscuo godimento, infatti, può gravare su terreni di proprietà di soggetti diversi dai titolari degli usi, oppure l'uso civico si riferisce a terreni di proprietà collettiva.-
Nel primo caso l'affrancazione del canone livellario potrà avvenire in qualsiasi momento e il canone dovuto assumerà la natura di canone enfiteutico, riconducibile al sistema normativo dettato dal codice civile in materia di diritti reali.-
Se invece l'uso civico è inerente a terreni di proprietà collettiva alla luce della L. 1766/27 gli status dei terreni di che trattasi sono quattro:
1) terreni assegnati alla categoria A) (articolo 11, primo comma, lettera a), e articolo 12 della citata legge n. 1766 del 1927);
2) terreni assegnati alla categoria B) (articoli 11, primo comma, lettera b), 13, 19, 20 e 21 della citata legge n. 1766 del 1927);
3) terreni non assegnati ad alcuna categoria;
4) terreni la cui occupazione è stata già legittimata (articoli 9 e 10 della citata legge n. 1766 del 1927).-
I terreni di cui al quarto tipo, possono formare oggetto di commercio giuridico; si tratta di fondi già appartenenti ai comuni o ad altre collettività per proprietà o per avvenuta liquidazione degli usi civici, la cui occupazione da parte degli occupatori abusivi è stata legittimata con l'imposizione di un canone di natura enfiteutica: il rapporto enfiteutico ha natura esclusivamente privatistica è può essere affrancato in qualsiasi momento.-
I terreni di cui al terzo tipo, quelli non assegnati a categoria, secondo la costante giurisprudenza e la dottrina assolutamente prevalente, sono inalienabili ed inusupicabili prima dell'assegnazione a categoria: infatti si afferma che la preventiva assegnazione a categoria condiziona il potere autorizzatorio, e che in tutti quei casi in cui sono state rilasciate autorizzazioni al mutamento di destinazione o all'alienazione a prescindere dalla preventiva assegnazione a categoria, i relativi atti sono affetti da nullità assoluta.-
Ciò perché l'assegnazione a categoria, nello spirito della legge n. 1766 del 1927, serve a determinare se il terreno deve essere destinato ad usi non agricoli, oppure al riparto ed alla assegnazione in enfiteusi a coltivatori diretti.-
I terreni della categoria A, a destinazione boschiva e pascoliva, sono alienabili con autorizzazione regionale, mentre i terreni della categoria B, a destinazione agricola, vengono ripartiti tra le famiglie di coltivatori diretti appartenenti alla collettività, con assegnazione in enfiteusi con obbligo di migliorie e di corresponsione di un canone: questi ultimi terreni sono alienabili e divisibili solo dopo l'affrancazione.-
Nel caso in cui si tratti di terreni del quarto tipo, è bene fare una ulteriore puntualizzazione. Al fine di legittimare l’occupazione abusiva di fondi soggetti ad usi civici, già appartenenti ai comuni, comunità montane, enti e comunità religiose, la legge 1766/27, con gli articoli 9 e 10, ha disposto l’instaurazione di rapporti enfiteutici o livellari, di natura esclusivamente privatistica, con cui i terreni medesimi sono passati nella libera e assoluta proprietà dei legittimari, a fronte del pagamento di un canone enfiteutico o livello, affrancabile a richiesta dei medesimi, e trasferibile a terzi per atto tra vivi o mortis causa. Peraltro il canone, oltreché in danaro, poteva essere pagato anche in natura. Per effetto dei provvedimenti di legittimazione, venne conferita ai destinatari la titolarità di un diritto soggettivo perfetto, di natura reale, sul terreno che ne è l’oggetto, costituendone titolo legittimo di proprietà e possesso (Cassazione civile, sezione III, sentenza 23 giugno 1993, n. 6940 e sezioni unite 8 agosto 1995, n. 8673), per cui i rapporti che si instaurano a valle fra concedente e legittimario, sono ricondotti nell’ambito della disciplina normativa delineata dal Codice civile, in cui l’affrancazione può essere assimilata, quanto agli effetti, alla devoluzione del fondo enfiteutico (articolo 972 del Codice civile), attraverso cui il legittimario, non acquista un nuovo diritto, ma espande quello di proprietà di cui è già titolare (circolare 2 del 26 febbraio 2004 dell’agenzia del Territorio).-
Allo stato attuale, per terreni la cui intestazione catastale indica la presenza di un concedente e un livellario o enfiteuta, si possono verificare le seguenti situazioni:

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