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QUESITO N. 235 : Se, nel caso di rinuncia agli atti proveniente del creditore ipotecario procedente, i creditori intervenuti nel processo esecutivo abbiano diritto a proseguire l'azione esecutiva nei confronti del promissario acquirente....
Quesito n. 235 : Se, nel caso di rinuncia agli atti proveniente dal creditore ipotecario procedente, i creditori intervenuti nel processo esecutivo abbiano diritto a proseguire l’azione esecutiva nei confronti del promissario acquirente che abbia trascritto il preliminare di compravendita dopo la iscrizione ipotecaria e dopo la trascrizione del pignoramento.

La complessa fattispecie posta a base del quesito impone di scomporre l’analisi seguendo una duplice direzione.-
Difatti, è necessario, in primo luogo, comprendere se i creditori intervenuti in una procedura espropriativa abbiano o meno facoltà di proseguire l’azione esecutiva, allorché essa sia stata rinunciata dal creditore procedente; occorre, in secondo luogo, individuare quale sia, secondo i meccanismi propri del regime della pubblicità legale, l’ordine di priorità sussistente tra le trascrizioni effettuate.-
Analizzando, preliminarmente, gli effetti che l’atto di rinuncia del creditore procedente può spiegare sulla procedura espropriativa ed in particolare sugli interventi in essa effettuati da altri creditori, occorre svolgere prioritariamente una precisazione, tra l’altro suggerita da dottrina e giurisprudenza, concordi nel ritenere che la rinuncia agli atti, al fine di sortire un effetto estintivo, debba intervenire prima che la procedura abbia raggiunto l’effetto satisfattivo ad essa connaturale.-
Il codice di procedura detta all’articolo 629 c.p.c. una norma a tenore della quale ‘Il processo si estingue se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.(…)’.-
L’enunciato estremamente chiaro della disposizione riconduce, dunque, l’effetto estintivo ad una rinuncia agli atti che provenga non dal solo creditore pignorante ma anche dai creditori intervenuti, con differenziazioni di disciplina a seconda della fase in cui tali atti abdicativi ricadono.-
Va, difatti, precisato che allorchè la rinuncia intervenga prima della fase dell’aggiudicazione (rectius decreto di vendita secondo la dottrina) essa dovrà essere accettata unicamente dai creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo ( i quali abbiano, pertanto, il potere di assumere iniziative per la prosecuzione del processo); allorché, invece, la rinuncia avvenga dopo la vendita, essa dovrà essere effettuata o accettata da tutti i creditori ancorché non in possesso di titolo esecutivo.-
Sulla scia di tali premesse è possibile, dunque, enucleare le situazioni che si sono potute verificare nel caso concreto : 1) il creditore procedente ha visto soddisfatte le proprie ragioni creditorie al di fuori del contesto procedimentale; in questo caso la procedura non ha raggiunto il suo fine satisfattivo e quindi, per ciò che si è poco innanzi affermato, la rinuncia può, in tal caso, determinare l’estinzione del processo; tuttavia, perché si verifichi l’estinzione del procedimento, è necessario che intervenga l’assenso dei creditori intervenuti, muniti o meno di titolo esecutivo a seconda della fase in cui si ricade. A contrario possiamo allora ritenere che qualora tali creditori non esprimano il loro consenso e siano muniti di titolo esecutivo potranno proseguire nell’azione con le facoltà di cui agli artt. 500 e 564 c.p.c.-
2) Qualora invece il creditore rinunci alla procedura solo dopo che questa abbia raggiunto il suo effetto satisfattivo, la sua abdicazione non determinerà alcun effetto estintivo avendo la procedura comportato la soddisfazione di tutti i creditori partecipanti, secondo l’ordine indicato dalla legge.-

In riferimento i...

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