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Se, in presenza di disabili in condominio, è valida la delibera che autorizza l'installazione dell'ascensore con conseguente riduzione dei gradini delle scale.-
La riduzione dei gradini delle scale non è consentita automaticamente
Disabili, l’ascensore può essere vietato
Sulla installazione di ascensori per disabili in condominio, a fronte di interpretazioni spesso lassiste della Legge 13/1989, sembra porsi in controtendenza la sentenza della Cassazione 1 giugno 2007, numero 12.847, per la quale deve ritenersi nulla la delibera assembleare che - pur in presenza di due condomini disabili – autorizzi l’installazione di un ascensore, con sensibile riduzione delle dimensioni delle scale condominiali.
L’articolo 2, comma 1, della Legge 9 gennaio 1989, numero 13, recepito dall’articolo 78 del DPR 380/2001 Testo Unico edilizia, consente all’assemblea condominiale di deliberare la installazione dell’ascensore in condominio con la maggioranza - in seconda convocazione - degli intervenuti oltre a 1/3 dei millesimi.
In sede interpretativa, la giurisprudenza di merito ha di molto allargato l’ambito operativo della disposizione, ritenuta applicabile indipendentemente dall’effettiva presenza o meno, nello stabile, di un portatore di handicap: la normativa ha infatti lo scopo di garantire la libera frequentazione di tutte le specie di edifici, anche da parte portatori di handicap, che possano recarvisi e non solo da parte di quelli che vi abitano (Tribunale di Milano, 22 marzo 1993).
Il richiamato articolo 2, ultimo comma, Legge 13/89 fa tuttavia salvo il disposto dell’articolo 1120, secondo comma, Codice Civile, per il quale sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti dell’edificio inservibili all’uso e al godimento anche di un solo condomino. Il coordinamento tra la disposizione speciale e la disposizione codicistica non è tuttavia agevole, come è attestato dalla oscillante giurisprudenza, che talvolta ha privilegiato gli effetti comunque positivi della installazione del nuovo ascensore e talvolta, il diritto degli altri condomini al pari uso delle parti comuni.
In effetti, non è così semplice contemperare il diritto del disabile all’installazione dell’ascensore con i diritti degli altri condomini sulle parti comuni e sulle proprietà esclusive, non solo con riferimento al pari uso di tutti i condomini sulle parti comuni – laddove, per esempio, l’ascensore comporti la riduzione delle dimensioni delle rampe delle scale e pianerottoli - ma anche con riferimento alla diminuzione di aria e luce alla proprietà esclusiva, quando l’ascensore sia per esempio installato in cortile. Rispetto a questa ultima fattispecie, la Corte di Appello di Milano ha avuto modo di puntualizzare che il cono d’ombra che la torretta dell’ascensore pro...
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