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Nuove disposizioni contro il riciclaggio. Norme che interessano in particolare gli intermediari finanziari.-

Decreto legislativo 21.11.2007 n° 231 , G.U. 14.12.2007

Nuove disposizioni contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo

In vigore a partirte dal prossimo 29 dicembre le nuove disposizioni antiriciclaggio a cui si dovranno attenere i professionisti (tra cui avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, notai e tributaristi) che prevedono l'obbligo di identificazione e registrazione della clientela.
E' quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che recepisce le direttive europee 2005/60 e 2006/70, per la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Il provvedimento sostituisce l'Ufficio Italiano Cambi con l'UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia), nuova struttura con compiti di controllo e di segnalazione alle autorità competenti di informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Viene in particolare modificato il  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=3030" Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=3030" 231 con l'introduzione di particolari obblighi di vigilanza.
(Altalex, 27 dicembre 2007)

DECRETO LEGISLATIVO 21 Novembre 2007, n. 231
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
( HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=39431" GU n. 290 del 14-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 268)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 15; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni a integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE; Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433; Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo all'estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE; Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee legge comunitaria 2002, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE, in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite; Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, ed in particolare gli articoli 21 e 22; Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE; Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 16 ottobre 2007, con il quale sono state avocate le attivita' svolte dall'Ufficio italiano dei cambi in funzione di ente strumentale della Banca d'Italia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=39418" riunione del 16 novembre 2007; Udito il parere delle competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate; Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 25 luglio 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Capo I
Disposizioni comuni
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: a) "codice in materia di protezione dei dati personali" indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; b) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per la societa' e la borsa; c) "CAP" indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private; d) "DIA" indica la Direzione investigativa antimafia; e) "direttiva" indica la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; f) "GAFI" indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale; g) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; h) "Stato comunitario" indica lo Stato membro dell'Unione europea; i) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non appartenente all'Unione europea; l) "TUB" indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"; m) "TUF" indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; n) "TULPS" indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; o) "TUV" indica il testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. 2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "amministrazioni interessate": le autorita' e le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attivita' di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e all'articolo 14 o che esercitano la vigilanza sui soggetti indicati negli articoli 12, comma 1, lettere a) e c), e 13, comma 1, lettera b); b) "archivio unico informatico": un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel presente decreto; c) "autorita' di vigilanza di settore": le autorita' preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e 13, comma 1, lettera a); d) "banca di comodo": una banca, o un ente che svolge attivita' equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione effettive e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato; e) "cliente": il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico; f) "conti di passaggio": rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela; g) "dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA; h) "insediamento fisico": un luogo destinato allo svolgimento dell'attivita' di istituto, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il soggetto e' autorizzato a svolgere la propria attivita'. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o piu' persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attivita' svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione a operare; i) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie; l) "operazione": la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'articolo 12, un'attivita' determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale; m) "operazione frazionata": un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso piu' operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale; n) "operazioni collegate": operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l'oggetto o per lo scopo cui sono dirette; o) "persone politicamente esposte": le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto; p) "prestatori di servizi relativi a societa' e trust": ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi: 1) costituire societa' o altre persone giuridiche; 2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una societa', di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione; 3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una societa', un'associazione o qualsiasi altra entita' giuridica; 4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione; 5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione, purche' non si tratti di una societa' ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti; q) "prestazione professionale": prestazione professionale o commerciale correlata con le attivita' svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avra' una certa durata; r) "pubblica amministrazione": tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; s) "rapporto continuativo": rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attivita' di istituto dei soggetti indicati all'articolo 11 che dia luogo a piu' operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione; t) "registro della clientela": un registro cartaceo nel quale sono conservati i dati identificativi di cui alla lettera g), acquisiti nell'adempimento dell'obbligo di identificazione secondo le modalita' previste nel presente decreto; u) "titolare effettivo": la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonche' la persona fisica per conto della quale e' realizzata un'operazione o un'attivita', individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto; v) "titolo al portatore": titolo di credito che legittima il possessore all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla mera presentazione e il cui trasferimento si opera con la consegna del titolo; z) "UIF": l'unita' di informazione finanziaria cioe' la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita' competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Art. 2.
Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalita' del decreto
1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita'; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita'; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. 2. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attivita' che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. 3. La conoscenza, l'intenzione o la finalita', che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive. 4. Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. 5. Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalita' di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrita' di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti. 6. L'azione di prevenzione di cui al comma 5 e' svolta in coordinamento con le attivita' di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Art. 3.
Principi generali
1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attivita' istituzionale o professionale. 2. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma 1 rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. 3. Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione. 4. L'applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarita' delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa.
Art. 4.
Rapporti con il diritto comunitario
1. I provvedimenti che, in relazione alle rispettive attribuzioni definite dal presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, le altre Amministrazioni interessate e le Autorita' di vigilanza di settore possono adottare, tengono conto degli atti emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della direttiva.
Capo II
Autorita' Art. 5.
Ministero dell'economia e delle finanze
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le autorita' di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Entro il 30 giugno di ogni anno presenta una relazione al Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze si avvale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria, istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, successivamente disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Su invito del presidente del Comitato, ove necessario per acquisire elementi informativi e pareri, partecipano alle riunioni del Comitato medesimo anche rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria. 3. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di sicurezza finanziaria svolge le seguenti attivita': a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione dell'attivita' di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla piu' efficace. A tale fine la UIF, le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attivita' rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. I dati statistici riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di operazioni sospette inviate all'UIF e il seguito dato a tali segnalazioni, il numero di casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto; d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto al Ministro dell'economia e delle finanze. 4. In materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio, si applicano al Comitato di sicurezza finanziaria l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 14 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con gli organismi dell'Unione europea e internazionali, incaricati di stabilire le politiche e di definire gli standard, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo, assicurando l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia agli organismi anzidetti. 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri sanzionatori amministrativi previsti dal presente decreto.
Art. 6.
Unita' di informazione finanziaria
1. Presso la Banca d'Italia e' istituita l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF). 2. La UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la Banca d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite. La Banca d'Italia attribuisce alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. 3. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilita' della gestione, e' nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della medesima Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilita', professionalita' e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta. 4. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF e' costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilita' e professionalita'. I membri del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non da' luogo a compensi, ne' a rimborso spese. Il Comitato e' convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale. Esso cura la redazione di un parere sull'azione dell'UIF che forma parte integrante della documentazione trasmessa alle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 5. 5. Il Direttore della UIF, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sull'attivita' svolta unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite all'UIF. 6. La UIF svolge le seguenti attivita': a) analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo; b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo 41 e ne effettua l'analisi finanziaria; c) acquisisce ulteriori dati e informazioni, finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo 41; d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui all'articolo 40; e) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 7. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attivita': a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realta' economiche territoriali; b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attivita' di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; c) puo' sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della DIA e dell'autorita' giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che cio' non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi.
Art. 7.
Autorita' di vigilanza di settore
1. Le Autorita' di vigilanza di settore sovraintendono al rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto da parte dei soggetti rispettivamente vigilati con le modalita' di cui all'articolo 53. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), che siano contemporaneamente iscritti anche al Registro dei revisori, sono vigilati dalla CONSOB. 2. Nel rispetto delle finalita' e nell'ambito dei poteri regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di settore, le Autorita' di vigilanza, d'intesa tra di loro, emanano disposizioni circa le modalita' di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attivita' finanziaria di cui all'articolo 11 e di quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera a), a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per i soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, tali disposizioni sono emanate dalla CONSOB. Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), tali disposizioni sono emanate dalla Banca d'Italia.
Art. 8.
Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia
1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sui collegi e gli ordini professionali competenti, in relazione ai compiti di cui al presente comma. I collegi e gli ordini professionali competenti, secondo i principi e le modalita' previste dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza da parte dei professionisti indicati nell'articolo 12, comma 1, lettere a) e c), iscritti nei propri albi, nonche' dei soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), degli obblighi stabiliti dal presente decreto. 2. Le Forze di polizia, nel rispetto delle proprie competenze, partecipano all'attivita' di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e svolgono le funzioni specificamente previste nel presente decreto. 3. La DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza svolgono gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse dalla UIF, ai sensi dell'articolo 47. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza effettua, altresi', ai sensi dell'articolo 53, i controlli diretti a verificare l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. 4. Per effettuare i necessari approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette: a) la DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza si avvalgono anche dei dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; b) gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa valutaria. Tali poteri sono estesi ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria puo' delegare l'assolvimento dei compiti di cui al comma 3; c) i poteri di cui agli articoli 1, quarto comma, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono esercitati nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 10 all'articolo 14. 5. Per i controlli di competenza di cui all'articolo 53, nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, ivi compresi quelli svolti in collaborazione con la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercita i poteri di cui al comma 4, lettere a) e b).
Art. 9.
Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorita' e Forze di polizia
1. Tutte le informazioni in possesso della UIF, delle Autorita' di vigilanza di settore, delle amministrazioni interessate, degli ordini professionali e degli altri organi di cui all'articolo 8, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Sono fatti salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legislazione vigente. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. 2. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorita' di vigilanza di settore collaborano tra loro e con la UIF, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. 3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la UIF puo' scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorita' di altri Stati che perseguono le medesime finalita', a condizioni di reciprocita' anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale fine, puo' stipulare protocolli d'intesa. In particolare, la UIF puo' scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con analoghe autorita' di altri Stati, utilizzando a tal fine anche le informazioni in possesso della DIA e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, specificamente richieste. Al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalla autorita' estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorita' italiane competenti, salvo esplicito diniego dell'autorita' dello Stato che ha fornito le informazioni. 4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, al fine di facilitare le attivita' comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, la UIF stipula con la Guardia di finanza e la DIA protocolli d'intesa ove sono previste le condizioni e le procedure con cui queste scambiano, anche direttamente, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocita' ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio. 5. Le amministrazioni interessate e gli ordini professionali forniscono alla UIF le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste. 6. Le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate e gli ordini professionali informano la UIF delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14. 7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilita' di provenienza illecita siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne da' comunicazione all'Autorita' di vigilanza competente e alla UIF, per gli atti di loro spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione puo' essere ritardata quando puo' derivarne pregiudizio alle indagini. L'Autorita' di vigilanza e la UIF comunicano all'autorita' giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati. 8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche nell'ipotesi in cui vi sia fondato motivo di ritenere che operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza siano preordinate al compimento di uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo previsti dal codice penale o da altre disposizioni di legge. 9. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorita' di vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia; fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 10. La UIF e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A tale fine, gli organi delle indagini possono fornire informazioni all'UIF.
Capo III
Soggetti destinatari degli obblighi Art. 10.
Destinatari
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14. 2. Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresi': a) alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari; b) alle societa' di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; c) alle societa' di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; d) alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; e) alle seguenti attivita', il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attivita' specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate: 1) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento, per il quale e' prevista la dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7; 2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale e' prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS; 3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 del TULPS; 5) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale e' prevista alla licenza prevista dall'articolo 115 del TULPS; f) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero; g) agli uffici della pubblica amministrazione.
Art. 11.
Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attivita' finanziaria
1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono: a) le banche; b) Poste italiane S.p.A.; c) gli istituti di moneta elettronica; d) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM); e) le societa' di gestione del risparmio (SGR); f) le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP; h) gli agenti di cambio; i) le societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB; m) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del TUB; n) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede in uno Stato estero nonche' le succursali italiane delle societa' di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento; o) Cassa depositi e prestiti S.p.A. 2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresi': a) le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; b) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 4, del TUB; c) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 5, del TUB; d) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere a) e c) aventi sede all'estero. 3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attivita' finanziaria si intendono: a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del TUF; b) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g); c) i mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; d) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374. 4. I soggetti di cui al comma 1, lettera n), e comma 2, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione anche attraverso misure e procedure equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Qualora la legislazione del Paese terzo non consenta l'applicazione di misure equivalenti, gli intermediari finanziari sono tenuti a darne notizia all'autorita' di vigilanza di settore. 5. I soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui al comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con la comunicazione di cui all'articolo 36, comma 4. 6. Le linee di condotta e le procedure applicate in materia degli obblighi stabiliti dal presente decreto dagli intermediari finanziari a succursali e filiali controllate a maggioranza situate in Paesi terzi, sono comunicate all'autorita' di vigilanza di settore.
Art. 12.
Professionisti
1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono: a) i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attivita' in materia di contabilita' e tributi; c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attivita' economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di societa'; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi; d) i prestatori di servizi relativi a societa' e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c). 2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. 3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non si osservano in relazione allo svolgimento della mera attivita' di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Art. 13.
Revisori contabili
1. Ai fini del presente decreto per revisori contabili si intendono: a) le societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF; b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. 2. I soggetti indicati nel comma 1 osservano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2.
Art. 14.
Altri soggetti
1. Ai fini del presente decreto per "altri soggetti" si intendono gli operatori che svolgono le attivita' di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attivita' specificatamente richieste dalla norme a fianco di esse riportate: a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS; b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS; c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonche' al requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.
Titolo II
DEGLI OBBLIGHICapo IObblighi di adeguata verifica della clientela
Sezione I
Disposizioni di carattere generale Art. 15.
Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria
1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui all'articolo 11 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attivita' istituzionale o professionale degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi: a) quando instaurano un rapporto continuativo; b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono collegate o frazionate; c) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; d) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente. 2. Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni che appaiono collegate. 3. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresi' nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica e le Poste Italiane S.p.A. agiscano da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro. 4. Gli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.
Art. 16.
Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili
1. I professionisti di cui all'articolo 12 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attivita' professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi: a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilita' di valore pari o superiore a 15.000 euro; b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono collegate o frazionate; c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile; d) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; e) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini del-l'identificazione di un cliente. 2. I revisori contabili di cui all'articolo 13 osservano gli obblighi di identificazione del cliente e di verifica dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attivita' professionale in forma individuale, associata o societaria, nei casi indicati alle lettere a), d) ed e) del comma 1.
Art. 17.
Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti
1. I soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) ed f), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento dell'attivita' professionale, nei seguenti casi: a) quando instaurano un rapporto continuativo o e' conferito dal cliente l'incarico a svolgere una prestazione professionale; b) quando eseguono operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono collegate o frazionate; c) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; d) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini del-l'identificazione di un cliente.
Art. 18.
Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela
1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attivita': a) identificare il cliente e verificarne l'identita' sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identita'; c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Art. 19.
Modalita' di adempimento degli obblighi
1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalita' di seguito descritte: a) l'identificazione e la verifica dell'identita' del cliente e del titolare effettivo e' svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identita' non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui e' conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una societa' o un ente e' verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identita' dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere; b) l'identificazione e la verifica dell'identita' del titolare effettivo e' effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprieta' e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identita' del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo; c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attivita' commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, puo' adottare, con proprio decreto, disposizioni attuative per l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1.
Art. 20.
Approccio basato sul rischio
1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorita' competenti di cui all'articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all'articolo 8, che la portata delle misure adottate e' adeguata all'entita' del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonche' i seguenti criteri generali: a) con riferimento al cliente: 1) natura giuridica; 2) prevalente attivita' svolta; 3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: 1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; 2) modalita' di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3) ammontare; 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attivita' svolta dal cliente; 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.
Art. 21.
Obblighi del cliente
1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilita', tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilita', tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.
Art. 22.
Modalita'
1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti, nonche' previa valutazione del rischio presente, alla clientela gia' acquisita.
Art. 23.
Obbligo di astensione
1. Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo ne' eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale gia' in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III. 3. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e inviano immediatamente alla UIF una segnalazione di operazione sospetta. 4. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, gli enti e le persone soggetti al presente decreto informano la UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione. 5. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 13, non sono obbligati ad applicare il comma 1 nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento.
Art. 24.
Case da gioco
1. Gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco, indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera d), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni cliente che compia operazioni di acquisto e di cambio di "fiches" o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore a 2.000 euro. 2. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti se le case da gioco pubbliche procedono alla registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identita' dei clienti fin dal momento dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati e, a decorrere dal 30 aprile 2008, adottano le modalita' idonee a ricollegare i dati identificativi alle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o superiore a quello di cui al comma 1. 3. Sono acquisite e conservate secondo le modalita' di cui al successivo articolo 39 le informazioni relative: a) ai dati identificativi; b) alla data dell'operazione; c) al valore dell'operazione e ai mezzi di pagamento utilizzati. 4. Gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco on line, indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera e), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro e consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali e' possibile assolvere gli obblighi di identificazione previsti dal presente decreto. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative: a) ai dati identificativi dichiarati dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi on line; b) alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti; c) al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi di pagamento utilizzati; d) all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco on line, pone in essere le suddette operazioni. 5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 36 i dati di cui al comma 4, lettera d), sono soggetti a conservazione per un periodo di due anni dalla data della comunicazione da parte dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, lettera e). Gli stessi dati sono conservati, per il periodo previsto dall'articolo 36, dai fornitori di comunicazione elettronica e possono essere richiesti agli stessi dagli organi di controllo di cui all'articolo 53. 6. Le autorita' di vigilanza di settore e gli organi incaricati del controllo, compreso il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nell'ambito delle rispettive competenze, riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria, almeno una volta l'anno, sull'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dalle singole case da gioco.
Sezione II
Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela Art. 25.
Obblighi semplificati
1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I se il cliente e': a) uno dei soggetti indicati all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere b) e c); b) un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva; c) un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui regime e' ritenuto equivalente. 3. L'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente e' un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunita' europee o al diritto comunitario derivato. 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti e le persone soggetti al presente decreto raccolgono comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste in tali commi. 5. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie. 6. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto sono autorizzati a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione a: a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro; b) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente; c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti; d) moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non e' ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo e' ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006; e) qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da uno basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, se autorizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze con le modalita' di cui all'articolo 26.
Art. 26.
Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, puo' autorizzare l'applicazione, in tutto o in parte, degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo, in base ai criteri di cui all'Allegato tecnico.
Art. 27.
Esclusioni
1. Quando la Commissione europea adotta, con riferimento ad un Paese terzo una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva, gli enti e le persone soggetti al presente decreto non possono applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela agli enti creditizi e finanziari o societa' quotate del Paese terzo in questione o ad altri soggetti in base a situazioni che rispettano i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva.
Sezione III
Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela Art. 28.
Obblighi rafforzati
1. Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio piu' elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei casi indicati ai commi 2, 4 e 5. 2. Quando il cliente non e' fisicamente presente, gli enti e le persone soggetti al presente decreto adottano misure specifiche e adeguate per compensare il rischio piu' elevato applicando una o piu' fra le misure di seguito indicate: a) a) accertare l'identita' del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari; b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva; c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio. 3. Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi: a) qualora il cliente sia gia' identificato in relazione a un rapporto in essere, purche' le informazioni esistenti siano aggiornate; b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attivita' di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono; c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorita' consolare italiana, cosi' come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153. 4. In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari, gli enti creditizi devono: a) raccogliere sull'ente corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attivita' e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, la sua reputazione e la qualita' della vigilanza cui e' soggetto; base, la sua reputazione e la qualita'; b) valutare la qualita' dei controlli in materia di contrasto al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo cui l'ente corrispondente e' soggetto; c) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente prima di aprire nuovi conti di corrispondenza; d) definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente corrispondente e i rispettivi obblighi; e) assicurarsi che l'ente di credito corrispondente abbia verificato l'identita' dei clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario finanziario controparte i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi. 5. Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo, gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono: a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta; b) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti; c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione; d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale. 6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo o con una banca che notoriamente consenta a una banca di comodo di utilizzare i propri conti. 7. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Sezione IV
Esecuzione da parte di terzi Art. 29.
Ambito e responsabilita'
1. Al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), b) e c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto possono fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi. Responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al presente decreto che ricorrono a terzi.
Art. 30.
Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi
1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando e' fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati gia' identificati di persona: a) intermediari di cui all'articolo 11, comma 1; b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, cosi' come definiti nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettere b), c), e d), della direttiva; c) banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi non appartenenti all'Unione europea purche' aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI; d) professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, nei confronti di altri professionisti. 2. L'attestazione deve essere idonea a confermare l'identita' tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista attestante, nonche' l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza. 3. L'attestazione puo' consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente e' stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione. 4. In nessun caso l'attestazione puo' essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese. 5. Le autorita' di vigilanza di settore possono prevedere, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, ulteriori forme e modalita' particolari dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza. 6. Nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull'identita' del cliente, i soggetti obbligati ai sensi del presente decreto compiono una nuova identificazione che dia certezza sulla sua identita'. 7. Per i clienti il cui contatto e' avvenuto attraverso l'intervento di un soggetto esercente attivita' finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, l'intermediario puo' procedere all'identificazione acquisendo dal soggetto esercente attivita' finanziaria le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente. 8. Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo, di leasing, di emissione di moneta elettronica o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione puo' essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano conformemente regolate le modalita' di adempimento.
Art. 31.
Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lettera a), i soggetti di cui all'articolo 11 riconoscono i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), eseguiti da un ente creditizio o finanziario di un altro Stato...

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