QUESITO N. 291 : Come si ripartiscono diritti, doveri e spese tra usufruttuario e nudo proprietario?
Quesito n. 291 : Come si ripartiscono diritti, doveri e spese tra usufruttuario e nudo proprietario?
L’usufrutto consiste nel diritto di un soggetto (detto “usufruttuario”) di usare e godere di una cosa, di qualunque genere, che appartenga a un’altra persona (detta “dominus” o “nudo proprietario”), percependo tutte le utilità che la res medesima può offrire, compresi i suoi frutti, sia naturali che civili, a patto che non ne muti la destinazione economica. L’istituto in esame era conosciuto fin dall’epoca dei giuristi romani, i quali lo definivano, appunto, come lo “ius utendi et fruendi, salva rerum substantiam”. L’usufrutto è uno dei principali diritti reali di godimento, cui il codice ha dedicato il titolo quinto (intitolato “dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione”), all’interno del Libro Terzo “della proprietà” (artt. 978 e ss. c.c.).-
La prima caratteristica dell’usufrutto è la sua temporaneità, infatti, secondo la disposizione dell’art. 979 c. c., questo non può eccedere la vita dell’usufruttuario, e se costituito a favore di una persona giuridica non può eccedere i trenta anni, il nostro legislatore, infatti, ha da sempre espresso un favor nei confronti della piena proprietà e non tollera vincoli su cose eterni.-
La prima conseguenza che ne discende è che l’usufrutto non si trasmette agli eredi, nemmeno al coniuge, (Cfr Cass. Civ., 12 ottobre 1965, n. 2119: “Al coniuge superstite non può ritenersi trasferito tale diritto che non è compreso nella massa ereditaria per essersi estinto con la morte del de cuius”).-
L’usufruttuario può cedere il suo diritto per un certo periodo di tempo o anche per l’intera sua durata (art. 980 c. c.), se ciò non è vietato dal titolo costitutivo, a patto che la cessione venga notificato al nudo proprietario (art. 980 comma 2). Facoltà di uso e godimento della cosa impegno del cedente di lasciare esercitare al cessionario tutti i poteri inerenti tale diritto. Ma tale cessione non può durare oltre la vita dell’usufruttuario; da ciò ne consegue, ad esempio, che quando viene locato un immobile, la locazione cessa con l’estinzione dell’usufrutto. Non è configurabile la cessione dell’usufrutto al nudo proprietario in quanto ciò determinerebbe l’estinzione del diritto per consolidazione del diritto stesso, quale conseguenza necessaria e definitiva della cessione.-
Il diritto di usufrutto sulla res si manifesta come quello di proprietà: l’usufruttuario, infatti, può fare proprio, come già detto, i frutti naturali e civili, ad esempio i frutti di un terreno spetteranno per intero all’usufruttuario, salvo diversamente stabilito, o nel caso di locazione di un appartamento sarà l’usufruttuario a percepire il relativo canone; tale diritto, però, non corrisponde per intero alla proprietà perché l’usufruttuario non può, al pari del proprietario, “cambiare la destinazione economica” (art. 981 c. c.), ad esempio se viene dato in usufrutto un frutteto questo non può essere mutato in pascolo e fatte salve le limitazioni inerenti l’obbligo di conservare e restituire la cosa al termine dell’usufrutto nello stato in cui si trovava quando l'ha ricevuta, salvo il deterioramento derivante dall'uso (art. 1001 c. c.).-
Conseguenza del mancato rispetto della destinazione economica è la decadenza dall’usufrutto (art. 1005 c. c.). Il nudo proprietario, infatti, potrà chiedere che la cosa gli venga restituita ovvero limitarsi a pretendere la riduzione della cosa allo stato primitivo, esperibile anche contro il terzo il quale ponga in essere, sia pure con il consenso dell’usufruttuario delle innovazioni che questo stesso non avrebbe potuto compiere (Cfr Cass. Civ. 19 maggio 1956, n. 1724).-
Nel godimento della cosa deve usare “la diligenza del buon padre di famiglia”. Se la gestione è stata affidata a terzi, si fa il casso del fondo rustico, l’usufruttuario è obbligato a controllare che siano compiute tutte le attività necessarie per conservare immutate la naturale destinazione del fondo.-
Spetta, inoltre, all’usufruttuario il diritto di agire giudizialmente contro coloro che effettuano ingerenze contro la cosa, si fa il caso delle propagazioni che superino la normale tollerabilità in quanto “Non può esservi diritto di godimento di un bene senza possibilità per il titolare di agire per la sua conservazione o reintegrazione” (Cfr HYPERLINK "file:///C:\\Programmi\\Juris%20Data\\O3%20S02%20A1992%20N12133%20" Cass. Civ., sez. II, 11 novembre 1992, n. 12133).-
Possiamo aggiungere che, come il condutture, anche l’usufruttuario ha diritto ad indennità per i miglioramenti che sussistono al momento di restituzione della cosa (art. 985 c. c.) e può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa. Egli ha diritto toglierle alla fine dell’usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietà preferisca ritenere le addizioni stesse, e, in questo caso, l’usufruttuario ha diritto all’indennità.-
Particolar...
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