Se i beni immobili e mobili registrati acquistati da uno dei coniugi può essere escluso dalla comunine legale
Comunione legale tra coniugi, acquisto di bene immobile, esclusione, menzione
Cassazione civile , sez. II, sentenza 06.03.2008 n° 6120
Comunione legale tra coniugi – acquisto di bene immobile – esclusione dalla comunione – menzione nell’atto – necessità [ HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=34811" \l "art179" art. 179 c.c.]
In caso di acquisto di bene immobile o mobile registrato effettuato da uno dei coniugi dopo il matrimonio, al fine di escludere la comunione legale è sempre necessario che detta esclusione risulti espressamente dall'atto di acquisto purchè a detto atto partecipi l'altro coniuge; orbene la mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, in detta sede, ovvero la esplicita conferma, attraverso una propria dichiarazione, di quella dell'acquirente in ordine alla natura personale del bene di cui si tratta, come appunto nella fattispecie, ha carattere ricognitivo e non negoziale, e tuttavia costituisce pur sempre un atto giuridico volontario e consapevole, cui il legislatore attribuisce la valenza di testimonianza privilegiata, ricollegandovi l'effetto di una presunzione "juris et de jure" di esclusione della contitolarità dell'acquisto; il vincolo derivante da tale presunzione, peraltro, non è assoluto, potendo essere rimosso per errore di fatto o per violenza nei limiti a cui ciò è consentito per la confessione. (1) (2) (3)
(1) In materia di comunione legale tra coniugi ed acquisto di titoli obbligazionari, si veda HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=38929&idstr=20" Cassazione civile 21098/2007.(2) In materia di comunione e contratto preliminare, si veda HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=39000" Cassazione civile 20976/2007.(3) Sul fronte processuale, relativo alla comunione legale tra coniugi, si veda Cassazione civile SS.UU. HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=38251" sentenza 17952/07.
Tra i contributi più recenti della dottrina, si vedano:- RIVA, Comunione legale tra coniugi e diritti di credito, in Giurisprudenza italiana, 2008, n. 4, UTET, p. 851;- BELLOMI, Comunione legale tra coniugi e litisconsorzio necessario nell'azione revocatoria fallimentare, in Fallimento e le altre procedure concorsuali (Il), 2007, n. 5, IPSOA, p. 540;- MOSELLI, Comunione legale tra coniugi, in Viola (a cura di), Studi monografici di diritto civile, HALLEY ED., 2007.
(Fonte: HYPERLINK "http://www.massimario.it/" Altalex Massimario 20/2008)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 6 marzo 2008, n. 6120 Svolgimento del processo
Con atto pubblico del 10.2.1975 la S.r.l. Finmea acquistava dalla S.p.a. Financo un appezzamento di terreno edificabile in ****; successivamente la Finnea acquistava nella stessa località un altro appezzamento di terreno.
I soci della Finmea erano nel dicembre 1980 M.C.G. ed i suoi tre figli M.D., G. e M.M..
Nel 1983 la Finmea edificava sui detti terreni due villini bifamiliari ubicati rispettivamente in **** ed in Via **** ultimati nel novembre 1984.
In data 16.7.1984 M.M. vendeva alla propria moglie S.A., con il consenso degli altri soci, le quote della Finmea di cui era titolare (4990) al prezzo di L. 4.990.000.
Con atto pubblico del 12.11.1991 i soci della Finmea (che risultavano essere M.G. ed il marito I.G., M.M.D., M.S. ed S.A., già assegnatari “pro quota" del patrimonio immobiliare della società costituito all'epoca da quattro villini in ****) procedevano alla divisione dei beni sociali, assegnando alla S. il quarto lotto della comunione immobiliare rappresentato dal villino sito in Via ****; all'atto della divisione partecipava anche M.M., marito della S., dichiaratosi nell'atto in regime di separazione di beni, per confermare che il bene assegnato al proprio coniuge era ben personale della stessa "in quanto derivato dalla assegnazione di beni personali", e che tale immobile non rientrava pertanto nella comunione dei beni.
M.M. con atto notificato l'11.11.1998 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, in pendenza del giudizio di separazione personale, la moglie Angela S. ed i figli M., A. e S. chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto di vendita alla S. delle quote della Finmea di cui era titolare per difetto di causa (non essendo mai stato versato il prezzo della cessione), la non convertibilità dell'atto nullo in altro atto giuridico a titolo gratuito per difetto dei requisiti di forma e di sostanza l'appartenenza dell'attore in via esclusiva delle quote della Finmea e quindi del villino in **** assegnato alla S., ed infine la nullità derivata dall'atto di assegnazione del 4.12.1985, dell'atto di divisione del 12.11.1991 nonchè dell'atto di donazione del 3.8.1998 con il quale la S. aveva donato ai figli S., M. ed A. la nuda proprietà del villino oggetto della controversia.
Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attrici; la S. proponeva altresì domanda riconvenzionale per il riconoscimento del possesso esclusivo dell'immobile di ****.
L'adito Tribunale con sentenza del 25.2.2001 rigettava sia le domande attrici sia la domanda riconvenzionale suddetta.
Proposto gravame da parte di M.M. cui resistevano la S. e M., A. e M.S. la Corte di Appello di Roma con sentenza del 18.11.2004 ha rigettato l'impugnazione.
Per la cassazione di tale sentenza M.M. ha proposto un ricorso articolato in due motivi cui la S. e M., A. e M.S. hanno resistito con controricorso; entrambe le parti hanno successivamente depositato delle memorie.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione dei controricorrenti di inammissibilità del ricorso perchè l'istanza di notifica dell'Ufficiale Giudiziario non risulta essere stata richiesta dal difensore o dalla parte.
L'eccezione è infondata; nella relata di notifica del ricorso si legge: "io sottoscritto addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte di Appello di Roma, richiesto come da originale, ho notificato quanto precede...", cosicchè è evidente che la richiesta di notifica del ricorso è comunque riferibile alla parte ricorrente.
Venendo quindi all'esame del ricorso, si rileva che con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 159, 160, 177 e 179 c.c., ed insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per aver affermato che le quote della società Finmea pervenute alla S. con l'atto di compravendita del 16.7.1984 costituivano un bene personale di quest'ultima perchè acquisito con domanda di cui essa disponeva anche “jure successionis" senza che nessuna prova fosse s...
... continua