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QUESITO N. 275: Se successivamente alla vendita di un immobile da parte di soggetti che soffrono insoluti nei confronti dell'ETR, quest'ultimo possa rivalersi sull'immobile e/o sull'acquirente dello stesso.-
Quesito n. 275: Se successivamente alla vendita di un immobile da parte di soggetti che soffrono insoluti nei confronti dell’ETR, quest’ultimo possa rivalersi sull’immobile e/o sull’acquirente dello stesso.-
La società, che oggi ha nome Equitalia (ex Riscossione S.p.A.), e i cui soci sono l’Agenzia delle Entrate (51%) e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. (49%), è la società, a totale capitale pubblico, incaricata dell’esercizio dell’attività di riscossione nazionale dei tributi. Equitalia esercita la sua attività attraverso una serie di filiali presenti su tutto il territorio nazionale tra cui abbiamo la Equitalia Etr S.p.A. che si occupa soprattutto, ma non solo, di liquidazione ed accertamento dell’ICI, riscossione della tariffa sui rifiuti, pagamento dei contributi INPS arretrati, ecc.-
Nel caso in questione ci si interroga su come possa incidere la presenza di un debito insoluto verso l’ETR sulla vendita di un immobile e su come tutto ciò possa ripercuotersi sull’acquirente in caso di un’esecuzione forzata. È da premettere che la riscossione forzata dei crediti da parte di organi pubblici segue procedure assai diverse a seconda della natura del debito e del soggetto concessionario dell’incarico di riscossione, di conseguenza mancando in parte questi elementi la soluzione del quesito seguirà delle linee generali.-
Innanzi tutto si fa presente che nel nostro codice civile sono previste due disposizioni che regolano l’ipotesi di esecuzione coattiva nei confronti di un debitore che abbia precedentemente venduto un immobile. Ci si riferisce in primis all’art. 2914 c.c. che dispone che “Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento: 1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento[…]”; quindi in base a tale norma la trascrizione del contratto di alienazione se precedente al pignoramento può essere opposta al creditore. L’altra disposizione da analizzare è l’art. 2901 c.c. che onde evitare possibili frodi in danno del creditore prevede che “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. […] L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”.- Quindi se emerge che l’acquirente era in mala fede al momento della compravendita, cioè era in collusione con il venditore per danneggiare il creditore, quest’ultimo ben potrebbe riuscire ad ottenere una dichiarazione di inefficacia del contratto nei suoi confronti in modo tale da poter soddisfare il suo diritto. Una delle condizioni in presenza delle quali scatta la revoca dell'acquisto è la conoscenza da parte del compratore dell’insolvenza del venditore. Tale conoscenza si presume quando il valore di quanto venduto supera notevolmente il prezzo dichiarato in atto (in tal caso il termine per l’azione revocatoria e’ di due anni dal compimento dell’atto, mentre in caso di corrispettivo adeguato non vi e’ la suddetta presunzione di frode ed inoltre è ridotto ad un solo anno il periodo durante il quale l'acquirente corre il rischio di perdere il bene acquistato). Si pone all’attenzione del lettore che per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, è onere del debitore, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. sent. Cass. n. 5972/2005).-
Fatte queste premesse vi è da dire che queste disposizioni vengano richiamate da alcune leggi speciali in tema di insoluti erariali e che in quanto tali assumono rilevanza per il nostro tema d’indagine, di seguito vengono illustrati alcuni istituti attinenti col nostro argomento in oggetto.-
In base a quanto disposto dall’art. 49 (espropriazione forzata) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 contenente «disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito», così come recentemente modificato dalla legge n. 311 del 30.12.2004, “Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario (cioè un esattore che come nel nostro caso può essere anche l’ETR) procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26 […]”. Con il riconoscimento, ora espress...
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