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CASSAZIONE CIVILE sez. III, 11 giugno 2008, n. 15484.-
CASSAZIONE CIVILE sez. III, 11 giugno 2008, n. 15484

Mediazione - Pluralità di mediatori - Diritto di ciascuno ad una quota della provvigione - Sussistenza - Pagamento liberatorio di uno degli obbligati - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze.
(c.c. artt. 1314, 1755, 1758)

In materia di mediazione, l’art. 1758 c.c. non ha carattere di disposizione speciale rispetto al precedente art. 1755, per cui, anche quando la conclusione dell’affare sia stata determinata dall’attività intermediatrice di più persone, soggetto obbligato al pagamento della provvigione è sempre e soltanto ciascuna delle parti tra le quali è stato concluso l’affare, mentre la pluralità dei mediatori comporta, data la divisibilità dell’obbligazione, l’applicazione della regola di cui all’art. 1314 c.c.; pertanto, poiché ciascuno dei mediatori, ai sensi del citato art. 175...

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