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Se la scheda di visita ha un termine di validità e se la sua sottoscrizione determina automaticamente l’insorgenza del diritto del mediatore alle provvigioni.-
IL FOGLIO DI VISITA DELL’IMMOBILE NON HA SCADENZA
Se la scheda di visita ha un termine di validità e se la sua sottoscrizione determina automaticamente l’insorgenza del diritto del mediatore alle provvigioni.-
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Il foglio visita non ha una scadenza in quanto attesta soltanto che l’agenzia immobiliare ha fatto visionare l’immobile ad una determinata persona e in un data ben precisa.-
L’unico evento che può far perdere validità al foglio visita dell’immobile è un disconoscimento di scrittura (art. 214 e 215 c.p.c.), che ovviamente è possibile soltanto laddove il foglio visita sia falso.-
Di conseguenza, laddove venga concluso l’affare, il foglio visita dimostra che l’agenzia ha provveduto a mettere in relazione l’acquirente con l’affare.-
Naturalmente questo non significa che per effetto della sottoscrizione insorga automaticamente il diritto del mediatore alle provvigioni.-
Per quanto, infatti, il foglio attesti la messa in relazione, il mediatore sarà sempre tenuto a provare che l’affare è stato determinato dalla sua messa in relazione delle parti.-
Comunque, anche se il foglio visita non ha scadenza, occorre ricordare che il diritto del mediatore di pretendere la provvigione si prescrive in un anno dall’evento. (cod. civ. e giurisprudenza consolidata).-
Infatti la normativa che regolamenta la prescrizione del diritto alla provvigione (art. 2950 cod. civ. ) recita quanto segue: “il diritto a percepire la provvigione si prescrive nel termine di un anno dalla conclusione dell'affare. Se entro tale termine non...
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