QUESITO N. 316: Se le donazioni effettuate in vita e le disposizioni ereditarie effettuate in favore dei propri fratelli e sorelle della coniuge defunta senza lasciare figli possono essere impugnate per lesione di
Quesito n. 316: Se le donazioni effettuate in vita e le disposizioni ereditarie effettuate in favore dei propri fratelli e sorelle della coniuge defunta senza lasciare figli possono essere impugnate per lesione di legittima dai fratelli e le sorelle dell’altro coniuge anch’esso defunto senza lasciare figli.-
FATTO
Nel caso in esame Tizia, sposata e senza prole, dona un bene immobile ai suoi fratelli germani. Con la morte di Tizia si apre la successione e suo erede legittimario è il marito Caio. Questi, in quanto legittimario, ha diritto ad una quota dell’asse ereditario della coniuge, che la legge definisce quota di legittima o di riserva.
La donazione effettuata da Tizia quando era in vita a favore dei fratelli è andata a sottrarre beni al suo patrimonio oltre la quota da Tizia disponibile. Infatti, con la morte di Tizia, apertasi la successione, il suo patrimonio risulta essere insufficiente a soddisfare le ragioni del coniuge Caio, erede legittimario. Quest’ultimo, quindi, ha diritto ad ottenere la reintegra della sua porzione di legittima e, a tal scopo, potrebbe porre in essere la cosiddetta azione di riduzione della donazione. Però, egli non esercita l’azione suddetta. Successivamente, Caio muore senza lasciare prole, così gli succedono, in qualità di eredi legittimi, i suoi germani (i fratelli e le sorelle). Costoro, attualmente, si interrogano in ordine alla possibilità di esercitare l’azione di riduzione a cui aveva diritto il fratello defunto.
DIRITTO
L’ordinamento, nel disciplinare in modo dettagliato l’istituto della successione mortis causa, stabilisce che il patrimonio ereditario si compone di una quota disponibile, ovvero una quota che il testatore può decidere di lasciare a chiunque egli desideri, e di una quota indisponibile o di legittima, ovvero una quota di beni di cui il testatore non può disporre liberamente, perché sono riservati dalla legge a determinati soggetti.-
La quota di legittima è riservata ad alcune persone, che, ai sensi dell’art. 536 c.c., sono i cosiddetti eredi legittimari: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Secondo quanto stabilito dall’art. 540 c.c., al coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salvo il concorso di figli.-
Il codice civile predispone una particolare tutela a favore dei legittimari e disciplina l’ipotesi in cui questi ricevano un nocumento dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di liberalità del de cuius.-
Così, l’art. 557 c.c. attribuisce loro la facoltà di chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della loro porzione di legittima.-
L’azione è personale, con riferimento al soggetto attivo che può esercitarla, cioè proponibile soltanto dal legittimario. Però, se questi non ha esercitato l’impugnativa, né vi ha rinunziato, l’azione può essere posta in essere dai suoi eredi o aventi causa, cioè da coloro ai quali il diritto venne trasmesso dopo l’apertura della successione, laddove abbiano un interesse ad agire.-
Infatti, la norma codicistica attribuisce la titolarità dell’azione, oltre che ai legittimari, anche agli eredi di costoro e riconosce la stessa possibilità anche ai semplici creditori.-
Quindi, questi soggetti avranno la possibilità di porre in essere l’azione di riduzione, la quale, però, è soggetta ad un termine di prescrizione.-
Invero, secondo quanto stabilito dall’art. 533 c.c., “L’azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e, per le altre liberalità, dalla morte del disponente”.-
Fermo restando, quindi, il limite di prescrizione decennale, la l. n. 80 del 2005 ha introdotto un nuovo ed ulteriore termine ventennale, decorrente dalla trascrizione della donazione, entro il quale il legittimario – o i suoi eredi o aventi causa - possono esercitare l'azione di riduzione per ottenere la restituzione dei beni donati.-
Trascorsi venti anni dalla donazione, infatti, il legittimario ed i suoi eredi non potrebbero avanzare più ...
... continua