Loading…
Se la plusvalenza realizzata mediante la cessione dell’immobile acquistato da non più di cinque anni ed adibito ad abitazione principale, concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’ IRPEF, quando l’unità immobiliare non è iscritta al
Se la plusvalenza realizzata mediante la cessione dell’immobile acquistato da non più di cinque anni ed adibito ad abitazione principale, concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’ IRPEF, quando l’unità immobiliare non è iscritta al catasto come abitazione.



Secondo quanto disposto dall’art. 67 lettera b) del T.U.I.R. le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF, quale reddito diverso. Sono esclusi dall’imponibilità le plusvalenze ottenute da acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. L’Agenzia dell’Entrate proprio su questo aspetto si è pronunciata con la risoluzione n. 105 del 21 maggio 2007 in cui risponde ad un quesito postogli da un contribuente.
L'Agenzia ha stabilito che detta plusvalenza non risulta tassabile se si verificano simultaneamente le seguenti condizioni:
l'immobile è stato destinato ad abitazione del contribuente e dei suoi familiari per la maggior parte del tempo;
l'unità immobiliare deve essere iscritta in catasto come "abitazione".
Al contrario, la mera destinazione ad abitazione di un immobile che non ha "catastalmente" natura abitativa rende tassabile la plusvalenza.

Riportiamo di seguito parte del testo della Risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate del 21 maggio 2007, n. 105/E.

QUESITO
L’istante intende cedere l’immobile acquistato, senza che siano decorsi cinque anni dalla data di acquisto. Considerato che l’immobile è stato adibito ad abitazione principale dell’istante sin dal 9 giugno 2003, ossia per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la cessione dell’immobile stesso, l’istante chiede di sapere se la plusvalenza realizzata mediante la cessione dell’immobile concorra a tassazione quale reddito diverso.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante non prospetta alcuna soluzione.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), del Tuir si qualificano redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione ...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione