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QUESITO N. 321: Se la società utilizzatrice di un immobile commerciale, in virtù di apposito contratto di leasing, è legittimata, a seguito dell’esercizio del diritto di riscatto a chiederne a terzi l’intestazione dell’immobile o parte dello stesso.-
Quesito n. 321: Se la società utilizzatrice di un immobile commerciale, in virtù di apposito contratto di leasing, è legittimata, in occasione dell’esercizio del diritto di riscatto a chiederne a terzi l’intestazione di tutto l’immobile o di parte dello stesso e se per eseguire tale operazione si debba assoggettare a particolari adempimenti.-


Con il termine leasing (dall'inglese to lease che significa prendere in prestito, affittare) si indica la cd. «locazione finanziaria». È un contratto atipico, in quanto non espressamente disciplinato dal codice civile.-
Tramite il  HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Contratto" \o "Contratto" contratto di leasing, un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il  HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto" \o "Diritto" diritto di utilizzare un determinato  HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Bene_(diritto)" \o "Bene (diritto)" bene a fronte del pagamento di un  HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Canone_(diritto_privato)" \o "Canone (diritto privato)" canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l'esercizio dell'opzione di acquisto (comunemente chiamato  HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Riscatto&action=edit&redlink=1" \o "Riscatto (pagina inesistente)" riscatto: termine proprio di altra forma contrattuale tipica) con il pagamento di un prezzo (nel linguaggio comune prezzo di riscatto).-
Occorre evidenziare che il legislatore ha recepito il leasing dalla prassi contrattuale degli ordinamenti stranieri, senza però disciplinarla o definirla in maniera organica, salvo casi particolari, specificamente regolamentati, come il leasing agevolato di impianti industriali. La disciplina del leasing, pertanto, è frutto dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che, ritenuta la meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'articolo 1322 c.c., ha fatto ricorso alla normativa dei contratti tipizzati, in particolare della «vendita con patto di riservato dominio» e della « locazione ».-
Di conseguenza non esiste nel nostro ordinamento giuridico una disciplina specifica per il leasing e tutte le problematiche ad esso connesse, ma bisogna ogni volta regolare il singolo caso concreto comparando le disposizioni contrattuali con quelle che sono le norme dell’ordinamento giuridico che richiamano incidentalmente il leasing (numerose sono le disposizioni che disciplinano l’aspetto fiscale e finanziario del leasing) oppure che disciplinano casi analoghi.-
Di conseguenza a seconda delle caratteristiche del bene oggetto dell’affare si è soliti distinguere varie tipologie di leasing, ognuna delle quali risulta avere in concreto una diversa disciplina.-
Quello che ci interessa approfondire in questa sede è la disciplina del cd. leasing immobiliare che permette di utilizzare a lungo termine degli immobili senza acquistarli né possederli con la possibilità di acquisire l’oggetto alla fine della durata del contratto a delle condizioni già definite.- Esso si configura come un contratto con riserva di proprietà e trova la sua norma fondamentale nell’art. 1523 c.c. il quale dispone che “nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna”.-
Sempre più spesso, infatti, l'impresa che investe in un immobile opta per il leasing anziché per il mutuo. La differenza tra i due istituti è rilevante perché ...

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