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QUESITO N. 322: Se per un immobile acquistato all’asta è possibile riaprire i termini di condono.-
Quesito n. 322: Se per un immobile acquistato all’asta è possibile riaprire i termini di condono.-

Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della legge 47/1985 e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della suddetta legge.-
Si riporta, per chiarimento, il testo del capo IV della ex 47/85:
Art. 31 - Sanatoria delle opere abusive
1. Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite: a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;
b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.-
La norma introduce la possibilità di presentare la domanda di condono oltre i termini generali previsti dalla legge, l’abuso in esame è quello che incide sulla commerciabilità del bene, trattasi pertanto di abuso maggiore, cioè in assenza di titolo edilizio abilitativo o in totale difformità, e di ristrutturazione “maggiore”, cioè in assenza o in totale difformità di titolo abilitativi, come disciplinata dall'articolo 10 comma 1 lettera c del DPR. 380/2001 testo unico dell'edilizia.-
L’abuso edilizio deve rientrare nelle ipotesi di sanabilità come detto previste dalla legge 47/85 e dalle successive, in materia di condono, legge 724/94 e legge 326/2003.
Ai sensi della legge 47/85 come accennato sono sanabili le opere ultimate entro il 1° ottobre 1983 e nell’osservanza degli artt. 31, 32, 33 e seguenti; ai sensi della legge 724/94 le opere ultimate entro il 31 dicembre 1993 nell’osservanza dell’articolo 39 comma I; ai sensi della legge 326/2003 le opere ultimate entro il 31 marzo 2003 nell’osservanza della disciplina di cui all’articolo 32 commi 25 e seguenti.
Le condizioni per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 40 L. 47/1985 sono:
1) che l’immobile “sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive.”
Per “trasferimento derivante da procedure esecutive”, che nel penultimo comma del medesimo articolo si specifica siano “immobiliari individuali o concorsuali” nessuno dubita si tratti dei:
-       trasferimenti in esito ad un processo esecutivo di espropriazione forzata immobiliare ai sensi delle norme del libro terzo del c.p.c., attuati, previo provvedimento di aggiudicazione o l’assegnazione, a mezzo di decreto di trasferimento del G.E.;
-       trasferimenti in esito a procedure di vendita c.d. fallimentari.-
Detti procedimenti giudiziali di vendita rispondono alla medesima funzione di liquidazione in sede giurisdizionale del patrimonio del debitore per l’attuazione coattiva delle ragioni di credito insoddisfatte, in presenza di precise condizioni richieste per l’esercizio dell’azione esecutiva.-
2) “purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore alla presente legge."
Si pone il problema del termine entro il quale sia sorto il credito da soddisfare mediante la vendita forzata del bene.-
La lettera della norma farebbe pensare ad una obbligazione antica, anteriore al 17 febbraio 1985 (data di entrata in vigore dell’originaria norma); ma, certamente, stante il richiamo dell’intera normativa della legge 47/85 contenuto nella successiva Legge 23 dicembre 1994 n. 724 (in vigore dal giorno 1 gennaio 1995) e nell’ultima legge in materia di condono, Legge 24 novembre 2003 n. 326 di conversione del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (in vigore dal 2 ottobre 2003), il termine è da ritenersi prorogato, oggi, alla data di entrata in vigore dell'ultima legge in materia di condono, cioè al 2 ottobre 2003.-
Restano fuori dalla previsione legislativa i casi in cui le ragioni creditorie siano successive a tale data.-
3) che l’abuso sia sanabile ai sensi della legge di sanatoria.-
L'abuso sanabile resta quello previsto dalla legge di sanatoria in quanto la norma in esame concede solo una deroga al termine di presentazione della domanda stessa. (TAR di Catania Sez. I, 14 giugno 2005, n. 1003; e 19 maggio 2006 n. 782).-
La normativa urbanistica, a partire dalla legge 47/85, sembra essere stata animata dall’intento di approntare una speciale tutela del credito in caso di espropriazione forzata di un bene abusivo quando il credito sia sorto prima dell’entrata in vigore di una norma di sanatoria e l’abuso avrebbe potuto essere sanato dal debitore, ma non lo è stato per sua negligenza.-
Questo principio è manifesto sia nell’articolo 40 della legge 47/85 che nell’articolo 46 del T.U. dell’edilizia, approvato con il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (ex art. 17 legge 47/85).
Entrambi gli articoli dopo aver disposto la sanzione di nullità degli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o loro parti se da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del titolo abilitativo o della domanda di sanatoria o della dichiarazione di anteriorità al 1° settembre 1967, stabiliscono un’eccezione, escludendo dalla generale sanzione di nullità (propria dei trasferimenti v...

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