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QUESITO N. 017: Se l'alienazione di un immobile sul quale esiste una costituzione in dote può essere effettuata senza procedere allo scioglimento della costituzione stessa
art.166 bis vi è divieto di costituzione in dote, infatti è da considerare nulla ogni convenzione che comunque tende alla costituzione di beni in dote.
Tale articolo è stato introdotto nel codice civile con la legge di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975.
Pertanto la Giurisprudenza ha sostenuto concordemente che.
In tema di dote, la nullità fdi ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote, sancita dall’art. 166 bis, introdotto dall’art. 47 della l. n. 151 del 1975, opera ex nunc, non ex tunc, come è da desumere dall ‘art. 227 della stessa legge di riforma, per il uale le doti costituite prima dell’entrata in vigore della legge ( 21 settembre 1975) continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori ( artt. 187 – 192 c.c. nella formulazione originaria).
Cass. Civ., sez. II, 5 luglio 2000, n. 8952.
Ed ancora : in virtù della norma transitoria dettata dall’art. 227 della legge 19 maggio 1975 n. 151 (sulla riforma del diritto di famiglia) secondo cui le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell’entrata in vigore della legge continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori – la nullità di ogi convenzione che comunque tenda alla costituzione dei beni in dote, sancite dall’art. 166 bis, aggiunto all’art. 47 di tale legge, non si estende alla costituzione di dote anteriore alla stessa legge, con l’ulteriore conseguenza del permanere dell’impignorabilità dei beni che ne formarono oggetto.
Cass. Civ., sez III, 20 dicembre 1985 n. 67.


SOLUZIONE : Nel caso in esame la costituzione in dote datata 1973, cosituita dalla moglie ...

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