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QUESITO N. 019: Se il proprietario di un fondo si può opporre alla apposizione sulla sua proprietà di un palo destinato a sorreggere una conduttura elettrica di pubblica utilità
enti tensione non inferiore a 5000 volts sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici (52).
Il Ministro dei lavori pubblici può subordinare l’autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. Spetta al prefetto, sentito l’ufficio del Genio civile, di autorizzare l’impianto di linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata…..(omissis).

Art. 111. Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire, sono presentate al prefetto o al Ministro dei lavori pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite dell’ufficio del Genio civile, il quale, ove non abbiano già provveduto i richiedenti, ne dà notizia alle autorità di cui all’art. 20 ed al pubblico mediante avviso nel foglio degli annunzi legali della provincia.….(omissis).

Art. 112. Entro trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione nel foglio degli annunzi legali chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni all’ufficio del Genio civile.
Le autorità di cui all’art. 120 devono comunicare all’Ufficio del Genio civile le loro eventuali osservazioni e opposizioni e specificare le condizioni a cui intendono che l’autorizzazione sia vincolata.
Sul merito delle domande e sulle opposizioni a richieste pervenutegli, il Genio civile riferisce al Ministro dei lavori pubblici o al prefetto secondo la rispettiva competenza.….(omissis).


Se sussiste dunque la suddetta autorizzazione il proprietario del fondo non può opporsi alla costituzione di una servitù coattiva che autorizzi la apposizione sulla sua proprietà del palo in questione.
Si ammette, in ogni caso, che la servitù non venga costituita in virtù della autorizzazione, ma sia necessario anche il contratto o la sentenza costitutiva.
Pertanto in mancanza di costituzione della servitù, in seguito ad autorizzazione amministrativa, l’eventuale costruzione di elettrodotto o di impianti ad esso occorrenti, costituisce un fatto illecito.



Riporto alcune sentenze confermative di tale orientamento:

L’occupazione “sine titulo” di un fondo privato da parte dell’Enel e la realizzazione su di esso di linee elettriche, in assenza dell’autorizzazione prevista per la costituzione di una servitù di elettrodotto non sono idonee a determinare la costituzione di una servitù di fatto, secondo lo schema della c.d. occupazione acquisitiva, ma rappresentano un fatto illecito (per il quale il privato proprietario del suolo ha diritto al ristoro per equivalente pecuniario), consistente in un’attività meramente materiale e abusiva di carattere permanente, destinata a durare sino alla cessazione della situazione d’illegittimità. Pertanto, il giudice del merito, accertata la configurabilità dell’indicato illecito, non può desumere l’inesistenza di qualsiasi pregiudizio per il proprietario dal carattere di amovibilità delle linee elettriche realizzate (potendo, nonostante tale amovibilità, sussistere un danno riferibile all’area assoggettata al transito per il servizio delle condutture o, comunque, all’area eventualmente sottratta alla disponibilità del privato a seguito dell’installazione delle stesse), ma deve verificarne l’esistenza, o meno, con riferimento agli oneri ed alle perdite verificabili anche in futuro, secondo serie probabilità connesse alla natura del bene utilizzato e agli altri elementi oggettivamente rilevabili.
Cassazione civile sez. I, 7 agosto 1996, n. 7230.

“Nel caso di occupazione senza titolo di un suolo privato per la realizzazione di un elettrodotto dichiarato di pubblica utilità, il proprietario del fondo occupato ha diritto di ottenere il risarcimento, per equivalente, del danno sofferto in relazione al fatto illecito permanente costituito dall’occupazione illegittima, e la determinazione di tale risarcimento prescinde dalle disposizioni del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 relative all’indennità per la servitù di elettrodotto (non esistendo, nella specie, alcun diritto di servitù) e va commisurata alla lesione del diritto di proprietà ed alla sua idoneità a protrarsi a tempo indeterminato, a causa dell’impossibilità, per i soggetti lesi, di ottenere coattivamente la rimozione dell’opera”.
Tribunale Padova 7 luglio 1990,

Con riguardo alla realizzazione di linea elettrica, che non implichi l’acquisto della proprietà del suolo, ma richieda soltanto l’imposizione coattiva di servitù di elettrodotto, l’effettiva ed irriversibile utilizzazione senza titolo del fondo altrui, da parte dell’ENEL, può implicare compressione delle facoltà ‘di godimento del proprietario, con costituzione di dette servitù, secondo il principio della cosiddetta occupazione acquisitiva, solo se l’ente abbia ottenuto l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio della linea stessa (art. 108 del r.d. 11 dicembre 1933 n.1775 e 9 del d.P.R. 18 marzo 1965 n. 342), atteso che tale autorizzazione condiziona la qualificabilità dell’opera come opera pubblica e, quindi, anche la confi...

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