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QUESITO N. 325: Se nel caso in cui un soggetto abbia a donare un bene ai propri figli, riservando una quota ad eventuali figli successivi, i figli già nati diventino proprietari dell’intero bene già con la donazione, o solo dopo la morte del donante?
Quesito n. 325: Se un genitore dona tutti i propri beni a tre figlie e ai nascituri nati dal rapporto con la di lui moglie, nel caso in cui tali nascituri non vengano alla nascita e una delle figlie acquisti le due quote riservate alle sorelle, può quest’ultima ritenersi unica proprietaria del bene nella sua interezza o la quota ideale riservata ai nascituri cade in successione, a seguito del decesso del donante?

Prima di dare una risposta al quesito che ci è stato posto, preme operare un breve excursus circa la capacità giuridica delle persone fisiche e il suo momento acquisitivo.-
L’art. 1 c.c. stabilisce che “la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita”.-
Alla luce di questa norma è ben chiaro che il soggetto diviene titolare di diritti e doveri solo qualora venga alla nascita.-
In altre parole, solo attraverso la nascita, il soggetto acquista la capacità giuridica generale.-
Nasce spontaneo allora chiedersi se il concepito e persino il concepturus possa vantare dei diritti.-
Ebbene la risposta è affermativa in quanto il nostro legislatore ha riconosciuto in capo ai nascituri e persino in favore dei concepturi sia un diritto a succedere sia un diritto a ricevere per donazione. (cfr art. 462- art. 784 c.c.).-
In effetti, però, questa apertura del legislatore verso il riconoscimento di una capacità giuridica speciale, per alcuni letta come una contraddizione, non ha fatto altro che dare adito ad una querelle dottrinaria che ha avuto ripercussioni anche nella pratica.-
E, infatti, per alcuni autori il concepito, prima della nascita, è da considerarsi un soggetto giuridico che, a seguito dell’avveramento di tale condizione sospensiva, diventa titolare di tutti i diritti previsti dalla legge.-
In altre parole è come se fosse un soggetto a formazione progressiva. Momento iniziale è il concepimento. Momento finale è la nascita.- (Cfr Faenza)
Altra parte della dottrina [C.M. Bianca Diritto Civile 1] considera il concepito un portatore di interessi meritevoli di attuale tutela e in corrispondenza a tali interessi gli attribuisce una capacità provvisoria che diviene definitiva se il concepito, secondo il suo ciclo naturale, viene alla nascita, e che si risolve retroattivamente se tale evento non segue.-
Per altri, infine, il concepito non ha capacità giuridica, nemmeno provvisoria, anticipata o condizionata; può solo parlarsi di tutela conservativa, affidata ai genitori, di taluni diritti patrimoniali [Gazzoni, Manuale di diritto privato]. Ovvio che qualora il concepito non viene alla nascita, le attribuzioni a suo favore sono inefficaci e pertanto non possono esservi diritti che si trasmettono dal concepito ai suoi eredi. Se invece il concepito viene alla nascita, anche se per un solo istante e poi muore, le attribuzioni a suo favore rimangono definitivamente efficaci, con trasmissione dei suoi diritti agli eredi.-
Fatta questa preliminare premessa occorre a questo punto entrare nel merito della questione.-
Nella fattispecie de qua, abbiamo un genitore che nel 1970 ha donato quote ideali di tutti i propri beni non solo alle tre figlie, ancora minori, ma anche ai nascituri che sarebbero nati dal suo matrimonio.-
Nel 1992 e nel 1994 le quote ideali di due figlie vengon...

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