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QUESITO N. 024: Se un parente (cognato) può esercitare l'azione di riduzione della donazione avvenuta in favore della sorella della moglie
o manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”.
Premesso che ai sensi dell’art. 565 c.c. “Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo”.
Premesso che ai sensi dell’art. 566 c.c. “Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti uguali”.
Premesso che ai sensi dell’art. 536 c.c. “Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali e gli ascendenti legittimi”.
Premesso che ai sensi delP art. 467 I co. c.c. “La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l‘eredità o il legato”.
Premesso che ai sensi dell’art. 557 c.c. “La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa”.


Conclusioni


Si deduce, da tali premesse di diritto e da quelle di fatto indicate nel quesito, che nel 2000 alla morte del Sig. Michelangelo si apre la successione (ex. Art. 456 c.c.), e l’eredità in mancanza di un testamento si devolve per legge (ex. Art. 457 c.c.) alla Sig. Anna, unica chiamata all’eredità (ex. Artt. 565 e 566 c.c.) e unico legittimario (ex. Artt. 536 e 537 c.c.).
La Sig. Anna è l’unico erede e unico legittimario perché:
• Sua madre è morta prima di suo padre;

... continua
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