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QUESITO N. 043: Se in caso di vendita di un terreno poi scoperto avente destinazione urbanistica, spetta il diritto di prelazione agraria
nte ha il diritto di prelazione" a condizione, però, che sussistono anche alcuni presupposti Oggettivi, anch'essi indicati nel primo comma (quali ad es. coltivazione del fondo da almeno due anni, assenza di vendita nel bienno precedente, titolarità di altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille etc.).-

L'articolo in esame continua al secondo comma con la previsione secondo la quale "La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica".-

Il caso che ci occupa rientra pienamente in questa previsione, in quanto, a seguito della produzione del certificato di destinazione urbanistica del fondo oggetto di compravendita, risulta che il terreno appartiene alla "Classe A" ovvero alla classe di destinazione edilizia-urbanistica.-
Tale destinazione attribuita al fondo offerto in vendita fa automaticamente escludere il diritto di prelazione in favore dell'attuale affittuario.-

E' conforme, sia in Dottrina che in Giurisprudenza, il motivo che giustifica tale esclusione.-
Se, infatti, si pensa alla ratio dell'istituto della prelazione agraria, diventa comprensibile il motivo della esclusione dello stesso nel caso in cui il terreno ha destinazione "edilizia, industriale, turistica".-
La prelazione agraria, infatti, è volta a favorire lo sviluppo della proprietà coltivatrice in capo a chi già coltiva il fondo.-
Nel caso, però, che il fondo rientra in una zona avente destinazione "edilizia, industriale, turistica" in base ad appositi piani regolatori, anche non ancora approvati, lo spirito dello sviluppo agricolo viene naturalemte compromesso.-

Non vi è motivo, allora, di riconoscere ad un soggetto che si occupa della coltivazione del fondo, il diritto di acquistare in prelazione rispetto ad altri un terreno avente destinazione diversa da quella della coltivazione agricola perché proprio questa diversa destinazione renderebbe imposibile la realizzazione del fine della prelazione agraria.-


CIRCA I RAPPORTI TRA PARTE VENDITRICE E PARTE ACQUIRENTE

Superato quello che poteva sembrare l'unico problema del quesito è opportuno passare ad esaminare gli effetti prodottisi sugli altri rapporti.-

E' necessaria una breve premessa.-

Nel nostro ordinamento sono espressamente previste delle situazioni che incidono in modo anomalo sul processo di formazione della volontà di concludere un contratto.-
Si tratta di quelle ipotesi che tecnicamente vengono definite Vizi del Consenso e che sono individuati nell'Errore, nella Violenza e nel Dolo.-
Tali figure ricevono disciplina dagli articoli 1427-1440 del Codice Civile e comportano per il contratto che ne risulta inficiato, la conseguenza dell'Annullabilità (ovvero la conseguenza meno grave rispetto alla Nullità del negozio)..-

Tralasciando l'esame della violenza e del dolo, per il presente quesito è indispensabile procedere all'approfondimento della figura dell'Errore.-

L'errore consiste nella falsa conoscenza della volontà e può essere di fatto o di diritto; l'Errore di fatto si verifica quando l'errore cade su una circostanza di fatto, mentre Errore di diritto concerne l'esistenza o l'interpretazione di una norma giuridica.-
L'errore è causa dell'annullamento del contratto quando, a norma dell'art. 1428 C.c. "è essenziale e riconoscibile all'altro contraente"
L'errore è essenziale ex art. 1429 C.c. quando presenta due diverse caratteristiche.-
In primo luogo deve essere stato tale da aver influito in modo determinante sulla formazione della volontà di concludere il contratto (se l'errore non ci fosse stato, la parte non avrebbe stipulato).-
In secondo luogo non ogni errore determinante per ciò solo può essere essenziale in quanto è lo stesso Codice che all'art. 1429 Cc tipicizza alcune ipotesi di essenzialità dell'errore quando cade:
sulla natura o sull'oggetto del contratto (credevo di dare una cosa in locazione invece è un comodato; credevo di acquistare grano invece è miglio);
sull'identità o su una qualità del contratto;
sull'identità o sulle qualità dell'altro contraente;
quando, trattandosi di errore di diritto, è stata la ragione unica o principale del contratto.-

Dal disposto di questo articolo sembrerebbe che l'errore di diritto per essere essenziale dovrebbe, semplicemente, essere "stato la ragione unica o principale del contratto".-
In dottrina, però, (Gazzoni) è stato osservato che la previsione dell'art. 1429 n. 4 C.c. va ridimensionata in quanto si finirebbe per dare all'errore di diritto una portata più vasta di quello di fatto.-
L'errore di diritto, quindi, per essere determinate nel nostro ordinamento non solo deve essere determinate del consenso , ma anche essenziale secondo i riferimenti di cui all'art. 1429 1-3 C.c. ( ovvero la natura o l'oggetto del contratto, identità o qualità dell'oggetto del contratto, identità o qualità dell'altro contraente).-

Classico esempio di errore di diritto è quello dell'acquisto di un'area al fine di costruirvi un'ab...

... continua
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