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QUESITO N. 053: Se deve essere estirpato un albero (nella fattispecie un pino) che crea zone d'ombra al vicino
e legali, la cui misurazione va effettuata dalla linea del confine al tronco dell’albero al tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina, a nulla rilevando la successiva inclinazione delle parti rispetto al punto della semina o della piantagione, ancorché tale inclinazione sia opera dell’uomo (Cass. sent. N.1135/64).
Il rispetto delle distanze gioca un ruolo fondamentale in relazione all’abbattimento dell’albero. Infatti il diritto di tenere alberi a distanza inferiore a quella legale costituisce una vera e propria servitù affermativa, con la conseguenza che può esigersi l’estirpazione di alberi piantati a distanza non legale dal confine quando manca un titolo di acquisto della servitù (contratto, destinazione del padre di famiglia, usucapione).




Riportando il discorso al caso in esame ne deriva che l’abbattimento del pino non è possibile per due ordini di motivi:

il pino è stato piantato da più di vent’anni per cui si è avuto un acquisto di servitù per usucapione;

esso è situato a distanza inferiore a quella legale, ovvero a meno di tre metri dal confine.

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