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QUESITO N.142: Se l’obbligo di identificazione e registrazione della clientela, si applica in mancanza di un incarico di mediazione in esclusiva e fino a che importo, il pagamento delle provvigioni, può essere effettuato in contanti
Quesito 142: Se l’obbligo di identificazione e registrazione della clientela, si applica in mancanza di un incarico di mediazione in esclusiva e fino a che importo, il pagamento delle provvigioni, può essere effettuato in contanti?

Circa l’obbligo di identificazione e registrazione
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.M. del 3 Febbraio 2006, n. 143, “Gli operatori che svolgono l’attività di agenzia di affari in mediazione immobiliare, indicati nell’art. 2, comma 1, lettera d) del presente regolamento devono identificare le parti dei contratti per i quali intervengono”.
Tale identificazione deve essere eseguita nel momento in cui si riceve l’incarico dal cliente (incarico se venditore, proposta se acquirente) e solo successivamente e nella sola ipotesi di conclusione di un contratto preliminare di vendita o di quello definitivo, sorge l’obbligo di registrazione e conservazione dei dati precedentemente raccolti. Altrimenti, ossia in caso di mancata conclusione dell’affare, i dati raccolti non dovranno essere inseriti, né conservati in archivio.
Infatti al comma 3 si precisa, “Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano solo nei casi in cui vi sia stata la conclusione del contratto di compravendita preliminare o, in mancanza, di quello definitivo”.
Inoltre, secondo i chiarimenti UIC del 27/09/2006, sono oggetto di registrazione le sole operazioni di compravendita immobiliare, pertanto la conclusione di contratti di locazione non deve essere registrata.
Ed ancora, se l'agente riceve una proposta d'acquisto irrevocabile, non è tenuto all'identificazione e alla registrazione se la proposta non viene accettata, in quanto le disposizioni prevedono l'obbligo di registrazione per il solo contratto preliminare o definitivo di compravendita.

Circa le modalità di pagamento
Il D.L. n. 143 del 1991, convertito nella Legge n. 5 luglio 1991 n. 197, al fine di assicurare trasparenza completa nelle operazioni di trasferimento di mezzi di pagamento, ha stabilito delle limitazioni nell’uso del contante e dei titoli al portatore.-
L’art. 1 di tale legge, infatti, prevede espressamente il divieto di effettuare pagamenti o, comunque, trasferimenti in denaro contante, o mediante libretti di deposito o titoli al portatore per importi superiori ad Euro 12.500: “È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro . Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1- bis e 1- ter… I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il Ministro del tesoro può stabilire limiti per l'uti...

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