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QUESITO N. 251: Se le spese deliberate dall’assemblea condominiale prima della stipula dell’atto notarile sono a carico dell’acquirente.-
Quesito n. 251: Se le spese deliberate dall’assemblea condominiale prima della stipula dell’atto notarile sono a carico dell’acquirente.-

Nei rapporti interni fra condomini, la disciplina per la ripartizione delle spese comuni va ricercata negli articoli del codice civile che regolano l’istituto del condominio negli edifici. In particolare, per quello che concerne il caso in esame, la norma di riferimento è costituita dall’art. 1123 cod. civ. In base a quanto dispone tale articolo se ne ricava che l’obbligazione di ciascun condomino al pagamento di spese e contributi condominiali è un’obbligazione passiva propter rem, cioè è collegata direttamente alla stessa proprietà di una o più unità immobiliari costituenti il condominio, di conseguenza le obbligazioni relative alle spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell’edificio “seguono il diritto di proprietà e si trasferiscono per effetto della sua trasmissione”(Cfr. Cass. n. 2658 del 1987; e più recentemente la sentenza n. 6323 del 2003).-
Più precisamente, come è stato anche chiarito dalla giurisprudenza, in base all’art. 1123 cod. civ., i contributi per la conservazione del bene sono dovuti in ragione dell’appartenenza e si dividono in proporzione alle quote e l’obbligo di contribuzione pro quota grava sui condomini in quanto tali, indipendentemente dal titolo in base al quale siano divenuti partecipanti alla comunione e trova fondamento nel suo diritto di proprietà.-
Di conseguenza l’acquirente di un appartamento in condominio è tenuto a pagare le spese condominiali seppure deliberate in assemblea dal suo dante causa. In particolare, l’obbligo dell’acquirente di una unità condominiale sussiste anche relativamente alle spese scaturenti da una delibera precedente all’acquisto della sua unità. In applicazione di tale principio, secondo la giurisprudenza, la quota parte relativa agli oneri per lavori di straordinaria manutenzione, pur deliberati prima del passaggio di proprietà, deve fare carico all’acquirente (Pret. Firenze, 26 febbraio 1991; Cass., sent. n. 981, 2 febbraio 1998, Sez. II). Ne consegue inoltre che l’acquirente non può sottrarsi al pagamento dei...

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