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QUESITO N. 167: Se in caso di perdita agevolazioni prima casa è prevista una tassazione per plusvalenza.-
Quesito n. 167: Se in caso di perdita agevolazioni prima casa è prevista una tassazione per plusvalenza.-


Prima di dare soluzione al quesito posto è opportuno muovere da alcune premesse di carattere introduttivo, relative alle disposizioni sul regime fiscale agevolato per l’acquisto della cd. prima casa.-
L’agevolazione prima casa, come è ormai noto, viene riconosciuta all’atto della registrazione della compravendita immobiliare e concessa sulla base delle dichiarazioni rese dal contribuente in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima , nota II bis del Testo Unico Registro.-
L’acquirente, dovrà dunque rendere una dichiarazione in merito :
1) alla tipologia dell’immobile trasferito, che non deve rientrare tra quelli considerati di lusso sulla base del D.M. 2 agosto 1969;
2) all’ubicazione dell’immobile che deve essere situato nel comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o in cui intende trasferirla entro diciotto mesi o infine in quello in cui lo stesso svolge la propria attività lavorativa;
3) all’assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune in cui si acquista il nuovo immobile;
4) alla novità nel godimento della agevolazione.-
L’ acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando:
le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto siano false,
non trasferisce entro diciotto mesi la residenza nel comune in cui è situato l’immobile oggetto dell’acquisto;
vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Fatta questa breve, ma necessaria premessa in ordine ai presupposti per la concessione dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dall’agevolazione ottenuta, occorre a questo punto, anche al fine di dare congrua risposta al quesito sottoposto, soffermarsi sulle conseguenze derivanti dalla perdita degli stessi.-
In primo luogo, bisogna dire che la decadenza dal beneficio comporta il recupero dell’imposta nella misura ordinaria, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’imposta, oltre gli interessi di mora.-
Con riguardo, invece, al problema della tassabilità della plusvalenza, ( differenza tra il prezzo...

... continua
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