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QUESITO N. 230: Se è soggetta a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di un immobile acquistato, donato e rivenduto prima che siano decorsi cinque anni tra il primo acquisto e l’ultima alienazione.
Quesito n. 230: Se è soggetta a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di un immobile acquistato, donato e rivenduto prima che siano decorsi cinque anni tra il primo acquisto e l’ultima alienazione.


L’ipotesi oggetto del quesito riguarda la tassazione della plusvalenza realizzata a seguito di cessione di un immobile acquistato nel 2005, donato nel 2006 e da rivendersi nel 2007 a prezzo maggiorato rispetto a quello di acquisto.
L’individuazione della disciplina di riferimento non può prescindere dalla recente modifica introdotta con l’entrata in vigore, in data 4 luglio 2006, del decreto legge n. 223 del 2006 che ha totalmente innovato il regime di tassazione degli immobili oggetto di donazione. Nella previgente disciplina, difatti, il DPR n. 917 del 1986, all’articolo 67, comma 1 lettera b) ricomprendeva tra i redditi diversi “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione”; a tenore della norma appena annotata e stante la prevista esclusione, era, dunque, sufficiente procedere alla donazione dell’immobile acquistato da meno di cinque anni per eludere l’imposizione fiscale relativa alla plusvalenza realizzata.
La nuova normativa, invece, proprio al fine di evitare manovre elusive, ricomprende nel novero delle operazioni sottoposte a tassazione della plusvalenza anche l’alienazione di immobili ricevuti in donazione, allorchè non siano trascorsi 5 anni tra il momento in cui il donante ha acquistato l’immobile e quello in cui avviene la cessione.
Chiaro è comunque che la norma di cui all’articolo 67 del T.U.I.R., relativa agli immobili oggetto di donazione, così come modificata dall’articolo 39 del decreto legge n. ...

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