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QUESITO N. 272 : Se è consentito, nel caso di vendita di un terreno con destinazione “area verde al pubblico” l’esercizio del diritto di prelazione nei confronti del confinante.-


Quesito n. 272 : Se è consentito, nel caso di vendita di un terreno con destinazione “area verde al pubblico” l’esercizio del diritto di prelazione nei confronti del confinante.-

La norma direttamente interessata dal quesito è quella contenuta nel 1° e 2° comma dell’art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590:
“ In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, o colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l’affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purchè coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni (ridotti a due dall’art. 7, 1° comma della L. 14 agosto 1971, n. 817), non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”.
La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica”-
La norma in sostanza esclude la prelazione se il terreno è destinato a perdere la natura di terreno agricolo per acquisire natura di bene edificabile o comunque da utilizzare per scopi diversi da quelli agricoli.-
Tant’è vero che se il terreno abbia destinazione agricola soltanto in parte, mentre per altra parte abbia acquistato destinazione edilizia, la prelazione ed il retratto possono essere esercitati soltanto per quella parte.-
Un’altra utile indicazione può venire dalla Giurisprudenza che si è formata intorno all’espressione “piani regolatori, anche se non ancora approvati”.-
Tale espressione è stata intesa nel senso che, perché scatti il meccanismo di esclusione della prelazione, non occorre che l’iter formativo dello strumento urbanistico si sia in tutto perfezionato, ma è sufficiente che sia intervenuto un atto della pubblica amministrazione idoneo ad imprimere destinazione edilizia al suolo (ad esempio, piano adottato, ed in corso di approvazione da parte degli organi di controllo – così Cass. 17/2/1979 n. 1067, in Foro It. 1979, I, 1473, con nota di DOMENICO BELLANTUONO, Un caso di prelazione di fondo rustico: conflitto fra interessi agricoli e interessi urbanistici).-
Da ciò si può desumere un criterio...

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